SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1310 2025 – N. R.G. 00001056 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO vertente tra
LE. , con sede in Pergola INDIRIZZO), INDIRIZZO ( P.Iva ), in persona del legale rappresentante e amministratore protempore , nata a Pergola, il DATA_NASCITA (Cod. fisc. ) ed ivi residente alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Cagli, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (cod. fisc. , che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all’AVV_NOTAIO ( pec: con studio in Urbino, INDIRIZZO ( fax NUMERO_TELEFONO – pec: P. C.F. C.F.
-parte appellante
e
, (P.I. ), in persona del Sindaco protempore con sede in INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. -pec: – fax n. NUMERO_TELEFONO ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO e presso il domicilio telematico P. C.F.
-parte appellata
, responsabile del servizio area tecnica comune di ;
-parte appellata contumace
Conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti: come da memoria di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni.
Fatto e diritto
La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto decisorio RAGIONE_SOCIALEa sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
‘ La RAGIONE_SOCIALE unipersonale, risultava aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE‘appalto indetto dal U) per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura di vie interne e marciapiede INDIRIZZO, in INDIRIZZO, con importo di aggiudicazione pari a € 63.341,58, oltre IVA in ragione del 10% (Determina n. 58 del 10.10.2017 del Una volta verificati i lavori da eseguire, la RAGIONE_SOCIALE , dopo aver inutilmente tentato e comunicato il nolo a freddo di una finitrice e di un rullo compressore, resasi conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di un nolo a caldo, comprensivo dei suddetti macchinari e del personale specializzato per la loro conduzione, stipulava e comunicava il nolo a caldo di una finitrice, di un rullo compressore, con i rispettivi manovratori, e di un autocarro con conducente abilitato, individuando per tale lavoro la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Va subito precisato che l’attrice qualifica questo contratto come nolo e non come sub -appalto invocando l’art 105 co. 2 Codice Appalti. Diversamente viene qualificato dal Comune di che lo ritiene un vero e proprio subappalto.
In data 20/11/2017, Il Direttore dei lavori Geom. , in occasione di un sopralluogo sul cantiere RAGIONE_SOCIALE‘appalto, avendovi riscontrato la presenza dei mezzi e del personale RAGIONE_SOCIALEa noleggiatrice a caldo ne ordinava l’immediato allontanamento, dapprima verbalmente, e poi con nota trasmessa a mezzo PEC, con la conseguente paralisi operativa del cantiere, con la sola eccezione del completamento RAGIONE_SOCIALE‘asfaltatura di INDIRIZZO, operata in data 21.11.2017.
Con successivo Ordine di servizio n. 2 del 25.11.2017 (Prot. 4911) il Direttore dei lavori ordinava alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provvedere ai lavori di asfaltatura di alcuni tratti viari, da eseguire ‘entro e non oltre il termine perentorio del 05/12/2017’, con avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla redazione di apposito verbale, e alla trasmissione degli atti all’Amministrazione per la risoluzione del contratto. Tuttavia l’attrice, priva RAGIONE_SOCIALEa disponibilità dei mezzi per l’asfaltatura e del personale abilitato per la conduzione, non era in grado di eseguire le lavorazioni richieste ed in data 27.11.2017 proponeva formale domanda di autorizzazione al subappalto. Il Direttore dei lavori comunicava alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di aver accertato la sua assenza dal cantiere a far data dal 25.11.2017, senza giustificato motivo. In data 22.12.2017, veniva comunicato che la richiesta formulata dall’odierna parte attrice non poteva essere accolta poiché era intervenuta la risoluzione del contratto con la Determina n.81 del 20.12.2017.
Venivano quindi contestate le seguenti inadempienze:
ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere
mancato ottemperamento all’ordine di servizio n. 2 ex IV° comma, art.108 del Codice dei contratti
mancata adozione RAGIONE_SOCIALEe necessarie misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n. 81/2006 e D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione
mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma RAGIONE_SOCIALEa legge 646/1982 e art. 105 D.Lgs n. 50/2016.
In data 02/01/2018 la ricorrente ha presentato richiesta di annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto e di tutti gli atti ad essa connessi e collegati, rigettata dal da ultimo, con determina n. 17 del 12/02/2018. A seguito RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto, con determinazione n. 32 del 31/03/2018 i rimanenti lavori sono stati affidati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 alla seconda RAGIONE_SOCIALE in graduatoria, , la quale ha provveduto ad ultimare i lavori in data 06/06/2018.
contesta le determinazioni del in quanto riferisce di non essere stata in grado di terminare i lavori per una intervenuta variante d’opera (senza tener conto dei tempi) e per avverse condizioni metereologiche che avrebbero impedito le lavorazioni
Parte attrice afferma anche che la contestazione del mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme del subappalto è il risultato di un equivoco e cioè che il avrebbe erroneamente ritenuto che la LE. avesse stipulato un contratto di subappalto in luogo del sub-contratto di noleggio a caldo concluso in data 6.11.2017 con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in conformità ai limiti previsti dall’art. 105 DLGS 50/2016, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 comprensivo del costo degli operai. Part
La convenuta afferma che la RAGIONE_SOCIALE presente sul cantiere di INDIRIZZO con propri mezzi e maestranze, eseguiva la posa in opera del conglomerato bituminoso, e continuava a lavorare, nonostante l’ordine di allontanamento impartito alle ore 9,30 del 20/11/2017, nell’arco RAGIONE_SOCIALEa stessa giornata e sulla stessa via, alla stesura di circa mq/cm 1.300,00 di conglomerato bituminoso, senza autorizzazione alcuna. Inoltre, la in sede di gara, riguardo eventuali lavori da subappaltare, la RAGIONE_SOCIALE dichiarava’ … che i lavori di
posa del conglomerato bituminoso verranno subappaltati in parte alla RAGIONE_SOCIALE da definire in caso di aggiudicazione…’ pertanto, era già consapevole di non essere in grado di riuscire a realizzare il lavoro con i propri mezzi ed ancora, a conferma di ciò, con successiva formale istanza del 27/11/2017 presentava domanda di autorizzazione al subappalto.
Al fine di verificare se le lavorazioni (parziali) eseguite da fossero a regola d’arte, e’ stata disposta anche la CTU volta ad accertare quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato dalla per i lavori e se detto materiale era conforme a quello previsto in contratto e richiesto dalla stazione appaltante. Le lavorazioni relative ai conglomerati bituminosi, di cui alla voce 4 del capitolato per un importo lordo di euro 19.744,95, non sono state contabilizzate e riconosciute dal poiché contestate alla a causa RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di conglomerato bituminoso scadente e
non conforme a quello previsto in progetto (richiesto con inerti basaltici min. 30% del totale ed utilizzato con inerti basaltici al 14,50%), oltre ad evidenti difetti di posa in opera. Il CTU AVV_NOTAIO.
ha concluso che il conglomerato bituminoso utilizzato nei lavori ‘risulta essere parzialmente non conforme al conglomerato bituminoso richiesto dal contratto, in quanto la quantità di aggregati di natura basaltica riferita al peso RAGIONE_SOCIALEa miscela totale, è inferiore a quella richiesta dal contratto che era pari almeno al 30% del peso RAGIONE_SOCIALEa miscela totale’
Dalla CTU è risultato che ha utilizzato un conglomerato bituminoso non conforme ed inferiore rispetto a quello previsto nel contratto di appalto, così che ingiustificata è ogni richiesta economica in merito.
Da tutto quanto esposto si deduce che l’Amministrazione comunale ha correttamente e legittimamente disposto la risoluzione del contratto di appalto, in ragione RAGIONE_SOCIALEe accertate inadempienze poste in essere da parte attrice.
La domanda è infondata e viene rigettata.
Sono poste a carico di parte soccombente le spese legali e quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Il Tribunale di Urbino così provvede:
❖ Rigetta la domanda attorea perché infondata.
❖ Condanna LE. a pagare le spese legali alla convenuta che vengono liquidate in euro 14.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
❖ Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU.
3. Nell’esame RAGIONE_SOCIALEe questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd ‘ principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida ‘ che ‘ (…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo, piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico -sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare, di cui all’art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre ‘ (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/ 15, n° 1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l’atto di appello che attengono:
(a) al rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni di forma previste per il procedimento di risoluzione in esame;
(b) alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizio ni di merito per l’esercizio del potere di risoluzione;
(c) al diritto al corrispettivo per le opere di asfaltatura contestate dal
4.Con riferimento alla verifica de lla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di merito per l’esercizio del potere di risoluzione, rileva la Corte che le contestazioni sono state definite nella determina n.81 del 20/11/2017 del Comune di e segnatamente:
Ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere;
Mancato ottemperamento RAGIONE_SOCIALE‘ordine di servizio n.2 ex art IV° comma, art. 108 del Codice dei contratti;
Mancata adozione RAGIONE_SOCIALEe necessaire misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n.81/2006 e D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione;
Mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma RAGIONE_SOCIALEa legge 646/1982 e art. 105 D.Lgs n.50/2016.
5.Osserva innanzitutto la Corte che le prestazioni rese a favore RAGIONE_SOCIALEa da parte RAGIONE_SOCIALEa non possono essere configurate come derivanti da nolo a caldo (secondo le apparenti indicazioni del contratto inter-partes di cui a doc. n. 5 in citazione).
6.A ll’udienza RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2020 dinanzi al Tribunale,
sui capitoli di prova diretta:
Vero che in data 20/11/2017 durante il sopralluogo in fraz. Casinina ha accertato sul cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura RAGIONE_SOCIALEe vie interne di cui al contratto di
appalto stipulato tra il di RAGIONE_SOCIALE e la soc. Le. personale, la presenza di mezzi e maestranze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che stava eseguendo la posa in opera di conglomerato bituminoso?
Vero che è che la RAGIONE_SOCIALE in occasione del sopralluogo del 20/11/2017 stava eseguendo la posa in opera di conglomerato bituminoso in assenza RAGIONE_SOCIALEa prescritta autorizzazione ex art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 ed in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme dettate D.Lgs n. 81/2008, in quanto alcuna autorizzazione era stata concessa dal alla per l’esecuzione di tali lavori?
Vero è che alcuna comunicazione è giunta al Comune di circa un accordo tra le ditte e in relazione ai suddetti lavori che quest’ultima stava eseguendo di cui ai capitoli precedenti?
Vero è che, nonostante l’ordine di allontanamento del 20/11/2017, la RAGIONE_SOCIALE
ha continuato a lavorare nell’arcoRAGIONE_SOCIALEa stessa giornata del 20/11/2017 e sulla stessa via, alla stesura di circa mq/cm 1.300,00 di conglomerato bituminoso?
Vero è che nelle lavorazioni relative ai conglomerati bituminosi, di cui alla voce 5, sono stati riscontrati difetti di posa in opera? ‘
nonché sui capitoli di prova contraria:
che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento dal cantiere, adottato dal Comune di in data 20.11.2017, dei mezzi e degli operatori del noleggiatore a caldo, la LE. ha potuto proseguire i lavori ad essa affidati in virtù del contratto di appalto? Part
che il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha pagato l’anticipazione lavori a seguito RAGIONE_SOCIALEa formale richiesta RAGIONE_SOCIALEa LE.MA inoltrata all’amministrazione in data 28.11.2017?
che alla data odierna i lavori eseguiti dalla LE. presso il Comune di , precisamente quelli di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO sono in uso e godimento del Comune? Part
-sono stati escussi i testi come da verbale di seguito riportato:
‘ Viene introdotto il terzo teste, il quale prestato l’impegno di rito dichiara: sono e mi chiamo nato a RSM il DATA_NASCITA e res a Mercatino Conca, sono dipendente del Comune di , presso l’Ufficio Tecnico
Sulla memoria di parte convenuta: cap. 1) si è vero, c’erano due mezzi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che stavano lavorando (un rullo compressore e una vibro-finitrice) oltre a 4 addetti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e altri 2 RAGIONE_SOCIALEa
Cap. 2) si è vero. non era stata concessa alcuna autorizzazione al subappalto dal
Cap. 3) si, è vero, non era arrivato nulla, nessuna comunicazione e comunque serviva l’autorizzazione
Cap. 5) si è vero, quando siamo arrivati al cantiere il DL ha ordinato verbalmente alla di allontanarsi, ribadita dal per iscritto nello stesso giorno e notificata sia alla che alla Mancava inoltre tutta la segnaletica stradale con conseguente emissione di verbale. Io ho fatto solo il sopralluogo al mattino poi sono tornato il giorno dopo, sempre con il DL ed era stato steso il conglomerato bituminoso
Cap. 13) si è vero, io ho raccolto del conglomerato in una mano e ciò dimostra che era di scarsa qualità. SI sgretolava appena posato. Anche il laboratorio RAGIONE_SOCIALE ha confermato il difetto
A RIPROVA sui capitoli di parte attrice:
cap. 4) si, poteva ma non hanno proseguito. Ricordo che non era stato autorizzato il subappalto
cap. 5) non lo so
cap. 11) si, sono in utilizzo al comune. (….)
Viene introdotto il secondo teste di parte convenuta il quale prestato l’impegno di rito dichiara:
sono e mi chiamo nato a Urbino il DATA_NASCITA e res a Ca Gallo. Sono Coordinatore RAGIONE_SOCIALEa Sicurezza in fase di esecuzione
cap. 1) si è vero
cap. 2) si è vero, ed anche in quanto responsabile RAGIONE_SOCIALEa sicurezza non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE
cap. 3) non lo so
cap, 5) si è vero, ho l’ufficio lì vicino e passando ho visto che, sempre la mattina, stavano ancora lavorando
cap. 13) non lo so
A RIPROVA. sul cap, 4 di parte attrice: no, perché i macchinari da utilizzare erano RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
. Ma quel giorno i lavori, nonostante l’ordine di allontanamento sono proseguiti fino ad essere terminati perché erano quasi alla fine e perché, a loro dire, il materiale doveva essere steso altrimenti sarebbe stato inutilizzabile
Cap. 5) non lo so
Cap. 11) non lo so ‘.
7.Appare dunque evidente, dalle chiare indicazioni offerte dai testi, che non si trattava di un nolo a caldo ma di un vero e proprio subappalto atteso che mezzi, organizzazione e gestione dei lavori appartenevano alla e che senza la sua presenza era impossibile completare l’opera. D’altra parte, a conferma di tali conclusioni stanno tre circostanze:
che la in sede di gara aveva dichiarato’ (… ) che i lavori di posa del conglomerato bituminoso verranno subappaltati in parte alla RAGIONE_SOCIALE da definire in caso di aggiudicazione… ‘ e pertanto era già consapevole di non essere in grado di riuscire a realizzare il lavoro con i propri mezzi e le proprie competenze e di dover ricorrere ad un subappalto come poi avvenuto;
che la il 27/11/2017 , dopo l’intervento RAGIONE_SOCIALEa di cui hanno riferito i testi, ha effettivamente richiesto l’ autorizzazione al subappalto; richiesta poi disattesa dal
che ( dopo l’ ordine di allontanamento RAGIONE_SOCIALEa DL e dopo la breve prosecuzione dei lavori da parte RAGIONE_SOCIALEa in violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEa DL ) con l’ abbandono del cantiere da parte RAGIONE_SOCIALEa i lavori si sono fermati.
8.Le conclusioni che devono trarsi da tali acquisizioni sono le seguenti:
l’appellante ha chiaramente violato le disposizioni normative e contrattuali sul subappalto lasciando operare in cantiere la come subRAGIONE_SOCIALE,
la Direzione lavori ha correttamente emesso ordine di immediato allontanamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa presente senza alcun titolo
9. Nonostante l’ordine e l’obbligo di allontanarsi, la ha continuato a svolgere le operazioni di posa in opera del conglomerato bituminoso in corso ed ha completato i lavori di asfaltatura di INDIRIZZO.
10.Dunque non solo la parte appellante ha chiamato ad operare in subappalto una impresa terza in difetto di autorizzazione ma ha anche consentito (e verosimilmente disposto) che i lavori, da parte RAGIONE_SOCIALEa subappaltante, proseguissero dopo l’ordine di allontanamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Direzione lavori. Dul tutto irrilevante è la richiesta successiva di autorizzazione al subappalto che avrebbe costituito un modo surrettizio di superare il vizio originario e che comunque risulta respinta dal
11.In sintesi:
vi è stato un subappalto non autorizzato in violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e del contratto inter-partes ;
il Direttore dei lavori nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e di verifica RAGIONE_SOCIALEa presenza in cantiere di imprese non autorizzate, ha ordinato l’allontanamento e segnalato tempestivamente alla stazione appaltante la grave irregolarità;
l’appellante con una condotta ancor più grave RAGIONE_SOCIALEa precedente ha disposto/consentito la prosecuzione dei lavori da parte RAGIONE_SOCIALEa subappaltante in violazione anche RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEa Direzione lavori.
12.L ‘a rt. 108, comma 1 e 3 del D.lgs. 50/2016 recita:
“Risoluzione del contratto: La stazione appaltante può risolvere il contratto, previa contestazione e assegnazione di un termine per controdedurre, in caso di grave inadempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore o di comportamenti che ostacolino la corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni contrattuali. ( …)..’
13.Quindi nella presente fattispecie:
il subappalto non autorizzato in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 105 D.lgs. 50/2016 e RAGIONE_SOCIALEe previsioni contrattuali che lo richiamato (art. 17).
l’inottemperanza all’ordine RAGIONE_SOCIALEa Direzione lavori con comportamento ostruzionistico;
la prosecuzione illegittima dei lavori da parte RAGIONE_SOCIALEa società non autorizzata;
la mancata adozione RAGIONE_SOCIALEe necessarie misure di sicurezza rilevate dalla DL
hanno costituito singolarmente e soprattutto valutate nel loro complesso, gravi violazioni RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore, degli obblighi contrattuali, RAGIONE_SOCIALEe direttive tecniche e RAGIONE_SOCIALEe garanzie di sicurezza tali da giustificare la risoluzione.
14.Peraltro l’ordine n.2 del 27/11/2017 emesso dal Direttore dei Lavori Geom. con cui correttamente è stato disposto l’allontana mento dal cantiere la RAGIONE_SOCIALE estranea al rapporto di appalto e non autorizzata, ha determinato la paralisi del cantiere e l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E ciò è avvenuto:
perché l’appellante non era in grado di realizzare le opere se non con l’intervento essenziale RAGIONE_SOCIALEa subRAGIONE_SOCIALE;
perché l’appellante pe r propria colpa inescusabile – pur sapendo già alla stipula di non essere in grado di realizzare i lavori in conglomerato bituminoso con i propri mezzi e di dover ricorrere ad un subappalto -non si è diligentemente attivata per ottenere tempestiva autorizzazione al subappalto nelle forme di legge e di contratto;
perché , invece che seguire l’indispensabile iter procedurale, ha preferito aggirarlo introducendo in cantiere una RAGIONE_SOCIALE non autorizzata con grave violazione di diritto e con gravi pregiudizi sotto il piano amministrativo, economico e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza.
In tal modo è stata provocata la reazione RAGIONE_SOCIALEa Direzione lavori che va ritenuta non solo legittima ma necessaria in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua diretta responsabilità se non fosse intervenuta tempestivamente.
Peraltro risulta che, nonostante l’ordine RAGIONE_SOCIALEa DL, la subRAGIONE_SOCIALE abbia continuato ad operare nella giornata del 20.11.2017, in tal modo aggravando la posizione di inadempienza contrattuale de ll’appellante la cui inidoneità tecnico -giuridica ed inaffidabilità operativa è risultata manifesta.
15. D’altra parte non è con testato dall’appellante che dopo l’ordine n.2 del 27/11/2017 del Direttore dei Lavori Geom. di allontanamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si sono determinati ‘(…) l’assoluta paralisi del cantiere e l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qui appellante ‘ (v. atto di appello).
Ma, come già osservato, ciò ricade esclusivamente a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante la cui responsabilità è duplice: (a) aver consapevolmente utilizzato modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione illegittime, (b) non essersi posta nelle condizioni di continuare le lavorazioni ed anzi averle sospese dopo il necessario allontanamento RAGIONE_SOCIALEa subRAGIONE_SOCIALE non autorizzata.
Perciò fondatamente la parte appellata deduce:
‘Inoltre, con successivo ordine di servizio n. 2 del 25/11/2017, era stato disposto, ai sensi del IV° comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 108, il completamento dei lavori asfaltatura entro il 5/12/2017, dunque con assegnazione di un nuovo e più ampio termine, precisando che il successivo giorno 6/12 si sarebbe proceduto alla redazione RAGIONE_SOCIALEo apposito verbale (doc. 10).
In data 06/12/2017 si è tuttavia preso atto del mancato completamento dei lavori ed addirittura la ricorrente non si è presentata in cantiere per la redazione del relativo verbale’ .
16.In definitiva tutti gli addebiti posti a base RAGIONE_SOCIALEa risoluzione:
Ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere;
Mancato ottemperamento RAGIONE_SOCIALE‘ordine di servizio n.2 ex art IV° comma, art. 108 del Codice dei contratti;
Mancata adozione RAGIONE_SOCIALEe necessaire misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n.81/2006 e D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione;
Mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma RAGIONE_SOCIALEa legge 646/1982 e art. 105 D.Lgs n.50/2016.
si sono rivelati fondati.
Essi singolarmente e nella loro unitaria correlazione costituiscono inadempimenti di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
In definitiva, sotto il profilo sostanziale, la risoluzione è stata legittimamente dichiarata.
17. L’appellante contesta la risoluzione contrattuale anche sotto il profilo procedimentale ritenendola illegittima e meritevole di annullamento e/o dichiarazione di nullità, a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata osservanza RAGIONE_SOCIALEe formalità a tal fine stabilite dai commi 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art.108 del D. Lgs. N. 50/2016.
18.La prospettazione è infondata.
Risulta infatti che:
l’appellante , senza giustificato motivo, non si è più presentata in cantiere a far data dal 25/11/2017 secondo quanto incontestatamente comunicato dal Direttore dei lavori in data 05/12/2017 (doc. 8-bis di parte originaria convenuta);
l’appellante non si è presentata neppure al sopralluogo con la Direzione lavori in data 06/12/2017 fissato per verifica RAGIONE_SOCIALEa ultimazione RAGIONE_SOCIALEe opere (doc. n. 8 di parte originaria convenuta);
con la PEC del 6/12/2017 (prot. n NUMERO_DOCUMENTO) il ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 L. 241/90 per la risoluzione del contratto ex art. 108 IV° comma D.Lgs n. 50/2016 e art. 21 I° comma L. 646/1982 con invito a presentare difese (doc. 9 di parte originaria convenuta);
dopo tale comunicazione la RAGIONE_SOCIALE non risulta aver presentato osservazioni, contestazioni o difese nel termine assegnato.
19.In definitiva, sia sotto il profilo formale/procedurale che sotto il profilo sostanziale/di merito, il potere RAGIONE_SOCIALEa PA appare legittimamente esercitato.
Tutti i relativi motivi di gravame sono disattesi.
20.Vanno di seguito esaminati i motivi di gravame con cui:
si è eccepita la nullità RAGIONE_SOCIALEa Ctu espletata in primo grado per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di assunzione RAGIONE_SOCIALEa prova e rispetto del contraddittorio;
si sono contestati nel merito gli esiti RAGIONE_SOCIALEa stessa con argomentazioni (asseritamente) non esaminate dal Tribunale.
21.Sotto il primo profilo va chiarito che
‘In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione RAGIONE_SOCIALEe parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni che è onere RAGIONE_SOCIALEe parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio ‘ Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26144.
22. Nella specie, trattandosi di Ctu svolta in funzione percipiente su richiesta RAGIONE_SOCIALEa stessa odierna appellante, il consulente ha acquisito documentazione utile per rispondere ai quesiti di interesse RAGIONE_SOCIALEa stessa appellante e (comunque) non diretta a provare i fatti principali (peraltro connessi alla domanda RAGIONE_SOCIALE‘originaria attrice e che era suo onere provare). In altri termini l’acquisizione documentale è avvenuta per compiutamente rispondere ai quesiti di una CTU che la stessa originaria attrice aveva sollecitato ed al cui compiuto e corretto espletamento doveva aver interesse. Detti documenti sono rimasti a disposizione RAGIONE_SOCIALEe parti e su di essi si è regolarmente svolto il contraddittorio peritale avendo avuto la parte odierna appellante l’assegnazione dei termini per l o svolgimento RAGIONE_SOCIALEe proprie osservazioni tecniche sulla bozza peritale.
Il motivo è disatteso sul punto.
23.Quanto al merito gli esiti RAGIONE_SOCIALEa Ctu sono di seguito trascritti:
Il giorno 7 gennaio 2021 alle ore 10:00, presso lo Studio del CTU a Piandimeleto il CTU iniziava le operazioni peritali alla presente del solo consulente di parte convenuta Ing. Erano assenti le parti nonché il CT di parte attrice.
Si dà atto che le parti erano a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali essendo la data stessa comunicata in udienza del 10.12.2020 alla presenza dei rispettivi difensori.
Il sottoscritto CTU inviava a mezzo pec al Comune di
, parte convenuta e ai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti AVV_NOTAIO NOME e AVV_NOTAIO, richiesta di consegna RAGIONE_SOCIALEa seguente documentazione: Elaborati del progetto allegati al contratto, i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso e la scheda tecnica del conglomerato bituminoso utilizzato. La suddetta documentazione viene consegnata a mano presso lo studio del CTU in data 19.01.2021 dall’Ing. , quale CTP di parte convenuta.
Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati:
Computo metrico estimativo (allegato A1);
Documenti di trasporto del conglomerato bituminoso (allegato A2);
Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso (allegato A3);
Le ricevute pec di richiesta dei sopra citati documenti (allegato A0).
Fatte le opportune premesse si aprono le operazioni peritali al fine di procedere alla risposta del quesito si seguito specificato.
Il Giudice pone al CTU il quesito:
‘Dica il CTU quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato per i lavori e se detto materiale fosse conforme a quello di cui a contratto’.
Risposta al quesito n.1 Nel presente quesito si chiede di accertare quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato per i lavori e se detto materiale fosse conforme a quello di cui a contratto.
Come si evince alla posizione N.5 RAGIONE_SOCIALE‘elaborato ‘Computo Metrico Estimativo’, allegato al contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura di vie interne e marciapiede provinciale in INDIRIZZO. Casinina Codice CUP CODICE_FISCALE e Codice CIG NUMERO_DOCUMENTO, e riportato in allegato A1 alla presente relazione, il progetto esecutivo chiedeva la fornitura e posa in opera di ‘Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanicamagmatica-eruttiva, ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Tipo 0/12 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa D.L., inerti lapidei di I Cat. – misurato al m2xcm dopo la stessa .’
Il conglomerato bituminoso utilizzato per la realizzazione dei lavori è identificato dal codice articolo TARGA_VEICOLO, descrizione Tappeto 0/10 (CB 12,5), come si evince dai documenti di trasporto riportati in allegato A2, fabbricato dalla RAGIONE_SOCIALE con sede in INDIRIZZO; in allegato A3 viene riportata la Dichiarazione di Prestazione del fabbricante sopra indicato, dove si evincono le caratteristiche essenziali del conglomerato bituminoso dichiarate dal costruttore ed in particolare la composizione granulometrica.
Le prove di laboratorio eseguite su carote a campione di conglomerato bituminoso, realizzate a cura del RAGIONE_SOCIALE, con riferimento NUMERO_DOCUMENTO del 16 gennaio 2018 e riportate in allegato A4, mettono in evidenza le caratteristiche fisiche del conglomerato bituminoso posato in opera. Il confronto fra i valori numerici RAGIONE_SOCIALEa composizione granulometrica evidenziati dal costruttore nella Dichiarazione di Prestazione del conglomerato bituminoso tipo e i valori numerici evidenziati dal certificato RAGIONE_SOCIALEe prove di laboratorio del RAGIONE_SOCIALE alla pagina 4/4, mostra quanto segue:
Composizione granulometrica %
TABLE
Le prove di laboratorio eseguite su carote a campione di conglomerato bituminoso, realizzate a cura del RAGIONE_SOCIALE, con riferimento NUMERO_DOCUMENTO del 16 gennaio 2018 e riportate in allegato A4, mettono in evidenza a pagina 2/4 del certificato stesso, un valore di ‘Quantità di aggregati di natura basaltica trattenuti al setaccio 2 mm riferita al peso totale degli aggregati estratti dal conglomerato bituminoso compreso il filler’ pari al 14,5%.
La voce n.5 del computo metrico estimativo (allegato A1), prevedeva ‘…. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanicamagmaticaeruttiva,ovvero basaltica), confezionato a caldo …..’
CONCLUSIONI
In replica alle osservazioni pervenute in data 22.03.2021 a mezzo pec dal Consulente di parte attrice, Ing. il CTU intende precisare i seguenti aspetti di rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa perizia. Innanzitutto, il CTP ritiene che il CTU non abbia preso in considerazione i documenti di trasporto indicanti il materiale approvvigionato in cantiere. Il CTU ritiene che ciò non risponda al vero perché, per rispondere alla prima parte del quesito del Giudice che richiedeva la tipologia di conglomerato bituminoso utilizzato, egli ha necessariamente analizzato anche il materiale che era stato consegnato nel cantiere. Tale dato è stato reperito proprio attraverso la predetta documentazione. In merito alla ulteriore osservazione del CTP circa la mancata valutazione del CSA (Capitolato Speciale d’Appalto) il CTU precisa che tra gli allegati del Contratto di appalto stipulato tra le parti in causa ed in possesso RAGIONE_SOCIALEe parti stesse, non era previsto l’elaborato del Capitolato Speciale d’Appalto. Ciò si evince chiaramente nella pagina n. 3 del contratto di appalto stesso al cui articolo 2 denominato ‘allegati al contratto’ non è stato previsto il predetto documento CSA.
In definitiva il conglomerato bituminoso utilizzato nei lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura di vie interne e marciapiede provinciale in INDIRIZZO, è del tipo tradizionale previsto per strato di usura, tappetino tipo TARGA_VEICOLO, ma risulta essere parzialmente non conforme al conglomerato bituminoso richiesto dal contratto, in quanto la quantità di aggregati di natura basaltica riferita al peso RAGIONE_SOCIALEa miscela totale, è inferiore a quella richiesta dal contratto che era pari almeno al 30% del peso RAGIONE_SOCIALEa miscela totale.
24.Sulla base di tale compiuto accertamento peritale il Tribunale di Urbino ha correttamente riconosciuto l’utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALEa di materiale non conforme a quello previsto in progetto rendendo ingiustificata ogni richiesta economica al riguardo.
Peraltro, sul punto il teste ha dichiarato: ‘ ho raccolto del conglomerato in una mano e ciò dimostra che era di scarsa qualità. Si sgretolava appena posato. Anche il laboratorio RAGIONE_SOCIALE ha confermato il difetto’.
Dagli esami peritali e dallo stesso esame diretto del materiale si evince la sua assoluta inidoneità e pertanto appare corretto che esso non venga pagato.
25. L’appellante ha formulato un motivo di appello contestando il merito RAGIONE_SOCIALEa Ctu con mera ritrascrizione di difese svolte in primo grado (nella comparsa conclusionale) che sintetizzano osservazioni svolte dal proprio consulente di parte.
Nel motivo si censura che né il Ctu né il Tribunale abbiano tenuto conto di tali osservazioni.
26.Osserva la Corte, al riguardo, che anche in difetto di Capitolato Speciali d’Appalto è depositato in atti l’ elenco dei prezzi unitari in cui sono contenute le caratteristiche tecniche RAGIONE_SOCIALEe lavorazioni con la previsione, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALEa lavorazione con inerti di natura basaltica o magmaticaerutiva nella misura non inferiore al 30%.
Dunque, i requisiti dei materiali concordati tra le parti sono stati correttamente individuati dal Ctu.
27.Per ogni altro aspetto deve ricordarsi che:
Cassazione civile sez. II, 15/05/2024, n.13506 : ‘ In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina RAGIONE_SOCIALEa garanzia per le difformità ed i vizi RAGIONE_SOCIALE‘opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’articolo 1667 del codice civile, ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole RAGIONE_SOCIALE‘arte ‘.
28.Nel presente giudizio non era dunque la PA a dover dimostrare il vizio denunciato in riferimento ad un’o pera non accettata ma era l’appellante (che ha chiesto il pagamento del corrispettivo) a dover provare l’inesistenza del vizio stesso ed il proprio corretto adempimento .
La parte appellante non ha raggiunto tale prova non avendo fornito riscontri fattuali e tecnici certi sulla conformità a contratto del conglomerato utilizzato.
29.La Ctu , nei limiti propri RAGIONE_SOCIALE‘accertamento demandato, ha condotto ad esiti contrari alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
Dunque, non solo l’appellante non ha offerto la prova diretta del proprio adempimento ma si è affidata ad una Ctu che sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni contrattuali e di specifici esami di laboratorio ha accertato l’inadempimento.
30.Le ipotesi valutative formulate a contrasto di tale esito non possono formare oggetto di approfondimento istruttorio per il loro carattere esplorativo e perché imporrebbero di svolgere attività di ricerca di prove dirette di fatti costitutivi che era l’appellante a dover allegare e provare.
In altri termini le contestazioni mosse dall’appellante alla CTU finiscono per introdurre nuove allegazioni e per stimolare la formulazione di diverse ipotesi o la ricerca di nuove prove che la parte aveva l’onere di introdurre tempestivamente.
La consulenza non può sostituire la prova né correggere le lacune RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio.
31. In definitiva l’appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnativa, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1respinge l’appello ;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte appellata, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. NOME COGNOME