Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14939 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19563-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
R.G.N. 19563/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 71/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e l’appello incidentale di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società RAGIONE_SOCIALE, subentrata al RAGIONE_SOCIALE‘appalto del servizio di trasporto pubblico del Comune RAGIONE_SOCIALE, ad assumere il sig. COGNOME, in quanto dipendente, in iure, del RAGIONE_SOCIALE fin dall’11.11.2013 e quindi anche alla data dell’1.1.2016 di subentro della RAGIONE_SOCIALE nell’appalto.
2. La Corte d’appello ha premesso che:
-con sentenza n. 401/2015 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciata in separato procedimento, era stata riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del sig. COGNOME alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE a far data dall’11.11.2013, sul presupposto della illegittimità della somministrazione di manodopera;
-in data 22.5.2017, in esecuzione di tale sentenza, il RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato all’COGNOME l’assunzione dal 29.5.2017 e, nella stessa data, gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del subentro nell’appalto della so cietà RAGIONE_SOCIALE a far data dall’1.1.2016;
-il lavoratore aveva impugnato il licenziamento e poi sottoscritto un accordo conciliativo con il RAGIONE_SOCIALE; -con determina del Comune di RAGIONE_SOCIALE n. 206 del 2.10.2015 la RAGIONE_SOCIALE era divenuta aggiudicataria dell’appalto per il nominativo dell’COGNOME non risultava nell’elenco del personale, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, avente diritto all’assunzione alle dipendenze del nuovo periodo 1.1.2016 -31.12.2017, con possibilità di proroga; -alla data dell’1.1.2016 il aggiudicatario dell’appalto relativo al servizio di trasporto.
3. La pronuncia d’appello ha rilevato che, per effetto della sentenza n. 401/2015, divenuta irrevocabile, l’COGNOME dovesse considerarsi dipendente del RAGIONE_SOCIALE a far data dall’11.11.2013 e che tale circostanza non potesse essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto e non potesse rendere inoperante l’obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante, oggetto di specifica clausola sociale. Se il lavoratore doveva essere considerato dipendente del RAGIONE_SOCIALE, a far data dall’11.11.2013, e quindi anche all’epoca di subentro nell’appalto da parte della RAGIONE_SOCIALE (1.1.2016), aveva diritto di passare alle dipendenze di quest’ultima società, obbligata all’assunzione per effetto della norma pattizia, previo aggiornamento dell’elenco dei lavoratori dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, come peraltro già avvenuto con nota del 29.12.2015 in riferimento ad altre decisioni giudiziali. Ha sottolineato come l’art. 7 del c.c.n.l. Autofer rotranvieri del 2004 e l’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto prevedessero l’obbligo della subentrante di assumere il personale occupato alle dipendenze della impresa cessante e che, sia in ragione della norma pattizia e sia dell’art. 2112 c.c., la RAGIONE_SOCIALE otta Bus era tenuta ad assumere l’COGNOME. Ha
quindi condannato quest’ultima al pagamento delle retribuzioni spettanti al predetto, a far data dall’offerta della prestazione sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale del lavoratore, di condanna del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non corrisposte a seguito della sentenza n. 401/2015 nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, per la genericità delle allegazioni e delle prove.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo nei confronti sia della RAGIONE_SOCIALE sia del RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931, alla L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 22/1998, all’art. 1, L.R. n. 2 4/2010; violazione dell’art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015, dell’art. 11 del Capitolato Speciale e art. 16 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015.
La società censura la sentenza d’appello assumendo l’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. ed esattamente l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella categoria tipologica del trasferimento d’azienda.
8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito individuato un fenom eno di successione nell’appalto sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e di una conseguente erronea affermazione di opponibilità, ex art. 111 c.p.c., alla impresa subentrante dei provvedimenti giudiziali (sentenza n. 401/2015) pronunciati senza la chiamata in causa della stessa.
9. I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di esistenza dell’obbligo di assunzione a carico della RAGIONE_SOCIALE, subentrata nell’appalto, in modo alternativo, sull’art. 2112 c.c. oppure sulla clausola del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e sul capitolato d’appalto. Rispetto a questa alternativa ratio decidendi , che individua il fondamento giuridico del diritto del lavoratore all’assunzione presso la società subentrante nella clausola pattizia (sulla configurabilità del diritto all’assunzione in base alle norme contrattuali v. Cass. n. 32805 del 2023; n. 5260 del 2023; n. 31491 del 2023), il ricorso in esame non contiene alcuna censura.
10. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso principale.
Ricorso incidentale di NOME COGNOME
11. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale respinto l’appell o incidentale senza adeguatamente considerare che, nonostante l’esecutività della sentenza n. 401/2015 e l’offerta della prestazione, il RAGIONE_SOCIALE non ha
riammesso in servizio il lavoratore e non gli ha corrisposto alcun emolumento fino al licenziamento del 25.5.2019, sebbene nessuna rinuncia sul punto fosse intervenuta in sede di conciliazione col RAGIONE_SOCIALE medesimo e nessuna rinuncia verso la RAGIONE_SOCIALE quale responsabile solidale.
Anche il ricorso incidentale è inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.; inoltre, perché non si confronta con la decisione d’appello che ha respinto le pretese del lavoratore, in conformità al tribunale, in quanto ‘genericamente allegate e giammai provate’.
Per le considerazioni svolte devono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la RAGIONE_SOCIALE e il sig. COGNOME. La regolazione delle spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE segue il criterio di soccombenza con liquidazione come in dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 13 marzo 2024