Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33772 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
R.G.N. 10261/21
C.C. 21/11/2023
Sanzioni amministrative -Violazione c.d.s. -Strada ad uso pubblico
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10261NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC EMAIL ;
-ricorrente –
contro
Comune di RAPOLLA (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentato e difeso, in forza di determinazione dirigenziale n. 10 del 22 aprile 2021, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC EMAIL ;
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 996/2020, pubblicata il 14 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ex artt. 204bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, depositato il 9 dicembre 2015, COGNOME NOME proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Melfi, avverso il verbale di accertamento n. 99/NUMERO_DOCUMENTO, elevato dalla Polizia municipale del Comune di RAGIONE_SOCIALE il 2 novembre 2015, con riferimento all’infrazione prevista dall’art. 158, commi primo, lett. f), e quinto, del c.d.s., per violazione del divieto di sosta e fermata nei centri abitati in corrispondenza di un’area di intersezione e, segnatamente, per l’avvenuto parcheggio del veicolo trattore Fiat targato TARGA_VEICOLO in zona INDIRIZZO, all’incrocio con INDIRIZZO, nei pressi del INDIRIZZO, in corrispondenza di intersezione posta nel centro abitato.
Al riguardo, l’opponente esponeva che difettavano i presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria comminata, poiché il veicolo era stato parcheggiato su strada privata, rispetto alla quale non risultava dimostrata la costituzione di una servitù ad uso pubblico.
Si costituiva in giudizio il Comune RAGIONE_SOCIALE, il quale deduceva che l’area in questione, seppure di proprietà privata, era destinata ad uso pubblico, instando, perciò, per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 151/2018, depositata l’11 gennaio 2019, notificata il 16 gennaio 2019, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento opposto.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che, a fronte della conclamata proprietà privata dell’area, non vi fosse alcuna convenzione o sentenza passata in giudicato che ne attestasse l’uso pubblico.
2. -Con ricorso depositato il 14 febbraio 2019, proponeva appello avverso la citata sentenza di primo grado il Comune di RAGIONE_SOCIALE, il quale lamentava che fosse dirimente, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., l’uso pubblico della strada, non rilevando , invece, il mero titolo dominicale vantato sulla corrispondente area, sicché sarebbe stato necessario accertare l’uso concretamente pubblico della strada, il quale emergeva ictu oculi dagli atti di causa.
Si costituiva nel giudizio di appello il COGNOME NOME, il quale eccepiva l’inammissibilità del gravame, invocandone, in ogni caso, il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, respingeva l’opposizione avverso il su richiamato verbale di contestazione di infrazione al codice della strada elevato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., doveva considerarsi quale strada qualsiasi area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, sicché dovevano essere equiparate alle strade di uso
pubblico tutte le aree, anche di proprietà privata, aperte in concreto alla circolazione del pubblico; b ) che era, dunque, irrilevante, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni stabilite dal codice della strada, il titolo di proprietà pubblica mediante costituzione di servitù prediale (peraltro ritenuto verosimile dal Tar, che -in sede cautelare -aveva rigettato l’istanza di sospensiva, tenuto conto delle caratteristiche funzionali della strada); c ) che il tratto di strada in questione, situato nel centro abitato di RAGIONE_SOCIALE, era stato dichiarato espressamente strada urbana di tipo F (strade locali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 c.d.s., come da provvedimento del Comune di RAGIONE_SOCIALE prot. n. 1813 del 4 aprile 2014; d ) che il suddetto provvedimento richiamava, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica ed i lavori di ripristino delle strade danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980, il cui progetto era stato approvato dalla Giunta municipale il 28 giugno 1999, il che consentiva ulteriormente di propendere per l’accesso pubblico alla strada; e ) che non assumeva valore dirimente in senso contrario la sentenza di assoluzione penale prodotta da parte appellata, con la quale il COGNOME era stato assolto per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico, atteso che non era rilevante il titolo di proprietà, pubblica o privata, della strada, bensì la circostanza che essa fosse aperta indiscriminatamente ad un numero elevato di persone.
3. -Avverso la suddetta sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
4. -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Preliminarmente occorre dare atto della sussistenza dello ius postulandi del difensore del ricorrente, nonostante la procura su foglio separato materialmente congiunta al ricorso -e rilasciata in data antecedente rispetto a quella della proposizione del ricorso in sede di legittimità -non riporti lo specifico mandato a proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, oggetto dell’odierna impugnazione.
Infatti, si osserva che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141/1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022).
Il fatto che vi sia l’espresso riferimento al conferimento del mandato anche per la proposizione del ricorso per cassazione (sebbene non sia stato indicato il provvedimento verso cui il ricorso di legittimità avrebbe dovuto essere proposto), unitamente al fatto che la procura risulta rilasciata il 15 gennaio 2021 (e dunque successivamente al deposito della sentenza impugnata), consente di ritenere che la procura materialmente congiunta al ricorso sia stata specificamente rilasciata per contestare, in sede di legittimità, la pronuncia indicata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20896 del 18/07/2023).
Sempre in via pregiudiziale, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei documenti allegati alla memoria illustrativa depositata dal ricorrente, non trattandosi di documenti inerenti alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c.
2. -Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge (non meglio precisata), per avere il Tribunale statuito in ordine all’accertamento dell’uso pubblico della strada in via incidentale, nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso un verbale elevato dalla Polizia municipale ed opposto dinanzi al Giudice di Pace, in violazione delle norme che stabiliscono la competenza per materia, oltre che in violazione delle procedure e dei modi di acquisto delle servitù di uso pubblico.
Obietta, ancora, il COGNOME che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la dichiarazione rilasciata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE il 4 aprile 2014 fosse sufficiente a dimostrare l’uso
pubblico di una strada, ai fini dell’applicazione del codice della strada.
2.1. -Il motivo è infondato.
In primo luogo, a fronte della contestazione circa la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione amministrativa connessa alla violazione delle norme del codice della strada, in ragione della paventata esclusione dell’uso pubblico di tale strada, non era inibito al giudice dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo di verificare incidenter tantum la ricorrenza di tale presupposto, ossia l’uso pubblico in concreto dell’area in relazione alla quale è stata contestata l’inottemperanza al divieto di sosta e di fermata nei centri abitati, in corrispondenza di un’area di intersezione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20067 del 14/07/2021; Sez. 1, Sentenza n. 1007 del 05/02/1999; Sez. 1, Sentenza n. 10932 del 02/11/1998).
In secondo luogo, tale accertamento incidentale non è suscettibile di sindacato in questa sede, alla luce dell ‘ adeguata motivazione espressa al riguardo nella sentenza impugnata.
Va osservato che la definizione di ‘strada’, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8879 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 37851 del 28/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14367 del 05/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5126 del 03/03/2011; Sez.
2, Sentenza n. 17350 del 25/06/2008; Sez. 3, Sentenza n. 15063 del 09/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 13217 del 10/09/2003; Sez. 3, Sentenza n. 12148 del 09/12/1993).
Secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del c.d.s., per strada deve, dunque, intendersi l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5414 del 07/05/1992; Sez. U, Sentenza n. 1253 del 09/05/1973).
Conseguentemente, ai fini della legittimità dell’irrogazione della sanzione amministrativa, occorreva verificare la destinazione in concreto all’uso pubblico di tale strada, quand’anche essa fosse riconducibile alla proprietà privata del contravventore.
A tal proposito il Tribunale potentino ha -nel caso di specie dato atto che tale uso pubblico poteva essere desunto, sia dalla dichiarazione prot. n. 1813 del 4 aprile 2014, da cui emergeva che l’area in questione era inserita nell’elenco delle strade urbane di tipo F (strade locali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 c.d.s., sia dal riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e di ripristino delle strade danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980, come approvati dalla Giunta comunale.
Pertanto , sebbene l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico rivesta funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente addurre la prova contraria circa la natura della strada e circa l’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività, ai fini di superare detta presunzione
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 26897 del 23/12/2016; Sez. U, Ordinanza n. 1624 del 27/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 6657 del 29/04/2003; Sez. 2, Sentenza n. 3117 del 17/03/1995), prova contraria che, invece, non è stata fornita.
Anzi l’ulteriore elemento addotto dalla sentenza impugnata, circa l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica che insisteva su tale tratto e di ripristino dei danni sismici riportati dalla strada in questione, ha corroborato tale qualificazione.
Ne discende che il relativo accertamento, congruamente argomentato, non può in questa sede essere rivalutato. Costituisce, infatti, oggetto di apprezzamento di fatto -come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione -l’accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell’area al pubblico, come sopra intesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8090 del 03/04/2013).
3. -Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione circa l’esistenza di un precedente giudizio ordinario instaurato presso il Tribunale di Potenza per l’accertamento dell’uso pubblico della strada e quanto al mancato riferimento alla sentenza penale emessa dal Tribunale di Potenza n. 581/2020, che aveva assolto il AVV_NOTAIO dal reato ascrittogli di occupazione abusiva di suolo pubblico.
3.1. -La doglianza è infondata, perché il giudice del gravame ha precisato che era irrilevante la sussistenza di un accertamento definitivo sulla ricorrenza di una servitù di uso pubblico, dovendo
invece verificarsi che il tratto di strada in questione, situato nel centro abitato di RAGIONE_SOCIALE, fosse o meno in concreto destinato all’uso indiscriminato della collettività attraverso il passaggio di veicoli.
Quanto al riferimento alla sentenza penale evocata, il Tribunale ha espressamente sostenuto che la relativa assoluzione non fosse dirimente, poiché l’esclusione della fattispecie incriminatrice di occupazione abusiva di suolo pubblico, alla stregua della natura privata dell’area, non escludeva la destinazione ad uso pubblico dell’area medesima.
4. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 750,00, di cui euro 150,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda