Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14854/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
nonché contro
ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELLA PROVINCIA DI BARI, -intimato- avverso la DECISIONE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3/2023 depositata il 6.6.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 31.10.2019 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME depositava presso il RAGIONE_SOCIALE un esposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE ingegneri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Con esso lamentava il mancato affidamento a lei da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE incarichi professionali di progettazione e direzione lavori riguardanti un programma costruttivo da intraprendersi sui lotti RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio De COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio COGNOME, ricadenti nella maglia A del comparto 18 del Comune di Molfetta, incarichi poi conferiti ai destinatari RAGIONE_SOCIALE‘esposto.
Nell’esposto si specificava che il 17.12.2003 era stata sottoscritta una scrittura privata tra COGNOME NOME (padre RAGIONE_SOCIALEa esponente) e COGNOME NOME, soci accomandatari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio De COGNOME, con COGNOME NOME, amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che prevedeva l’acquisto da parte di quest’ultima del comprensorio RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio De COGNOME per la realizzazione su esso di un
complesso immobiliare; che all’art. 7 di tale scrittura privata, era previsto che al momento RAGIONE_SOCIALEa realizzazione del programma costruttivo sull’area RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio De COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE si obbligava ad affidare agli ingegneri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME l’incarico professionale per la realizzazione dei progetti del piano di comparto e/o lottizzazione, per la progettazione architettonica e la direzione dei lavori RAGIONE_SOCIALEe opere edilizie, la progettazione e direzione RAGIONE_SOCIALEe urbanizzazioni qualora per convenzioni col Comune di Molfetta, la progettazione e realizzazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fossero poste a carico dei proprietari dei suoli, nonché gli incarichi per il frazionamento dei suoli, gli accatastamenti RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari, le tabelle millesimali, le prestazioni professionali ex D. Lgs. n. 494/1996 ed ogni altra prestazione professionale inerente alle opere indicate; che la scrittura privata del 17.12.2003 aveva efficacia fino al 28.2.2004 ed entro quel termine tutti i soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto cedere le loro quote alla RAGIONE_SOCIALE; che con scrittura privata del 22.1.2004 erano state poi specificate le percentuali relative agli onorari da corrispondere ai singoli tecnici; che con successivo contratto del 12.3.2004 i soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avevano ceduto le loro quote sociali a soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME); che con ulteriore scrittura privata del 28.4.2004 il solo COGNOME NOME si era invece obbligato a conferire il mandato professionale agli ingegneri NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del complesso immobiliare sul comprensorio RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio COGNOME, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; che in seguito era stato costituito il RAGIONE_SOCIALE – Molfetta, tra i cui consorziati c’era COGNOME NOME, che aveva conferito incarico
ad un gruppo di professionisti, tra i quali l’AVV_NOTAIO, per redigere sia il progetto di massima, che il Piano RAGIONE_SOCIALE Esecutivo, nonché il piano di riparto RAGIONE_SOCIALEa volumetria tra consorziati con indicazione dei sedimi dei fabbricati ed eventualmente dei frazionamenti RAGIONE_SOCIALEe aree medesime; che dopo una serie di vicende amministrative riguardanti il Piano RAGIONE_SOCIALE Esecutivo (P.U.E.), nel maggio 2019, era stata stipulata la convenzione tra il Comune di Molfetta ed i proprietari dei suoli del RAGIONE_SOCIALE 18, ed era stato quindi rilasciato il permesso di costruire; che per 15 anni, insieme agli ingegneri NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME aveva svolto tutte le attività utili per ottenere l’approvazione definitiva del P.U.E.; che con la stipula RAGIONE_SOCIALEa convenzione col Comune di Molfetta ed il rilascio del permesso di costruire doveva quindi ritenersi verificata la condizione prevista nell’accordo privato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME; che dalla cartellonistica del progetto esecutivo l’esponente aveva appreso che la RAGIONE_SOCIALE aveva affidato la progettazione architettonica all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come da intese, la direzione dei lavori architettonici all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il progetto e la direzione dei lavori strutturali all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la progettazione e direzione RAGIONE_SOCIALE impianti tecnologici all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; che poiché la RAGIONE_SOCIALE non aveva adempiuto gli obblighi assunti con le scritture private, con pec del 25.7.2019, indirizzata a COGNOME NOME quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e per conoscenza agli ingegneri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’esponente aveva chiesto di definire per iscritto le attività da svolgere per portare alla definitiva realizzazione del P.U.E. sulle aree vendute dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME, ma senza ottenere risposta.
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO intraprendeva, altresì, un giudizio ex art. 2932 cod. civ. nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Trani, per ottenere l’adempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed il risarcimento dei danni subiti per il mancato incarico.
L’ingegner NOME COGNOME e l’ingegner NOME COGNOME, ricevuta per conoscenza la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME del 25.7.2019, interpellavano la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per sapere se tra le stesse e la suindicata professionista sussistesse un valido incarico precedente a quelli loro conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE il 7.5.2019 ed il 9.5.2019, ma le società interpellate lo negavano.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dopo l’audizione RAGIONE_SOCIALE ingegneri COGNOME e COGNOME, nella seduta del 3.2.2021, ritenuti sussistenti le ipotesi di violazione da parte RAGIONE_SOCIALE stessi RAGIONE_SOCIALE articoli 13.1 (” L’Ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione “), 13.4 (“L’ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione”) e 13.5 (“L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il RAGIONE_SOCIALE“) del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei loro confronti.
I suddetti professionisti negavano ogni loro responsabilità per insussistenza di un precedente incarico all’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, e comunque deducevano di non averne avuta conoscenza.
All’esito del procedimento amministrativo, il RAGIONE_SOCIALE con la decisione n. 35/2021 del 28.7.2021 applicava agli attuali ricorrenti la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa censura.
Avverso tale decisione proponevano ricorso, il 30.9.2022, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al RAGIONE_SOCIALE, che con la decisione n.3/2023 del 7.3/6.6.2023, confermava la decisione del RAGIONE_SOCIALE di disciplina territoriale, sostituendo solo la più blanda sanzione RAGIONE_SOCIALE‘ammonizione a quella RAGIONE_SOCIALEa censura, per la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico.
Il RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva, sosteneva che le violazioni disciplinari contestate non presupponevano necessariamente il preventivo conferimento di incarico professionale all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, essendo volte le relative norme deontologiche ad orientare le condotte professionali RAGIONE_SOCIALE ingegneri a canoni di massima lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza, per cui era sufficiente che la suddetta professionista avesse un diritto soggettivo al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico professionale in virtù RAGIONE_SOCIALE atti negoziali stipulati dalla committenza; e che la richiesta di chiarimenti inviata dai ricorrenti alla RAGIONE_SOCIALE, dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME del 25.7.2019, non era sufficiente ad escludere la loro responsabilità deontologica, in quanto era già noto il mancato conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
In ordine alle doglianze dei professionisti circa: a ) la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del contratto preliminare del 17.12.2003 concluso tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, relativo al futuro conferimento di incarico professionale all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, derivante dal mancato conseguimento del consenso scritto di tutti e 72 i soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE entro il 28.2.2004, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 di quel contratto per
avere prestato il loro consenso solo 24 soci; b ) il definitivo superamento di tale preliminare inefficace con la sottoscrizione del contratto di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote da parte dei soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a favore di soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME); e c ) la motivazione apparente ed inesistente resa sul punto dal RAGIONE_SOCIALE, che non aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie; in ordine a tutto ciò, il RAGIONE_SOCIALE si limitava ad affermare che l’organo disciplinare aveva correttamente esaminato tutti gli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento; che la sua decisione non era viziata da contraddittorietà ed illogicità, poiché, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, esso aveva tenuto conto dettagliatamente RAGIONE_SOCIALEe vicende fattuali e giuridiche occorse nel 2003 sino al 2019; che con la scrittura privata del 28.4.2004 (quella con cui il solo COGNOME COGNOME si era personalmente obbligato a conferire il mandato professionale agli ingegneri NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del complesso immobiliare sul comprensorio RAGIONE_SOCIALE‘ex Cementificio COGNOME, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), dopo lo spirare del termine del contratto preliminare del 28.2.2004, la committenza si era nuovamente impegnata a conferire l’incarico professionale a beneficio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME; e che non era ravvisabile una contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALE‘organo disciplinare per avere prima parlato di un accordo di fatto e poi di un accordo negoziale tra l’autrice RAGIONE_SOCIALE‘esposto AVV_NOTAIO NOME COGNOME e la committenza, non essendo stato spiegato in che modo tale contraddittorietà avrebbe inficiato la decisione impugnata.
Avverso tale decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso a questa Corte (impropriamente indirizzato alle sezioni unite), notificato il 7.7.2023 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del legale antistatario, mentre sono rimaste intimate le altre parti.
I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria del 30.1.2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione rimessa alle sezioni unite dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa terza sezione del 27.4.023 n. 11111, concernente la questione RAGIONE_SOCIALEa sindacabilità ex artt. 360 comma primo n. 4) e 115 c.p.c., ovvero solo tramite il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c., del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, dopo la riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
Dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte n. 5792 del 5.3.2024, e la rifissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale, i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato ulteriori memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione passiva, trattandosi di organo di giurisdizione speciale collocato in posizione di terzietà e non di parte (vedi in tal senso Cass. n. 16514/2020; Cass. n. 22090/2019; Cass. 21.9.2018 n. 28114), essendo invece legittimato passivamente l’RAGIONE_SOCIALE. I ricorrenti vanno condannati in solido, in base alla soccombenza, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario, AVV_NOTAIO.
Col primo motivo di ricorso gli ingegneri NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo dovuta ad asserito travisamento probatorio, per avere il RAGIONE_SOCIALE erroneamente percepito che l’atto di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 12.3.2004 (doc. 30 allegato al ricorso al RAGIONE_SOCIALE), proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘ex cementificio COGNOME, concluso con soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), sarebbe stato in continuità col contratto preliminare di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote sociali del 17.12.2003 concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE, e che gli atti di cessione RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘ex cementificio COGNOME, del 17.9.2004, 13.10.2004, 21.10.2004, 4.11.2004 e 29.11.2004 (documenti da 32 a 35 allegati al ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), posti in essere dai soci di quella società in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sarebbero stati in continuità col contratto preliminare del 28.4.2004 concluso dai predetti soci con la ditta RAGIONE_SOCIALE, (che peraltro a sua volta era condizionalmente sospeso alla prestazione di consenso di tutti i soci poi non intervenuto entro il termine del 20.9.2004), desumendo da tali continuità il permanere del diritto al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di progettazione e direzione lavori di costruzioni sugli ex cementifici COGNOME e COGNOME a favore RAGIONE_SOCIALE‘autrice RAGIONE_SOCIALE‘esposto all’organo disciplinare, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, alla quale i ricorrenti sarebbero subentrati nell’incarico in violazione RAGIONE_SOCIALE articoli surrichiamati.
I ricorrenti lamentano, in sostanza, col primo motivo, un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE atti sopra richiamati
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’eccesso di potere, la contraddittorietà, il travisamento ed errore nei presupposti, l’irragionevolezza ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa decisione, il cattivo uso del potere disciplinare, la violazione del principio di legalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 7.8.1990 n. 241 in relazione all’art. 45 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, e la violazione del principio di tipicità e nominatività RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare, per avere la decisione impugnata applicato loro la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘ammonizione, non prevista da quell’ultimo articolo, per di più completamente trascurando i contratti definitivi che erano stati prodotti, che dimostravano come i preliminari del 17.2.2003 e del 28.4.2004, contenenti gli impegni al futuro conferimento di incarico professionale all’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO, non avessero avuto seguito. Deducono, pertanto, che quest’ultima non avesse ricevuto alcun incarico professionale nel quale i ricorrenti fossero scorrettamente subentrati, per avere ascritto loro il dolo sotto il profilo soggettivo quando avevano ricevuto comunicazione RAGIONE_SOCIALEe rivendicazioni di incarico RAGIONE_SOCIALEa predetta il 25.7.2019, solo dopo avere essi stessi già ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE gli incarichi professionali del 7.5.2019 e del 9.5.2019, e per avere ritenuto applicabili le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pur in assenza di un preventivo conferimento di incarico all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME confliggente con l’incarico loro in precedenza conferito.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’irrisolto contrasto concettuale e giuridico tra pretesi anteriori accordi di fatto ed accordi consacrati in posteriori atti notarili, lamentando che la decisione impugnata abbia dapprima fatto riferimento ad accordi di fatto non provati, che sarebbero intercorsi fra una non meglio precisata committenza da un lato e COGNOME NOME, culminati nel
conferimento di incarico da parte di COGNOME NOME alla professionista del 22.1.2004, e poi abbia ritenuto di poter desumere la conferma RAGIONE_SOCIALE incarichi professionali promessi all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME coi contratti preliminari del 17.12.2003 e del 28.4.2004 da una lettura dei contratti definitivi non conforme al loro contenuto oggettivo, sottoposto a ricorso per travisamento del fatto probatorio col primo motivo.
Ritiene la Corte che debba essere esaminato, con priorità, il secondo motivo di ricorso, in quanto la decisione impugnata ha erroneamente sussunto la condotta dei ricorrenti nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13.1, 13.4 e 13.5 pur in assenza di un incarico professionale già conferito all’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO prima dei conferimenti di incarico ai ricorrenti del 7.5.2019 e 9.5.2019, posto che dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (riportate alle pagine 3 e 4 di questa ordinanza) risulta che gli illeciti disciplinari presuppongono il subentro o la sottrazione di un incarico professionale già effettivamente conferito ad altro professionista, e non già ancora da ottenere, come invece nel caso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO. La stessa fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 13.1 del medesimo Codice, nel richiamare l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ingegneri di improntare il loro comportamento a massima lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi, presuppone egualmente che l’incarico professionale sia stato già conferito.
Nella specie, invece, la decisione impugnata riconosce che i ricorrenti hanno solo avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEe rivendicazioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME il 25.7.2019, e quindi dopo avere già ricevuto i propri incarichi. Un’ulteriore violazione del principio di tipicità va poi ravvisata anche nell’applicazione ai ricorrenti RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘ammonizione, in quanto l’art. 45 del R.D.23.10.1925 n. 2537 contempla solo le sanzioni disciplinari RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento, RAGIONE_SOCIALEa censura, RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio
RAGIONE_SOCIALEa professione e RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dall’albo e non quella RAGIONE_SOCIALE‘ammonizione.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del secondo motivo, il primo ed il terzo motivo devono ritenersi assorbiti, così come resta assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore profilo di censura inerente alla violazione del principio di tipicità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogabile.
La decisione impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
In base al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza l’RAGIONE_SOCIALE va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, AVV_NOTAIO; accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto, e rinvia al RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.6.2024.