Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
R.G. 6590/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/2/2024
C.C. 14/4/2022
LOCAZIONE ALLOGGIO RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6590/2021 R.G. proposto da: COGNOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 319/2021 depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con atto di opposizione a decreto di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica depositato in data 26 giugno 2012, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma,
l’RAGIONE_SOCIALE di Roma, chiedendo in via preliminare la sospensione del decreto di rilascio e, nel merito, l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio stesso. In subordine, egli chiese che fosse accertato il suo diritto alla regolarizzazione, previo accertamento della nullità, dell’annullabilità o dell’inefficacia del decreto di rilascio.
A sostegno della domanda espose che dal 4 agosto 1999 si era trasferito presso l’alloggio di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE assegnato alla nonna, NOME COGNOME, per assisterla, poiché invalida al 100 per cento. Aggiunse che la sua presenza nell’alloggio era da sempre nota all’RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato un censimento anagrafico presso gli immobili di sua competenza, e che la stessa NOME COGNOME aveva indicato, in quell’occasione, il nipote NOME quale componente del proprio nucleo familiare.
Si costituì in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, che evidenziò l’asserita mancanza dei presupposti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio in capo a NOME COGNOME, chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Il Tribunale respinse la domanda del ricorrente e pose a suo carico le spese di lite.
La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2021, ha rigettato l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., degli art. 11, comma 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12, nonché degli artt. 74 e ss. del codice civile.
Osserva il ricorrente che il suo diritto al subentro doveva essere riconosciuto, perché nella categoria dei collaterali fino al terzo grado, previsti dall’art. 12 cit., rientrano anche i nipoti, che sono discendenti di secondo grado, tanto più che nel caso in esame la convivenza durava da oltre due anni (4 agosto 1999, come da certificato anagrafico prodotto in atti).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., e degli art. 11, comma 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12.
Il motivo censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la COGNOME, assegnataria dell’alloggio, non aveva effettuato alcuna comunicazione all’ente. Vero sarebbe, invece, che la circostanza della convivenza col nipote era ben nota all’RAGIONE_SOCIALE, tanto che la COGNOME aveva chiesto di poter unire i due nuclei familiari e la presenza dell’odierno ricorrente nell’alloggio era stata denunciata fin dal 1999 e mai contestata dall’ente locatore.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., degli art. 11, commi 4 e 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12, oltre che dell’art. 2697 del codice civile.
Sostiene il ricorrente che la comunicazione fornita all’RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di due censimenti effettuati negli anni 2007 e 2009, sarebbe prova sufficiente della convivenza, anche perché la legge regionale n. 12 del 1999 non prevede particolari requisiti formali per detta comunicazione.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, data la stretta connessione tra loro esistente.
Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nel sistema delineato dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 l’insorgenza del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio è indefettibilmente condizionata al decesso dell’assegnatario; per cui fino a quel momento i componenti del nucleo familiare hanno solo un’aspettativa di fatto, ma non sono titolari di una posizione di vantaggio accertata. La legge reg. citata, modificando il regime previsto dalla legge precedente, non prevede più, tra i possibili subentranti, i nipoti; l’art. 12, comma 1, cit., infatti, consente il subentro ai «componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4», e il comma 4 non prevede, appunto, i nipoti (sentenza 2 agosto 2016, n. 16039, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4549). Ne consegue che questi ultimi, che astrattamente potrebbero rientrare nella categoria dei «discendenti» di cui all’art. 11, comma 5, hanno diritto alla permanenza solo se rientranti nel nucleo familiare originario , non essendo invece ammessi a rientrare nel nucleo ampliato; ma l’art. 11, comma 5, prevede, come condizione, che quei familiari convivano con l’assegnatario da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ipotesi che l’odierno ricorrente neppure indica, posto che ammette esplicitamente di aver unito il proprio nucleo familiare in un momento successivo all’assegnazione, a causa della situazione di bisogno della nonna, invalida al 100 per cento.
È pacifico, d’altra parte, che il subentro nell’alloggio corrisponde ad un diritto soggettivo non soggetto a discrezionalità da parte dell’Amministrazione e determina un’evoluzione del precedente rapporto insorto con l’assegnazione, non l’instaurazione di un nuovo rapporto (v. Sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2021, n. 20761).
Corretta è, pertanto, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, avendo la COGNOME espressamente dichiarato, in
origine, di essere l’unica occupante dell’abitazione, il successivo trasferimento del COGNOME nell’appartamento era privo di ogni rilievo.
4.2. Osserva poi la Corte che il testo originario dell’art. 12, comma 5, della legge reg. cit. -applicabile nella fattispecie ratione temporis , posto che le modifiche successive non rilevano -prevedeva che il subentro di uno dei soggetti di cui al comma 4 doveva essere «immediatamente comunicato all’ente gestore», il quale nei tre mesi successivi era in diritto di compiere le verifiche necessarie ad escludere l’esistenza di cause di decadenza dall’assegnazione (v. l’ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34161). La Corte d’appello ha accertato che tale comunicazione era mancata nel caso di specie, non potendo considerarsi equipollenti le indicazioni contenute nel censimento annuale, né le censure del secondo motivo di ricorso sono idonee a superare tale considerazione.
Risulta dal complesso di queste argomentazioni che non sussiste alcuna delle violazioni di legge prospettate nel ricorso.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza