Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28440 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28440 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16718/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI RAGIONE_SOCIALE n. 652/2016 depositata il 19/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per due mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Sassari, contro la sentenza del 19 dicembre 2016 con cui la Corte d’appello di Sassari, provvedendo in riforma di sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha respinto la domanda risarcitoria dell’odierna ricorrente, regolando di conseguenza le spese di lite.
2. – Il RAGIONE_SOCIALE di Sassari resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 3 bis l. n. 55/90 in relazione all’art. 2043 cod. civ. ».
Il secondo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nel combinato disposto con gli artt. 115 e 116 del c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ.. Erronea valutazione e travisamento del materiale probatorio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ».
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – È inammissibile il primo mezzo.
4.1.1. – Per la necessaria intelligenza della vicenda, narrata dalla ricorrente nell’arco di alcune decine di pagine, è sufficiente rammentare che il Comu ne di Sassari ha appaltato l’esecuzione di opere di riqualificazione del mercato civico cittadino a RAGIONE_SOCIALE, che ne ha subappaltato una parte a RAGIONE_SOCIALE, alla quale, eseguite le opere in subappalto, la subappaltante non ha corrisposto l’intero corrispettivo dovuto: e, secondo RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato responsabile di detto mancato pagamento ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis l. n. 55/90, dal momento che RAGIONE_SOCIALE non aveva ad esso RAGIONE_SOCIALE trasmesso copia delle fatture quietanzate della subappaltatrice, senza che il RAGIONE_SOCIALE avesse avviato alcuna iniziativa nei confronti dell’appaltatrice resasi insolvente.
Sul che la Corte territoriale, in dissenso dal primo giudice, ha viceversa affermato che la norma invocata « non contiene un obbligo specifico per la stazione appaltante di sospendere i pagamenti dell’aggiudicatario in conseguenza dell’irregolare pagamento dei subcontraenti o addirittura di risolvere il contratto… È dunque da escludere che dalla norma sorga anche un diritto dei subappaltatori direttamente tutelabile nei confronti della Stazione Appaltante, neppure in termini di aspettativa alla risoluzione del contratto. Valutazione, questa, che costituisce un diritto dell’appaltante, anche se pubblica amministraz ione, e non un dovere, fatti salvi i casi estremi di ‘abuso’ di tale facoltà di scelta (censurabile sotto il profilo della buona fede contrattuale) in caso di insolvenza dell’appaltatore nei confronti dei subcontraenti così grave ed eclatante da rendere indifendibile la scelta del salvataggio del contratto d’appalto. Ipotesi di responsabilità – questa sì per violazione del dovere di correttezza e buona fede – che per quanto condivisibile in linea teorica non è ravvisabile nel caso concreto, oggetto del presente giudizio. Significativa a tali fini è la concatenazione cronologica degli eventi: fatturazione da parte di
RAGIONE_SOCIALE, inadempimento di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del subappaltatore, sospensione dei pagamenti da parte della Stazione appaltante. Ammesso e non concesso che il RAGIONE_SOCIALE di Sassari, avuta notizia della morosità dell’Ati nel pagamento della subappaltatrice, avesse anche un obbligo giuridico (sanzionabile alla stregua dell’art. 2043 c.c.) di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatrice, accantonando in tal modo una provvista destinata al subcontraente, nel caso di specie la prima notizia formale dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE è del 25/07/2007… Si tratta della richiesta indirizzata al RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento diretto a saldo in favo re di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE … Pagamento legittimamente rifiutato dalla stazione appaltante per inesistenza del bando di gara dell’opzione di pagamento diretto dei subcontraenti e per invalidità della cessione del credito intervenuta tra appaltatrice e subappal tatrice …. In realtà la stazione appaltante aveva già sospeso i pagamenti in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nel precedente mese di febbraio, liquidando il 7° Sal per i lavori eseguiti a tutto il 12/2/2007. A quella data l’unico credito esigibile da RAGIONE_SOCIALE era il saldo di € 20.000 della fattura n. 96, mentre la n. 94 del 31/1/2007 ben poteva non essere ancora quietanzate dal subappaltatore in quanto non era scaduto il termine di esigibilità … Insolvenza oggettivamente non grave … e nonostante ciò valutata dalla Stazione appaltante … tale da indurla senza indugio … alla sospensione dei pagamenti … Non solo dunque non può rimproverarsi al RAGIONE_SOCIALE (che aveva ben prima sospeso i pagamenti) alcuna omissione colpevole, ma l’eventuale intervento della Stazione appaltante non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sul danno subito da RAGIONE_SOCIALE per la perdita di un credito maturato e divenuto esigibile dopo la sospensione dei pagamenti ».
4.1.2. – Così stando le cose, è del tutto palese che la censura in esame, spiegata dalla ricorrente, è estranea al significato e alla portata applicativa dell’art. 18 comma 3 bis l. n. 55/90, che il giudice di merito non ha escluso potesse legittimare, in astratto, ed in particolare sotto il profilo della violazione del parametro della buona fede oggettiva già valorizzato dal Tribunale, la domanda risarcitoria spiegata, ma mira a capovolgere una valutazione di pieno merito, peraltro plausibile, secondo cui nulla poteva imputarsi al RAGIONE_SOCIALE dal momento che questo, non potendo pagare direttamente al subappaltatore, aveva sospeso i pagamenti in favore dell’appaltatore già prima di venire a conoscenza del fatto che RAGIONE_SOCIALE non aveva pagato il dovuto a RAGIONE_SOCIALE
Valutazione di merito che, è superfluo dire, è insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo motivazionale nei limiti in cui esso è ancora consentito dopo la novella del 2012 del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c..
4.2. – È inammissibile il secondo mezzo.
Qui basterà ricordare che:
-) la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);
-) quanto alla denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., che: i ) per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; ii ) la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867 tra le tante).
Nel caso di specie la censura è del tutto estranea all’ambito di applicazione delle norme invocate, ed altro non è, mercé l’ins erimento nel corpo del ricorso per cassazione della documentazione ritenuta rilevante, che il tentativo di rimettere in discussione un accertamento di fatto insindacabile in sede di
legittimità e sostenuto da una motivazione, quella precedentemente trascritta, eccedente la soglia del « minimo costituzionale ».
7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023.