Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 13740/23 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) l’RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 15 dicembre 2022 n. 8121; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 NOME COGNOME convenne l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, esponendo:
-) di essere figlia di NOME COGNOME;
-) a NOME COGNOME nel 1980 fu assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
-) nel 2002 il proprio padre si trasferì in altro Comune;
-) nel 2015 presentò all’RAGIONE_SOCIALE una domanda di ‘subentro’ nel rapporto di locazione, illegittimamente rigettata dall’ ente proprietario.
Oggetto:
locazione immobile
RAGIONE_SOCIALE
Chiese pertanto accertarsi il proprio diritto a proseguire il rapporto di locazione e l’illegittimità del diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 5.7.2019 n. 14370 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza 15.12.2022 n. 8121 rigettò il gravame di NOME.
La Corte d’appello ritenne che:
-) l’assegnatario originario, NOME COGNOME, perse il diritto alla assegnazione per effetto dell’acquisto in proprietà, compiuto dalla moglie con lui convivente, di un immobile idoneo alle esigenze del nucleo familiare;
-) nessuna domanda di ‘subentro’ risultava inoltrata da NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE prima del suddetto acquisto.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con atto del 22.1.2024 il AVV_NOTAIO delegato ha proposto, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, sulla base della seguente motivazione:
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La ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse deciso ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 l. reg. Lazio 12/1999.
Formula una tesi così riassumibile:
-) la legge regionale riconosce ai familiari conviventi dell’assegnatario d’un alloggio ERP un ‘diritto automatico al subentro’, nel caso di allontanamento del familiare assegnatario;
-) tale diritto non è subordinato ad alcun riconoscimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE;
-) di conseguenza l’RAGIONE_SOCIALE non solo non aveva il potere di negare tale diritto, ma nemmeno avrebbe potuto dichiarare l’odierna ricorrente decaduta dal diritto a permanere nell’alloggio.
1.1. Il motivo – anche a prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c. – è inammissibile innanzitutto per estraneità alla ratio decidendi .
La Corte d’appello ha negato che NOME avesse diritto di succedere al padre nell’assegnazione dell’alloggio perché anche il padre aveva perduto il diritto ben prima del momento in cui l’odierna ricorrente formulò la domanda di ‘subentro’.
Tale ratio decidendi non viene censurata dal ricorrente: ed essendo di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata, rende irrilevante il primo motivo di ricorso.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 e 13 della l. reg. Lazio 12/1999, nonché dell’art. 14 del Reg. reg. Lazio n. 2/2000. Deduce che il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP fu emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, nonostante le norme sopra ricordate assegnassero la relativa competenza al Comune.
2.1. Il motivo – anche in questo caso, a prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c. – è inammissibile.
Il vizio di ‘incompetenza’ dell’RAGIONE_SOCIALE ad adottare il provvedimento di cui si duole la ricorrente fu prospettato già in primo grado, e ritenuto infondato. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto che riguardo a tale capo della sentenza di primo grado ‘ non sono state censurate tutte le articolate argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione sul punto, con tutto quel che ne consegue in termini di ammissibilità del motivo di appello ‘.
La Corte d’appello, in definitiva, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sulla questione della ‘competenza’ ad adottare il provvedimento amministrativo suddetto, e tale ratio decidendi non viene censurata.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 2 -bis , della l. reg. Lazio 12/1999.
Formula una tesi così riassumibile:
-) l’acquisto di un immobile in proprietà, da parte d’un familiare convivente dell’assegnatario, comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP;
-) tuttavia tale decadenza è evitata se entro sei mesi il familiare che ha acquistato l’immobile lo aliena, oppure esce dal nucleo familiare (ex art. 2 bis l. reg. Lazio 12/1999);
-) nel caso di specie la madre dell’odierna ricorrente, dopo aver acquistato un immobile nel 2013, nel 2014 vi aveva trasferito la propria residenza, uscendo in tal modo dal nucleo familiare originario.
La Corte d’appello pertanto – conclude la ricorrente – in applicazione della norma sopra ricordata non avrebbe potuto ritenere l’odierna ricorrente decaduta dal diritto a permanere nel godimento dell’alloggio.
3.1. Il motivo è inammissibile per la sua novità. Esso non risulta mai prospettato nei gradi di merito, e non pone una questione di solo diritto, ma una questione mista di fatto-diritto.
Il Collegio rileva che nella memoria parte ricorrente non ha svolto alcun rilievo quanto alla valutazione fatta dalla proposta di definizione del secondo motivo, mentre i rilievi svolti circa l’apprezzamento del primo e del terzo motivo appaiono del tutto inidonei, alla luce di quanto sin qui osservato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
La ricorrente va altresì condannata ai sensi dell’art. 96, comma terzo e quarto, c.p.c., in virtù della sostanziale conformità della motivazione della presente decisione alla proposta di decisione accelerata.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 2.150;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento ex art. 96, comma quarto, c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 500.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della