Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12534 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12534 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27053/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore pro tempore sig. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) E NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1465/2019 depositata il 17/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, in persona della AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso
1.il RAGIONE_SOCIALE, sito in Empoli, località Martignana, su terreno costituente una enclave all’interno della proprietà di NOME COGNOME -proprietà dalla stessa acquistata in forza di due contratti di compravendita stipulati con NOME COGNOME nel 1977 e nel 1980 -, realizzava, a più riprese e in particolare nel 2004, lavori di recupero della strada bianca, denominata ‘strada del RAGIONE_SOCIALE‘ -figurante nell’elenco delle vie vicinali ad uso pubblico del Comune di Empoli -, di collegamento con la viabilità pubblica. La strada attraversava la proprietà COGNOME.
NOME COGNOME conveniva il RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare che la strada del RAGIONE_SOCIALE era di sua proprietà, che il RAGIONE_SOCIALE non vi aveva alcun diritto, che i lavori realizzati dal convenuto nel 2004, erano consistiti nell’allargamento della strada con invasione del terreno della attrice e nell’interramento, a margine della strada e nella proprietà della attrice, di opere di canalizzazione di acqua. La COGNOME chiedeva che, tanto accertato, il Tribunale condannasse il RAGIONE_SOCIALE alla rimessione in pristino dei luoghi e al risarcimento dei danni.
Il Codominio contestava il fondamento delle domande della attrice, a propria volta, sul presupposto che la strada era una via vicinale privata, chiedeva la condanna della attrice al pagamento della quota di sua competenza delle spese affrontate per l’esecuzione dei lavori.
Il Tribunale di Firenze, rigettava le domande della attrice, accoglieva la riconvenzionale e condannava la attrice al pagamento di €. 4.797,00.
La Corte d’Appello, adita dall’attrice soccombente, con sentenza n. 1465/2019 rigettava il gravame, osservando:
dagli atti di provenienza prodotti dalla COGNOME, in data 25 ottobre 1977 e in data 12 dicembre 1980, e dalle cartografie allegate, emergeva che la strada del RAGIONE_SOCIALE non era stata oggetto della vendita da NOME COGNOME alla COGNOME ma era a confine con i terreni compravenduti. In particolare, dagli accertamenti svolti dal CTU e dalla planimetria e dalle fotografie allegate alla sua relazione, risultava smentita la tesi sostenuta dalla attrice in primo grado e in appello, per cui la strada ‘dal RAGIONE_SOCIALE a Botinaccio’, indicata come confine in entrambi i contratti, era diversa dalla strada del RAGIONE_SOCIALE oggetto di controversia. Si trattava invece della stessa strada e più precisamente: la strada ‘dal RAGIONE_SOCIALE a Botinaccio’ era un tratto della strada che dava accesso dalla INDIRIZZO di Valdorme al RAGIONE_SOCIALE e la ‘INDIRIZZO del RAGIONE_SOCIALE‘ era a sua volta solo un tratto della Strada ‘dal RAGIONE_SOCIALE a Botinaccio’;
dalle verifiche del CTU in loco era emerso che la strada era di utilità per tutti i proprietari frontisti;
la INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE era iscritta nell’elenco comunale tra le vie vicinali private ad uso pubblico;
in mancanza di prova della proprietà esclusiva dovevasi presumere, in base alle verifiche del CTU e all’iscrizione nell’elenco comunale delle vie vicinali private ad uso pubblico, la comproprietà della strada da parte della COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE;
dalla documentazione agli atti e dalla relazione del CTU era emerso che i lavori realizzati da parte del RAGIONE_SOCIALE sulla strada erano
stati sollecitati dal Comune di Empoli, che tra ‘i richiedenti’ delle autorizzazioni al Comune vi era anche la COGNOME, che i lavori non avevano comportato alcuna alterazione della larghezza della strada essendo consistiti nella rimozione della vegetazione che aveva invaso la sede stradale, nel ripristino del fondo stradale e in opere per la regimentazione delle acque, il tutto senza ‘sconfinamento’ in danno della proprietà COGNOME;
il RAGIONE_SOCIALE aveva diritto a ripetere dalla COGNOME la quota delle spese sostenute per i lavori a cui aveva provveduto, sia ai sensi dell’art. 1104 c.c. sia ai sensi dell’art. 1110 c.c. sussistendo la necessità di provvedere e configurandosi ‘trascuranza’ della COGNOME;
contro
la sentenza di appello la RAGIONE_SOCIALE propone dieci motivi di cassazione;
il condominio resiste con controricorso.
5.La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso viene lamentata ‘nullità della sentenza per assenza di motivazione (art. 360, c.p.c. comma 1, n.4) e travisamento rilevante (art. 360, c.p.c. comma 1, n.5).
1.1. Il motivo si riduce alla affermazione per cui nel contratto di acquisto concluso dalla ricorrente nel 1977 ‘la parte venditrice si riserva per sé e per i suoi aventi causa il diritto di passo a favore dei beni indicati nel fogli di mappa 48 sulla strada colorate in blu’. Da qui secondo la ricorrente dovrebbe ricavarsi che la strada -essendo quella oggetto di causa -le sarebbe stata trasferita.
1.2. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ribadendo, con diffuso esame del titolo di acquisto de quo, quanto già rilevato dal Tribunale, ha escluso che il titolo traslativo abbia riguardato la strada vicinale di cui trattasi.
La struttura argomentativa della sentenza in esame si sottrae ad ogni possibile censura.
È possibile censurare per cassazione solo anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. SU 8053/2014): “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”; “motivazione apparente”; “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
La Corte di Appello ha osservato che dagli atti di provenienza prodotti dalla COGNOME, in data 25 ottobre 1977 e in data 12 dicembre 1980, e dalle cartografie allegate, emerge che la strada del RAGIONE_SOCIALE non era stata oggetto della vendita da NOME COGNOME alla COGNOME ma era a confine con i terreni compravenduti.
Si tratta di motivazione chiara e coerente.
Ciò posto, la struttura argomentativa del motivo prospetta che il contenuto del contratto del 1977 sia diverso da quello che i giudici di merito hanno accertato essere: scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.
Si applica il principio per cui ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (SU 34476/2019).
Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione dell’art. 949 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727 -2729
c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c. comma 1, n.5′.
2.1. Questo motivo si ricollega al precedente.
Vi si sostiene in premessa che la ricorrente ha dimostrato di aver acquistato la strada in base a titolo valido.
Viene quindi dedotto che, avendo la ricorrente dato tale dimostrazione, la Corte di Appello avrebbe violato l’art. 949 e le altre norme evocate, in quanto si sarebbe distaccata dal principio per cui nell’azione di accertamento negativo della servitù, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché l’attore ha non già l’onere di fornire, come nell’azione di rivendicazione, la prova rigorosa della proprietà del fondo mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo e, una volta assolto tale onere, spetta al convenuto provare l’esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dalla controparte.
2.2. Il motivo è inammissibile perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge assume -cioè, postula- che i fatti non siano quelli accertati dai giudici di merito.
Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata ‘nullità della sentenza per vizio di ulta e/o extra petizione (art. 360, c.p.c. comma 1, n.4). Deduce la ricorrente che il RAGIONE_SOCIALE, nella comparsa di costituzione, aveva scritto che ‘la strada vicinale del RAGIONE_SOCIALE essendo di uso pubblico non può essere oggetto di proprietà privata ed a maggiore ragione di comproprietà’. La Corte di Appello riconoscendo che la strada era in comproprietà avrebbe riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE un diritto proprietario che il RAGIONE_SOCIALE aveva escluso di avere.
3.2. Il motivo è infondato.
Va ricordato che il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna della odierna ricorrente al rimborso della quota parte della spese per i lavori effettuati sulla strada e ciò ai sensi dell’art. 1104 o 1110 c.c. Entrambe le norme sono relative alla comunione. La Corte di Appello ha qualificato il diritto che il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di avere sulla strada vicinale privata, frontistante alla sua proprietà, come diritto di comproprietà. La Corte di Appello si è limitata a qualificare in termini di diritto dominicale quel diritto che il RAGIONE_SOCIALE aveva vantato ma che non aveva ritenuto di poter qualificare in termini di diritto dominicale sull’assunto che la strada vicinale privata ad uso pubblico non potesse essere propriamente oggetto di comproprietà.
Non vi è stata quindi alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.
È stato infatti chiarito che ‘In materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato’ (Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n.8645 del 09/04/2018 (Rv. 649502 – 01)
Ed è stato anche scritto che ”La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il
“petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali “causa petendi” dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti’ (Cass. Sez. 2 – , Sentenza n.11289 del 10/05/2018 (Rv. 648503 – 01).
Va ribadito che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice qualifichi giuridicamente la domanda in senso diverso da come la domanda è stata qualificata dalle parti.
4. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione degli artt. 191, 195, 196 c.p.c. e dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.p.c. comma 1, n.3 e n. 4 nella parte in cui la Corte di Appello ha delegato al consulente il giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti e atti al fine di pronunciarsi in merito alla proprietà’.
4.1. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha basato la propria decisione su un duplice argomento: non esservi, a favore della odierna ricorrente, un titolo derivativo avente ad oggetto la strada; essere la strada ricompresa tra le strade vicinali private ad uso pubblico e, come tale, presuntivamente, una strada di tutti i frontisti. Questo duplice argomento è stato tratto da un esame autonomo da parte della Corte di Appello dei due contratti di acquisto conclusi dalla ricorrente e da un dato incontroverso (l’inclusione della strada nell’elenco, come ricorda la stessa ricorrente, era stata evidenziata già nell’atto di citazione originario). La Corte di Appello si è rifatta
agli accertamenti svolti dal CTU solo laddove ha rilevato che da tali accertamenti risulta smentita la tesi sostenuta dalla attrice in primo grado e in appello, per cui la strada ‘dal RAGIONE_SOCIALE a Botinaccio’, indicata come confine in entrambi i contratti, era diversa dalla strada del RAGIONE_SOCIALE oggetto di controversia. La Corte di Appello non ha demandato al CTU alcuna qualificazione giuridica della strada. Ha sì ricordato che il CTU aveva ‘nella relazione integrativa precisato che si tratta di strada privata di tutti coloro che vi si attestano ed è una entità unica in tutto il suo tracciato che vi si indivisa ed indivisibile proprio per le caratteristiche di utilità per tutti i frontisti e non è di esclusiva proprietà di un singolo soggetto in quanto frontista in un solo tratto di strada’, ma ha basato la qualificazione della strada sulle ricordate proprie autonome valutazioni dei titoli di provenienza della ricorrente e della rilevanza presuntiva della inclusione della strada nell’elenco delle vie vicinali private.
5.Con il quinto motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione dell’ art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132 comma 2, n.4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda formulata ex art. 2043 c.c. (art. 360, c.p.c. comma 1, n.3) e in relazione all’art. 360, c.p.c. comma 1, n. 4 (nullità della sentenza). Assenza della sentenza per omessa motivazione (violazione dell’art. 132 n.4)’.
5.1. Il motivo è inammissibile. Sotto la rubrica appena riportata contraddittoria in quanto non possono ricorrere assieme i vizi di omessa motivazione, presupponente una pronuncia, e di omessa pronuncia- la ricorrente mira a sostenere che vi sarebbe stato da parte del RAGIONE_SOCIALE, con i lavori realizzati sulla strada, uno sconfinamento dannoso sulla proprietà di essa ricorrente e che la Corte di Appello avrebbe negato il danneggiamento pur dopo avere riconosciuto che i lavori comportarono ‘movimenti di tessa visibili nelle foto’. La motivazione della sentenza è assolutamente lineare:
la Corte di Appello a pagina 11 e a pagina 12 della sentenza ha evidenziato che, dagli accertamenti del CTU, era emerso che ‘la strada non era stata alterata’. In sostanza, sotto l’usbergo del prospettato difetto di motivazione, la ricorrente postula che i fatti non siano quelli accertati dai giudici di merito.
Con il sesto motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e falsa applicazione dell’ art. 116 c.p.c., e dell’art. 132 n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.p.c. comma 1, n. 4 e n.5′.
Viene dedotto che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del dato -pacifico perché risultante anche dalla comparsa di costituzione del RAGIONE_SOCIALE -per cui quest’ultimo aveva apposto canalette ‘a lato della strada’. Dacché, secondo la ricorrente, la conclusione che la strada era stata ampliata.
6.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di Appello ha dato conto del posizionamento delle ‘opere di regimentazione delle acque’ subito dopo aver affermato (a pagina 15 e a pagina 16) che la strada non era stata alterata. Ha così confermato l’accertamento del Tribunale escludendo lo sconfinamento lamentato dalla attrice appellante.
Al di là della rubrica, il motivo veicola non una censura di omesso esame di fatti -censura che, peraltro, sarebbe inammissibile atteso che a fronte di un doppio accertamento conforme dei giudici di primo e secondo grado, l’impugnazione della sentenza d’appello soggiace alla preclusione derivante dalla regola di cui all’art. 348ter, comma 5, c.p.c.bensì ancora una volta l’assunto per cui i fatti non starebbero come la Corte di Appello e il Tribunale hanno accertato che stanno.
Con il settimo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. Travisamento della prova (art. 360, c.p.c. comma 1, n.5) che ha portato la Corte di Appello a ritenere che si fosse costituita, con riguardo alla strada in questione (qualificata
come strada vicinale ad uso pubblico) una comunione incidentale prescindendosi dal conferimento di quote di terreno da parte dei proprietari dei fondi contigui e dalla effettiva realizzazione della strada medesima a seguito di tale conferimento’.
7.1. Il motivo è inammissibile perché non attiene alla ratio della decisione bensì ad una questione che la Corte di Appello ha espressamente definito ‘non dirimente’. La Corte di Appello ha dato conto del fatto che la odierna ricorrente aveva sollevato la questione per cui la strada non avrebbe potuto essere definita come strada agraria formatasi ex collatio agrorum privatorum in difetto di prova del conferimento di terreni da parte dei proprietari frontisti. La Corte di Appello ha evidenziato che non era dirimente stabilire come la strada vicinale si fosse formata (v. pagina 10 sentenza citata) essendo dirimente solo che la ricorrente non aveva dato prova di essere proprietaria esclusiva della strada e che si trattava di strada vicinale.
Il motivo che -come quello in esame- non coglie la ratio decidendi è inammissibile per difetto del requisito dell’ interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (si vedano, tra molte, Cass. n.19989 del 10/08/2017; Cass. 8247/2024 e Cass. 10168/2018, in motivazione).
Con l’ottavo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e falsa applicazione dell’ art. 111 Cost. e degli artt. 102 e 107 c.p.c. nonché degli artt. 1104 e 1110 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.’.
Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe errato nel confermare l’accoglimento della domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c. malgrado che il RAGIONE_SOCIALE non avesse chiamato in causa il Comune di Empoli e tutti ‘gli eventuali terzi proprietari degli immobili’ frontisti. Viene poi dedotto che la Corte di Appello non avrebbe potuto applicare l’art.
1104 né l’art. 1110 c.c. essendo la strada di proprietà esclusiva di essa ricorrente.
8.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Quanto alla prima deduzione si osserva, per un verso che, come la Corte di Appello ha ricordato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ‘La norma dell’art. 1104 cod. civ. per cui ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune, trova applicazione pure con riguardo a strada vicinale soggetta a servitù di uso pubblico, ancorché per la sua amministrazione non risulti costituito il consorzio pubblico, previsto dagli art. 3 del d.l. 1 settembre 1918 n. 1146 e 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, con la conseguenza che per la manutenzione della detta strada, cui abbia provveduto la comunione dei privati proprietari della stessa questa è legittimata a recuperare da ciascun partecipante la quota dovuta per le spese relative’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5272 del 28/08/1986) e, per altro verso, che l’obbligazione di rimborso delle spese che grava sul partecipante alla comunione nei confronti del compartecipe che le abbia anticipate per ovviare ad una situazione di trascuranza non è un’obbligazione che coinvolge in alcun modo partecipanti alla comunione ulteriori rispetto a quello nei cui confronti può e deve essere chiesto, pro quota, l’adempimento. In linea generale il litisconsorzio suppone che una domanda debba essere strutturata, per essere utile in modo soggettivamente conforme ad una previsione di legge che imponga la relativa proposizione nei confronti di più soggetti.
Non esiste alcuna previsione di legge che imponga di agire ex artt. 1104 e 1110 c.c. nei confronti di tutti i compartecipi alla comunione per ottenere da un singolo compartecipe la quota delle spese di sua competenza.
In riferimento alla prima deduzione può aggiungersi che la ricorrente, ove vi fosse stata una ipotesi di litisconsorzio, non avrebbe potuto limitarsi alla generica allegazione a cui si è limitata e per cui al processo avrebbero dovuto partecipare tutti ‘gli eventuali terzi proprietari degli immobili’ frontisti.
Una allegazione così formulata determina l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). E’ stato infatti statuito: ‘In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 102 c.p.c., ha l’onere di indicare nominativamente, nel ricorso, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a questi elementi, tale da non consentire alla RAGIONE_SOCIALE.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.10168 del 27/04/2018).
Quanto alla seconda deduzione si osserva che la stessa ripropone ancora una volta l’assunto smentito dai giudici di merito per cui la strada apparterrebbe alla ricorrente.
Si tratta non di una censura ma della inammissibile postulazione che i fatti non sono quelli accertati dai giudici di merito.
Con il nono motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria (art. 360, nn.3 e 4 c.p.c.). Il quantum. In ipotesi, riproposizione della domanda risarcitori per l’ipotesi di decisione nel merito in questa sede o per il giudizio di rinvio che venisse disposto’.
9.1. Deduce la ricorrente che ‘la Corte di Appello, ritenendo infondata l’azione ex art. 949-1067 c.c. ha di conseguenza omesso di pronunciarsi sula domanda risarcitoria’.
9.2. Il motivo è inammissibile perché non tiene conto delle statuizioni della sentenza impugnata che ha espressamente
rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo per cui i lavori realizzati dal RAGIONE_SOCIALE non avevano prodotto danni alla proprietà della ricorrente.
10. Con il decimo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 345, 287 ss. (art. 360, n.3 e 4 c.p.c.)’.
Il motivo è riferito alla statuizione della Corte di Appello per cui la richiesta formulata dal RAGIONE_SOCIALE con appello incidentale perché la decisione di primo grado fosse integrata nella parte relativa alle spese di causa con la liquidazione anche delle spese di CTP doveva essere accolta malgrado che l’appello incidentale fosse tardivo perché tale domanda non ‘richiedeva neppure l’appello incidentale’ integrando una istanza di correzione di errore materiale.
10.1. Il motivo è infondato.
Va precisato che, come emerge della sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva posto le spese a carico della attrice, interamente soccombente, ma aveva omesso, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di liquidare le spese di CTP. La Corte di Appello ha escluso che nella condanna alle spese operata dal giudice di primo grado fossero incluse -pur senza essere specificamente quantificate -le spese di CTP . Ciò posto, poiché il riconoscimento delle spese relative alla consulenza tecnica di parte, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate -a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione perché eccessive o superflue(v. tra altre, Cass. 28309/2020; Cass. 25 novembre 1975, n.3946; Cass., 16 giugno 1990, n.6965; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84), legittimamente la Cort di Appello ha fatto ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso
che, nel contesto specifico, la omessa pronuncia del giudice di primo grado si collega ad una mera disattenzione del giudice.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 16 aprile 2024.