Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6211 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6211 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 12325/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo , in persona del legale rappresentante e del commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente principale
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente con ricorso incidentale condizionato nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato
preventivo , in persona del legale rappresentante e del commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente al ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 7595/2022, pub- blicata il 24/11/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta all’udienza camerale del 09/10/2025 dal AVV_NOTAIO; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1367/2018 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), ha condannato quest’ ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 295.290,35 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a partire dal 10/04/2010 sino al soddisfo, e ha rigettato la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa attrice, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE -che aveva sottoscritto con la RAGIONE_SOCIALE, in data 23/10/2008, un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di bagni prefabbricati, qualificato dal primo giudice come contratto di subappalto -aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente alla sospensione RAGIONE_SOCIALEe forniture comunicata a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del contratto, con effetto dalla data di ricezione RAGIONE_SOCIALEa nota, poi ripresi, dopo varie vicissitudini, a seguito di nota del 09/04/2010 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE era una società consortile costituita da quattro imprese raggruppate in ATI, che avevano ottenuto l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEo appalto pubblico per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in località INDIRIZZO-Firenze (lotto A), seguita dalla stipula del contratto di appalto pubblico del 04/08/2006.
Contro la decisione di primo grado ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, previa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 283 c.p.c., di accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto concluso tra le parti e, per l’effetto, di rigettare la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, accogliere le conclusioni formulate nel precedente grado di giudizio, previa ammissione RAGIONE_SOCIALEa CTU disattesa in primo grado.
Si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione e il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Sospesa l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, respinta la richiesta di CTU, la Corte d’appello ha accolto in parte l’impugnazione, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa minor somma di € 11.853,43, oltre rivalutazione e interessi come determinati nella sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte ha respinto la censura con la quale era stato dedotto l’omesso rilievo ufficioso RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto stipulato dalle parti, quale subappalto riferito ad un contratto di appalto pubblico, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione prescritta, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 l. n. 646 del 1982, RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c., evidenziando con riferimento all’art. 118 d.lgs. cit. quanto segue: «La norma detta, pertanto, i presupposti in base ai quali il subappalto possa essere assoggettato alla normativa stessa. Su tali presupposti parte appellante non si è in alcun modo soffermata. Ne consegue che, in difetto di qualsivoglia eccezione sul punto durante il primo grado di giudizio (si rammenta che le parti consideravano il contratto quale fornitura con posa d’opera), il Giudice, per poter rilevare d’ufficio la eventuale nullità
del contratto dal medesimo qualificato come subappalto, avrebbe dovuto avere la disponibilità di tutti gli elementi idonei a stabilire in concreto se il contratto rientrasse o meno nei parametri dettati dall’art. 118, con particolare riguardo all’incidenza del costo RAGIONE_SOCIALEa manodopera e del personale. Tale dato in realtà non era ricavabile dai documenti versati in atti, tra i quali non figura neppure il contratto di appalto c.d. principale e, quindi, la nullità non era rilevabile d’ufficio. A tanto si aggiunga che, avendo parte appellante formulato, nel presente grado di giudizio, uno specifico motivo di gravame, la stessa era tenuta ad allegare e dimostrare i presupposti previsti dalla suddetta norma e, cioè, la percentuale RAGIONE_SOCIALE‘incidenza in concreto del costo RAGIONE_SOCIALEa manodopera e del personale, tanto più a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica eccezione di parte appellata sul punto, mentre nulla ha argomentato al riguardo, non avendo neppure menzionato il comma 11 RAGIONE_SOCIALEa norma invocata.»
Respinte le altre doglianze, la Corte d’appello ha accolto alcune censure riferite a determinate voci di danno liquidate dal primo giudice.
Con specifico riferimento al pregiudizio allegato in riferimento alle spese generali durante il tempo RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei lavori, la menzionata Corte ha statuito come segue: «C) Fondata, di contro, è la censura relativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe spese generali, pur dovendosi prescindere dalla inesatta qualificazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, del contratto come fornitura anziché come subappalto privato. Invero, come è noto, in tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio e in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l’aggravio, essendo tali voci inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere (Cass. n. 14779 del 10/07/2020). Tuttavia, nella specie, il primo Giudice ha espressamente e a più riprese affermato che si trattava di appalto privato, sicché non opera la suddetta presunzione e non trovano applicazione i parametri previsti dall’art. 25 del D.M. 145/2000 per gli appalti pubblici, non po-
tendo condividersi l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘appellata (pag. 10 comparsa di costituzione e risposta in grado di appe llo) secondo cui comunque ‘la normativa sui lavori pubblici costituisce un sicuro punto di riferimento, che risulta possibile applicare analogicamente’. Occorre dunque la prova del danno. Al riguardo, deve considerarsi che RAGIONE_SOCIALE realizzava nel proprio stabilimento la parte prefabbricata e muniva i bagni di tutti i necessari accessori, per poi fornirli alla appellante (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione e risposta in grado di appello), sicché non risulta allestito alcun cantiere. Inoltre, il Giudice ha respinto la richiesta di risarcimento del mancato utile per difetto di prova, osservando che, come risultava dalla nota depositata dalla stessa attrice, la metà RAGIONE_SOCIALEo stabilimento non era occupata e continuava ad essere disponibile per ulteriori attività produttive, tanto che, alla luce del dato documentale, ha correttamente disatteso, in sentenza, le dichiarazioni dei testi, i quali avevano riferito la pressoché integrale occupazione RAGIONE_SOCIALEo stabilimento. Il Giudice ha rilevato altresì che non era stata provata, neppure in via presuntiva, alcuna diminuzione del fatturato, evidenziando, anzi, che dai bilanci depositati dalla convenuta risultava che tale diminuzione doveva sicuramente escludersi. Per le stesse ragioni ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, così come non spettava il riconoscimento del mancato utile, non spettava all’attrice, per difetto di prova, neppure il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe spese generali. Alla luce di quanto sopra, ha errato il Tribunale nel riconoscere la somma di € 136.868,54 a titolo di spese generali, sicché la sentenza deve sul punto essere riformata.»
Anche con riguardo alla voce di danno riferita all’ammortamento dei mezzi, la Corte d’appello ha statuito come segue: «E) Fondata è la censura relativa all’ammortamento dei mezzi, riconosciuto in sentenza nel 10% RAGIONE_SOCIALE‘importo netto RAGIONE_SOCIALE‘ appalto, quantificato in € 144.568,38 in base al D.M. 11.12.1978 per le opere edilizie. Trattandosi di costruzione di bagni prefabbricati, deve ritenersi, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di impugnazione, che questa attività rientri tra le opere edilizie. Tuttavia, la stessa sentenza espressamente afferma che non era stato
documentato il numero e il valore dei mezzi impiegati e che la voce di danno è stata determinata soltanto applicando i suddetti parametri. Nel richiamare quanto già detto in ordine alla inapplicabilità di presunzioni nell’appalto privato e all’ assenza di un cantiere, si osserva che ‘In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del danno lamentato e RAGIONE_SOCIALEa sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza nell’inadempimento, non modifica l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, che incombe sulla parte che abbia agito per l’ accertamento del danno’ (Cass. n. 5010/ 2009, pag. 27, in materia di macchinari inutilizzati durante la sospensione). Tale prova non è stata fornita. Da ultimo, si evidenzia che quanto dedotto nell’atto di appello (pagg. 31-32) non è stato in alcun modo contestato nella comparsa di costituzione (pag. 21), eccezion fatta per la qualifica di opere edilizie e per una generica deduzione sul punto (‘Del tutto priva di fondamento è la eccepita ‘totale assenza di prova’, posto che dalla illegittima sospensione deriva con sicurezza l’applicazione del DM 11 dicembre 1978). Ne discende che la richiesta doveva essere respinta per difetto di prova, sicché, avendo errato il Tribunale nel riconoscere la somma di € 144.568,38 per ammortamento mezzi, la sentenza deve sul punto essere riformata.»
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a un motivo di doglianza.
Si è difesa con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, formulando un motivo di ricorso incidentale condizionato, nei confronti del quale la ricorrente principale si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, comma 2, 1363, 1370 e 1374 c.c., con riferimento all’art. 25
D.M. 145/2000 (sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese generali) e del D.M. 11/12/1978 (sulla quantificazione degli ammortamenti).
Secondo il ricorrente, la questione dirimente riguarda l’interpretazione del contratto per cui è causa, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione al medesimo RAGIONE_SOCIALEa normativa prevista dall’art. 25 D.M. 145/2000 in materia di quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese generali e dal D.M. 11/12/1978 in materia di quantificazione degli ammortamenti in relazione alle riserve sottoscritte da RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha censurato la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, che ha ritenuto non applicabile la normativa appena richiamata, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura privatistica del rapporto intercorso tra le parti, richiamando le premesse e le clausole del contratto stipulato dalle parti, in cui è dato rilievo all’esistenza e all’incidenza RAGIONE_SOCIALEe determinazioni RAGIONE_SOCIALE‘Ente appaltante (premesse, art. 3, art. 14 e 17 e 18 del contratto), o è prevista la stessa disciplina che caratterizza il contratto di appalto pubblico (art. 6, art. 8, art. 24 del contratto), evidenziando anche il collegamento negoziale esistente tra il contratto di appalto pubblico, stipulato dal Ministero, ed il contratto in questione.
In sintesi, secondo la ricorrente, i vari articoli contrattuali erano convergenti nel tracciare un preciso collegamento tra la commessa pubblica e il contratto oggetto di giudizio, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contratto tra ente appaltante e RAGIONE_SOCIALE ai casi dubbi e/o non regolati, aggiungendo che, nella specie, la sospensione RAGIONE_SOCIALEa fornitura era stata causata dalla sospensione dei lavori nel contratto pubblico stipulato dall’ATI con il Ministero.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa parte, dunque, verificando cosa avevano effettivamente pattuito i contraenti, emergeva con chiarezza che le parti avevano concluso un contratto in cui la componente pubblicistica era nettamente prevalente su quella privatistica.
Secondo la ricorrente, portava alle stesse conclusioni anche la lettura del contratto ex art. 1362, comma 2 c.c. (con conseguente importanza RAGIONE_SOCIALEa sospensione operata dall’ente appaltante con effetti sul con-
tratto collegato), ex art. 1363 c.c. (con conseguente rilevanza RAGIONE_SOCIALEa lettura di questo contratto attraverso il contratto che ne costituisce il fondamento), ex art. 1370 c.c. (con conseguente attribuzione di particolare significato alla pacifica circostanza che il contratto sia stato redatto da RAGIONE_SOCIALE, la quale ha regolato nello stesso modo tutti i contratti di subappalto), potendo ritenersi che le parti avevano inteso disciplinare i loro rapporti, e si sono comportate, come se il contratto avesse una connotazione soprattutto pubblicistica.
La ricorrente ha, quindi, affermato che, in mancanza di previsione negoziale RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALEa sospensione prevista dall’art. 14 del contratto, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 1374 c.c., dovevano trovare applicazione l’art. 25 D.M. 145/2000 (sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese generali) e il D.M. 11/12/1978 (sulla quantificazione degli ammortamenti), in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa prevalenza, chiamato a determinare il trattamento giuridico dei contratti a causa mista, qualora sia controverso il trattamento giuridico da praticarsi e le norme potenzialmente applicabili prevedano una disciplina diversa.
Secondo la stessa parte, a ragionare diversamente si arriverebbe alla (inaccettabile) conclusione che le riserve contrattuali richieste (e ottenute) dall’appaltatore RAGIONE_SOCIALE in applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina pubblicistica non possono essere ‘trasferite’ al subappaltatore in quanto allo stesso, per gli stessi lavori, devono applicarsi diversi principi, con la ulteriore conseguenza che l’appaltatore verrebbe ad avvantaggiarsi in ragione del rapporto con l’ente, ottenendo un indebito arricchimento. Con le modifiche normative in materia di subappalto approvate nel tempo dal legislatore, si era, invece, voluto espressamente tutelare nel modo più ampio possibile il subappaltatore, come si evince dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per il committente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore nel caso di ‘piccola/media’ impresa (v. art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall’art. 13, comma 2, lett. a, l. n. 180 del 2011).
Con il primo e unico motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 l. n. 646 del 1982 e comunque l’apparenza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE, il contratto inter partes era stato qualificato dal Tribunale in prime cure quale contratto di subappalto e tale qualificazione, non essendo stata contestata, doveva ritenersi irrevocabile e definitiva, con la conseguenza che non sussisteva alcun onere di allegazione e dimostrazione a carico RAGIONE_SOCIALE‘esponente in relazione alla natura del contratto, il quale, essendo soggetto alla disciplina di cui all’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006, doveva essere autorizzato dalla stazione appaltante, sicché, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione, doveva essere rilevata d’ufficio la nullità del contratto, con rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno.
Il motivo di ricorso principale è inammissibile.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato che il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell’accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche RAGIONE_SOCIALE‘appalto di opere pubbliche (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19296 del 19/07/2018; Cass, Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 20/06/2000).
Ovviamente tale principio vale anche nel caso il cui contratto di subappalto sia stipulato dalla società costituita dalle imprese raggruppate in ATI per coordinarsi nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto una interpretazione RAGIONE_SOCIALEe clausole del contratto stipulato dalle parti in causa, finalizzata ad affermare che la disciplina prevalente voluta dalle parti fosse quella propria del contratti di appalto pubblico, con la conseguenza che poteva operarsi la valutazione RAGIONE_SOCIALEe voci di danno nei termini operati dal primo giudice, in ragione RAGIONE_SOCIALEa volontà negoziale, ricavabile dal tenore del con-
tratto, e comunque RAGIONE_SOCIALE‘integrazione operata dall’art. 1374 c.c., una volta accertata la volontà dei contraenti di connotare il contratto in modo prettamente pubblicistico.
2.3. Com’è noto, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10745 del 4/04/2022).
Laddove sia prospettata la violazione di legge, posto che, come appena evidenziato, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021).
2.4. Nella specie, parte ricorrente ha semplicemente prospettato una interpretazione del contratto volta a rappresentare l’operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina pubblicistica, così sostituendo una valutazione di merito ad un’altra, con la inammissibile richiesta al Giudice di legittimità di scegliere la sua valutazione in fatto piuttosto che quella del Giudice del gravame.
2.5. Inoltre, tale prospettazione risulta fondata su argomenti prima di tutto in fatto e, poi, in diritto, che non risultano essere stati esaminati
dalla Corte d’appello, la quale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘invocata applicazione analogica RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile ai contratti di appalto pubblico, e che la parte non ha specificato di avere già prospettato al giudice di merito, così risolvendosi la doglianza in una censura che veicola questioni nuove, come tali inammissibili in sede di legittimità.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui, come nella specie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa suddetta questione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).
L’inammissibilità del motivo di ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, che deve pertanto ritenersi assorbito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3223 del 7/02/2017).
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza, valutata con riferimento al solo ricorso principale, non essendo esaminato il ricorso incidentale.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale;
condanna la ricorrente principale alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE , che liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di le gge;
dà atto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME