Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34697 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34697 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 23647/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2854/2018 depositata il 29/05/2018.
Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 07 dicembre 2023.
Udita la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udit o l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME delegato dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso depositato il 18/05/2012, proposero opposizione dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto prot. n. 24167/12 dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato intimato loro il rilascio dell’alloggio di proprietà del medesimo ente posto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, per occupazione senza titolo dell’immobile. Dedussero di essere titolari del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio in quanto, come comprovato dall’art. 8 del contratto di locazione, componenti (già all’epoca dell’assegnazione) il nucleo familiare della loro figlia NOME COGNOME, originaria assegnataria dell’immobile, che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato decaduta dall’assegnazione, con determinazione n. 181/2012, per superamento dei limiti reddituali. Costituendosi in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto della domanda sul presupposto dell’inesistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti legali per il subentro, anche in considerazione del fatto che la decadenza aveva investito l’intero nucleo familiare, con la conseguenza che le controparti dovevano essere considerate occupanti senza titolo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 21317/2012, in accoglimento della domanda, dichiarò illegittimo il decreto di rilascio e riconobbe il diritto dei ricorrenti al godimento dell’alloggio .
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio della parte vittoriosa in primo grado, ha
respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE così argomentando la propria decisione: (i) il provvedimento di decadenza era stato emesso soltanto nei confronti dell’originaria assegnataria (per venire meno del requisito reddituale) , senza alcuna menzione dell’ipotesi dell’allontanamento di NOME COGNOME dall’appartamento locato; (ii) non avendo RAGIONE_SOCIALE provato il contrario, si deve presumere che i coniugi COGNOME/NOME, fin dal 2010, quando venne accertata la decadenza di NOME COGNOME, fossero in possesso dei requisiti di legge per il subentro nel rapporto di locazione ( di cui all’art. 11, comma 1, legge reg. Lazio n. 12 del 1999); (iii) sulla premessa che la declaratoria di decadenza, come insegna la giurisprudenza, ha natura rico gnitiva dell’avvenuta estinzione del diritto all’assegnazione dell’alloggio, che si verifica nel momento stesso della violazione del divieto legale, nella specie, la decadenza (pronunciata soltanto nei confronti di NOME COGNOME) non può inficiare il diritto al subentro nell’assegnazione di cui i genitori, quali componenti l’originario nucleo familiare, erano titolari ab origine , come si evince dagli artt. 7 e 8 del contratto di locazione.
RAGIONE_SOCIALE ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello; NOME COGNOME (NOME nel frattempo è deceduta) resiste con controricorso e deposita memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 23303/21 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata che, male interpretando le norme di riferimento, non ha considerato che i requisiti reddituali
necessari per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione debbono permanere con riguardo a tutti i componenti il nucleo familiare e che la decadenza dall’assegnazione risolve di diritto il contratto di locazione in essere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, rendendo improcedibile qualunque richiesta di subentro o voltura.
Il motivo è inammissibile.
Per la ricorrente la perdita del requisito reddituale da parte de ll’originaria assegnataria NOME COGNOME ha determinato la decadenza di quest’ultima dall’assegnazione d e ll’alloggio, nonché la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere, rendendo improcedibile la richiesta di subentro degli altri componenti il nucleo familiare.
La prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Ed infatti, spiega la Corte di RAGIONE_SOCIALE, come pattuito nel contratto di locazione (artt. 7 e 8) tra NOME e NOME COGNOME, i genitori dell’assegnataria, quali componenti l’originario nucleo familiare, fin dal momento della stipula di tale contratto avevano acquisito il diritto di subentrare alla figlia nell’assegnazione nel caso in cui (come poi era accaduto con l’allontanamento di quest’ultima dall’appartamento locato ) l ‘assegnataria non avesse più fatto parte del nucleo familiare, donde, prosegue la sentenza, l’irrilevanza della perdita, in corso di rapporto, del requisito reddituale in capo alla figlia, rispetto al l’iniziale diritto dei genitori (in possesso dei richiesti requisiti reddituali) al subentro nell’assegnazione .
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500, più euro 200, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, in data 07 dicembre 2023.