SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 319 2026 – N. R.G. 00002628 2024 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ; P.
ATTORE
contro
(C.F.
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME
NOME e dell’AVV_NOTAIO
;
CONVENUTO
avente ad oggetto : appalto.
CONCLUSIONI :
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
accertare gli inadempimenti e i danni causati dalla società
indicati negli atti di causa e, per l’effetto, condannare
P.
al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura almeno pari all’importo di euro 126.259,02 vantato da con rivalutazione e interessi come per legge, e/o
a tenere indenne e manlevare la da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dal committente principale conseguente agli inadempimenti e ai danni cagionati da
accertare e dichiarare che nulla è più dovuto da nei confronti di in base al contratto di subappalto d.d. 13.11.2023 (doc. 2) e che, in particolare, non è dovuto il pagamento dell’importo di euro 126.259,02 portato dalle fatture n. 264/2023 e n. 19/2024 (doc. 8 e doc. 9), emesse da nei confronti di parte attrice, nonché dei relativi interessi e spese, accertandone l’integrale compensazione con gli importi dovuti da per effetto dell’accoglimento della domanda sub lettera ‘a’;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda proposta sub lettera ‘b’ non venga accolta, in tutto o in parte, accertare e dichiarare che la sospensione del pagamento dell’importo di euro 126.259,02 portato dalle fatture n. 264/2023 e n. 19/2024 (doc. 8 e doc. è legittima ai sensi dell’art. 1460 c.c. e che, per l’effetto, non sono dovuti interessi e spese in relazione alle
9), emesse da nei confronti di predette somme;
d) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il credito di euro 126.259,02 portato dalle fatture n. 264/2023 e n. 19/2024 (doc. 8 e doc. 9), emesse da
nei
confronti di non è esigibile e che, per l’effetto, non sono dovuti interessi e spese in relazione alle predette somme;
e) condannare all’integrale rifusione degli oneri di lite.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare In via preliminare, al solo fine di non prestare acquiescenza alle seguenti domande già
rigettate dall’Ill.mo G.U.
a) per i motivi di cui in atti, in mancanza di prova scritta delle pretestuose avverse contestazioni, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex artt. 186 ter/648 c.p.c. in ut supra, e la somma di € 126.259,02, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e
specifico la mancata contestazione del art. 186 bis c.p.c. in relazione alla fatt. e per l’effetto ingiungere alla di pagare a l’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., dall’emissione della fattura al saldo;
relazione a tutte le somme dovute da a per l’effetto ingiungere alla di pagare immediatamente a fatto salvo l’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., dall’emissione delle fatture al saldo; b) alternativamente ed in subordine, nel caso l’Ill.mo G.U. ritenga inapplicabile alla presente fattispecie la statuizione ex art. 186 ter c.p.c., sempre per i motivi di cui in narrativa e nello del 22.12.2023, emettere ordinanza ex n. 264/2023 del 22.12.2023 la somma di € 61.000,00, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e fatto salvo
in ogni caso disporre e/o autorizzare la chiamata in causa ex artt. 106/107 c.p.c., della corrente in INDIRIZZO a Caramagna INDIRIZZO, subappaltatrice nella presente vicenda per fornitura, posa e certificazione del ‘Portone scorrevole costituito da un’anta unica, completo di ammortizzatore, regolatore di chiusura ed elettromagnete’ (v. doc. 1), a garanzia e manleva dell’esponente di qualsiasi eventuale danno che la tempistica di posa e/o la conformità del prodotto possa aver causato all’attrice e/o ad altro soggetto;
Nel merito accertato il corretto comportamento dell’esponente, nonché il rispetto delle tempistiche di consegna e posa dei manufatti ordinati e previsti in contratto, così come richiesto da e/o ut supra, compreso i rinvii richiesti dalle committenti e/o con le stesse concordati, rigettare tutte le avverse domande nei confronti di e per l’effetto condannare ut supra, a saldare le fatture scoperte dell’esponente n. 264/2023 e 19/2024 per la totale somma di € 126.259,02, o quella eventuale differente somma che in corso di causa risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e fatto salvo l’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., dall’emissione delle fatture al saldo;
Nel merito in via subordinata nel denegato caso che venga accertato qualsivoglia danno a carico di e/o di qualsivoglia altro soggetto a causa di pretesi ritardi di posa del ‘Portone scorrevole costituito da un’anta unica, completo di ammortizzatore, regolatore di chiusura ed elettromagnete’ (v. doc. 1), e/o di qualsivoglia altro manufatto di competenza e/o posa della propria subappaltatrice, mandare comunque esente da qualsivoglia responsabilità la e dichiarare che tale obbligazione è di competenza di
(v. doc. 3);
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e successive occorrende.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiamato in giudizio la società allegando che in data 04.09.2023 ha stipulato con un contratto di appalto per la ristrutturazione di un fabbricato commerciale in Como, con termine di consegna fissato al 09.12.2023, successivamente prorogato al 16.12.2023, in vista dell’apertura d i un supermercato. Per l’esecuzione di parte delle opere, ha affidato a in regime di subappalto, la fornitura e posa di serramenti interni ed esterni, come da contratto sottoscritto il 13.11.2023, con obbligo di ultimazione, come recita l’art. 10 del contratto di subappalto, ‘ secondo l’ordine dei lavori ‘ . Nonostante i ripetuti incontri e le comunicazioni intercorse tra le parti e il committente, che ribadivano la necessità di rispettare il termine del 16.12.2023, la convenuta avrebbe ritardato la posa di un portone tagliafuoco (REI), che infatti risulta assente nel verbale di consegna dei lavori del 14.12.2023 e installato solo il 17.01.2024.
A causa di tale ritardo, prosegue l’attrice, ha applicato a la penale di € 112.000, calcolata per 32 giorni di ritardo, oltre a sospendere il pagamento dell’ultimo SAL di € 197.604,65 e lo svincolo delle ritenute di garanzia per € 69.994,29. Solo dopo una complessa trattativa, – deduce -ha ottenuto la riduzione della penale a € 73.500. Nel frattempo, aveva emesso due fatture per complessivi € 126.259,02 e intimato il pagamento di € 132.632,47, comprensivo di interessi e spese, nonostante gli importi non fossero esigibili e la fatturazione fosse avvenuta in violazione delle previsioni contrattuali che subordinano il
pagamento all’emissione di SAL.
Dunque, ritenendo che il ritardo nel proprio adempimento e le altre conseguenze economiche negative derivino dall’inadempimento della convenuta, chiede che venga accertata la responsabilità di con condanna al risarcimento dei danni subiti, ovvero, in subordine, il riconoscimento della legittimità del rifiuto di corrispondere le somme dedotte in fattura e rimaste in sospeso.
II. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, deduce che la fornitura e posa dei serramenti, comprese la porta tagliafuoco, è stata eseguita conformemente agli accordi e alle specifiche richieste da come da conferma d’ordine e successivi aggiornamenti. Precisa che il contratto di subappalto non includeva nessuna clausola penale per ritardi, espressamente da lei cancellata nella proposta di contratto sottopostale. Riguardo al portone tagliafuoco, evidenzia che la posa era di competenza esclusiva della ditta specializzata subappaltatrice, e che il rinvio dell’installazione era stato concordato con e per evitare interferenze con le attività di allestimento del supermercato negli ultimi giorni prima dell’inaugurazione del 18.12.2023. Il successivo slittamento della concordata data del 27.12.2023 sarebbe invece dipeso da un imprevisto incidente occorso all’installatore certificato, circostanza comunicata immediatamente alla direzione lavori; il montaggio sarebbe stato poi completato il 17.01.2024 su richiesta della committente, senza alcun pregiudizio per l’apertura dell’esercizio.
La convenuta aggiunge di aver emesso regolari fatture in base al contratto e agli stati di avanzamento lavori, per complessivi € 126.259,02, mai contestate da , che ha invece omesso il pagamento nonostante sollecitazioni di pagamento, anche tramite p.e.c. del 13.05.2024. Ritiene pertanto infondate le pretese attoree, essendo il ritardo imputabile a scelte organizzative della committente e a cause di forza maggiore, e chiede il rigetto delle domande. Ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento del saldo 126.259,02, oltre interessi, domanda rispetto alla quale è stata eccepita
del corrispettivo per € dall’attrice la decadenza per inutile decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.c.
III. La causa, rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con l’ordinanza del 07.11.2025.
Viene sub ito affrontata la questione dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale.
La convenuta si è costituita oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c., risultando il deposito della comparsa di costituzione effettuato in data 27 luglio 2025, a fronte del termine ultimo del 26 luglio 2025 calcolato a ritroso rispetto al giorno indicato in atto di citazione. Ne consegue la decadenza dalla domanda riconvenzionale in conformità a quanto stabilito dall’art. artt. 167 c.p.c. Tali ragioni hanno peraltro indotto a non accogliere le istanze di ordinanza ex artt. 186ter e 186bis c.p.c., in quanto strumentali all’anticipazione della tutela richiesta in via riconvenzionale.
Viene ora esaminato il merito delle domande di parte attrice, la quale ha in sostanza introdotto azioni volte, da un lato, ad accertare l’inadempimento della convenuta e, dall’altro, sotto un profilo negativo, a ottenere la declaratoria di insussistenza del debito relativo alle fatture emesse per euro 126.259,02, ovvero -in via subordinata -l’accertamento della legittimità della sospensione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Tali domande non sono fondate.
È condivisibile, in primo luogo, l’osservazione della convenuta secondo cui il contratto di subappalto non individua un termine certo e determinato per l’ultimazione delle lavorazioni affidate a Risulta infatti documentalmente che nella bozza di proposta contrattuale sottopostale la convenuta abbia depennato la data dell’8.12.2023, sostituendola con l’espressione ‘ ultimazione dei lavori a seconda dello sviluppo dei lavori ‘, modifica pacificamente accettata dall’attrice (doc. 2 citazione).
Quest’ultima sostiene che, nonostante tale riformulazione, il termine finale del subappalto dovrebbe comunque ritenersi coincidente con quello previsto nel contratto principale tra e Tale operazione ermeneutica non può essere condivisa.
L’eliminazione del termine fisso e la sua sostituzione con una formula elastica, unitamente all ‘ esclusione dell ‘ operatività della clausola penale (prevista all ‘ art. 11 e anch ‘ essa cancellata dalla bozza di contratto), costituiscono elementi inequivoci nel dimostrare la volontà delle parti di non vincolare la convenuta a una data rigidamente predeterminata, ma di collegare l’ultimazione delle lavorazioni in subappalto all’andamento concreto del cantiere e al coordinamento con le altre imprese coinvolte. Ciò non vuol dire che le parti abbiano voluto rimettere all’arbitrio della conve n uta ogni decisione sulla fine dei lavori; l’applicazione della
regola della buona fede sia nell ‘ interpretazione del contratto che nella fase esecutiva (artt. 1366 e 1375 c.c.) impongono di ritenere piuttosto che la convenuta fosse obbligata a eseguire le proprie prestazioni in maniera da raccordarsi con continuità a quelle da eseguirsi da parte di altri soggetti coinvolti nel cantiere, assicurando una collaborazione funzionale al corretto avanzamento dell’opera . Nelle richieste di modifiche contrattuali (poi accettate) si intravede il chiaro intento della convenuta di voler evitare che il ritardo di altri appaltatori o subappaltatori potesse riversarsi su di sé.
Coerente con tale assetto è l’espresso rifiuto di accettare la clausola penale prevista all’art. 11 del contratto di subappalto, accanto alla quale risulta apposta la dicitura ‘ non accettata ‘. Tale condotta negoziale si pone in evidente contraddizione con l’assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero inteso individuare un termine finale rigido e assistito da specifica sanzione economica. Entrambe le modifiche apportate alla proposta contrattuale -la sostituzione del termine certo con una formula elastica e l’e liminazione della clausola penale -collidono con l’idea che le parti abbiano voluto individuare con precisione una data di conclusione dei lavori alla cui inosservanza collegare automatiche conseguenze risarcitorie o sanzionatorie.
In un contesto contrattuale così delineato non si ravvisa un ‘ ipotesi di ritardo imputabile alla convenuta nella fornitura e posa in opera della porta tagliafuoco. Invero, dalla produzione documentale della convenuta emerge la tempestiva messa a disposizione della porta. In particolare, le fotografie prodotte sub doc. 4 attestano che in data 15.12.2023 il portone era già presente presso il cantiere di Como, inizialmente collocato sul piazzale antistante e, nella medesima giornata, trasferito nel locale tecnico su indicazione della committenza, circostanza che depone per la materiale consegna del bene in tempo antecedente alla data che l’attrice assume quale termine finale dei lavori. Vi è poi la documentazione contrattuale relativa al rapporto tra e la propria fornitrice (doc. 3), dalla quale risulta che l’ordine della porta era stato inoltrato già in data 31.10.2023; la successiva e-mail del 13.12.2023 (doc. 6) conferma la disponibilità al montaggio nella data concordata. Ulteriore riscontro si rinviene nel verbale di consegna lavori del 14.12.2023 (doc. 7 convenuta / doc. 5 attrice), ove è dato atto del rinvio dell’installazione al 27.12.2023 ‘come concordato’, dato che presuppone la previa disponibilità del manufatto.
VI. L’esito complessivo del giudizio registra:
il rigetto delle domande principali e subordinate dell’attrice;
l’inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta per tardiva costituzione.
Si ravvisano pertanto ragioni per una compensazione parziale delle spese in ragione dell’inammissibilità della pretesa riconvenzionale e precisamente nella misura di un terzo. La residua parte segue la prevalente soccombenza dell’attrice. I criteri applicati per la determinazione del concreto ammontare delle spese di lite sono quelli previsti dal D.M. 55/2014 (valore € 52.000,01/260.000,00 ), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura già compensata in € 9.449,01 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 19/02/2026.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME