Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11786 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19981/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1273/2019, resa dalla Corte d’Appello di Bari, terza Sezione, pubblicata il 29/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2002, COGNOME NOME e COGNOME NOME, premesso di essere proprietari di alcuni fondi in agro di Andria, parte di proprietà esclusiva del primo e parte in comproprietà tra essi, cui si arrivava attraverso uno stradone interpoderale di loro comproprietà per atto di divisione per AVV_NOTAIO COGNOME del 20 Febbraio 1910 e del 20 Febbraio 1920, riguardante un più vasto appezzamento di terreno di circa 40 ettari, oggetto di successive vendite e donazioni, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Trani Sezione distaccata di Andria, COGNOME NOME e COGNOME NOME, onde ottenere l’accertamento della comproprietà, in loro favore, del predetto stradone e la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, sostenendo che l’COGNOME, dopo averne sbarrato l’accesso con un filo d’acciaio, aveva eliminato tale porzione immobiliare attraverso la sua coltivazione e che l’COGNOME, nel giudizio possessorio avviato per il ripristino dei luoghi e conclusosi col rigetto della domanda, aveva negato l’esercizio del passaggio attraverso esso da parte loro e, dunque, sostanzialmente contestato l’esistenza del loro diritto dominicale.
Il giudizio di primo grado, nel quale si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo, quanto all’COGNOME, domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione abbreviata della strada, si concluse con la sentenza n. 1320/2014, pubblicata il 4/8/2014, con la quale il Tribunale di Trani rigettò le domande attoree.
Il giudizio d’appello, incardinato da NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza degli appellati, con la sentenza n. 1273/2019, con la quale la Corte d’Appello di Bari rigettò il gravame, dichiarando altresì il non luogo a provvedere con riguardo all’appello incidentale condizionato proposto da COGNOME NOME.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza ex art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito espresso un dispositivo che si poneva in contrasto con la motivazione, in quanto avevano rigettato la domanda, benché avessero accertato in motivazione la comproprietà dei due stradoni e della ‘ campana ‘ , nonché del secondo stradone trasversale al primo, contrassegnato dal c.t.u. sulla propria mappa come strada e-f-g, fino all’attuale limite della particella 40 di proprietà COGNOME, senza avvedersi che l’oggetto della domanda aveva riguardato proprio quest’ultimo stradone fino all’attuale limite tra la particella 40 di proprietà COGNOME e la particella 185 di proprietà COGNOME.
1.2 Il primo motivo è infondato.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767).
Peraltro, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introAVV_NOTAIOo dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo
art. 360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-3, 6/7/2015, n. 13928), a meno che vi sia “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053; Cass. Sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 6-L, 25/06/2018, n. 16611).
Orbene, tale ‘contrasto irriducibile’ non si ravvisa nella sentenza in esame, nella quale i giudici hanno fondato la decisione sul rilievo che la deAVV_NOTAIOa comunione del secondo stradone, contrassegnato dal c.t.u. sulla propria mappa come strada e-fg, era comune soltanto fino all’attuale limite della particella 40 di proprietà COGNOME e della particella 185 di proprietà COGNOME, mentre la restante parte, in quanto oggetto di uso comune, era gravata da servitù passive sui fondi attraversati, il cui riconoscimento non era stato, però, richiesto dall’attrice .
E’ dunque evidente come nessuna contraddittorietà possa ravvisarsi tra tale argomentazione e la pronuncia di rigetto, ciò che comporta l’infondatezza della doglianza.
2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 817, 818, 922, 948, 949, 1100, 1102, 1350, 1376, 2697, 2700, 2727, e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva a sua volta recepito le erronee considerazioni del c.t.u., che aveva escluso la comproprietà dello stradone sulla base dei titoli di proprietà, senza tener conto del fatto che questo, essendo una via agraria formatasi dall’unione di porzioni di fondi appartenenti a soggetti diversi, dava luogo ad una comunione tra i proprietari confinanti e non ad una servitù, essendosi formato ex collatione privatorum agrorum , ossia dall’unione di porzioni di fondi appartenenti a
soggetti diversi, come risultante dagli atti pubblici di compravendita del 1906 (con il quale era stato acquistato da vari soggetti il fondo denominato ‘Pezza di famiglia’, formante parte del tenimento ‘Torre di Bocca’) e di divisione del 1910 (con cui era stata formalizzata la divisione del comprensorio in tre zone denominate ‘Partita grande’, ‘Oliveto’ e ‘Terra amara’, con frazionamento di ciascuna di esse in sei quote, da cui erano pervenuti i terreni di proprietà sua e della madre NOME, ed erano stati creati, tra i condividenti, due stradoni perpendicolari, di comune proprietà, che attraversavano il comprensorio, l’uno dalla Torre di Nebbia alla zona Terramara e l’altro dall’Oliveto del sacerdote COGNOME alla quota sei del medesimo Oliveto). La comunione sullo stradone, ad avviso de, ricorrente, era del resto resa manifesta anche dall’avvenuta realizzazione degli stradoni interni al comprensorio Torre di Bocca, di uso comune tra i proprietari, con il conferimento di parte di essi, sicché nessuna rilevanza assumevano i contenuti dei successivi atti di trasferimento, essendo la comunione costituita dagli originari proprietari per l’utilità comune del transito e, in quanto avente natura di accessorio permanente, trasferita assieme alla proprietà del terreno.
2.2 Il secondo motivo è inammissibile perché -come eccepito in controricorso -introduce una questione nuova.
Come più volte affermato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla
Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (per tutte Cass., Sez. 2, 24/1/2019, n. 2038; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430; Cass., Sez. L, 28/7/2008, n. 20518).
A tale paradigma non si è, nella specie, attenuto il ricorrente, il quale, nonostante l’assenza di riferimenti sul punto nella sentenza impugnata, ha omesso di indicare in quale atto del giudizio precedente avesse deAVV_NOTAIOo di avere acquistato la comproprietà della strada ex collatione privatorum agrorum , istituto questo di cui non vi è, peraltro, alcuna indicazione neppure nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale si dà conto esclusivamente dell’esistenza di ‘una comunione avente ad oggetto stradoni e altri diritti’ come da atto di divisione del 20/2/1910 e del suo esercizio, attraverso il transito, senza soluzione di continuità.
Che la questione non sia solo giuridica, ma implichi un accertamento di fatto, appare del resto evidente dalle stesse caratteristiche dell’istituto posto a base del diritto rivendicato, atteso che, come questa Corte ha affermato, la formazione di una strada privata ex collatione privatorum agrorum sussiste allorché il relativo sedime, facente originariamente parte di fondi latistanti, sia stato distaccato e conferito appunto allo scopo di creare la strada per l’accesso agli stessi , traendo la sua origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, ancorché non concorde, di tutte le parti, estrinsecatasi anche attraverso il fatto materiale del conferimento, pur senza forma scritta, in relazione all’effettiva esigenza dei fondi (Cass., Sez. 2, 27/7/2006, n. 17111) e produttiva di effetti giuridici, in quanto, lungi da lasciare la strada nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetta a servitù di passaggio a
favore degli altri, dà luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà, e, dunque, ad una communio incidens tra i vari proprietari, in virtù della quale essi ne godono jure condominii , per essere concorsi alla sua formazione con proprie zone di terreno o con altri conferimenti, ovvero per averne acquistato il godimento per titolo o usucapione, e non jure servitutis (Cass., Sez. 2, 4/5/2012, n. 6773; Cass., Sez. 2, 31/5/2007, n. 12786; Cass., Sez. 2, 8/1/1996, n. 58; Cass., Sez. 2, 1/8/1047, n. 1350).
Costituendo dette strade agrarie accessorio di uso comune, l’accertamento della loro formazione ex collatione privatorum agrorum , in mancanza di titolo costitutivo, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, ma, al pari della costituzione di ogni altra comunione incidentale, consente di darne dimostrazione anche con prove testimoniali o presunzioni semplici, che possono trarsi dalle caratteristiche obiettive dei luoghi, dall’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti, dalla rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, dalle mappe catastali e dagli accertamenti non contestati del giudice della causa possessoria definita inter partes , con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, adAVV_NOTAIOi, al fine di stabilire la sua effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, a meno che il contrario non risulti per l’appunto dai titoli (Cass., Sez. 2, 27/11/2018, n. 30723; Cass., Sez. 2, 18/7/2008, n. 19994; Cass., Sez. 2, 18/4/1998, n. 3984; Cass., Sez. 2, 10/7/1959, n. 2227).
Peraltro, nelle controversie relative alla sussistenza ed all’uso della strada vicinale privata, grava su colui che invoca tale uso l’onere di fornire la relativa prova, mentre non spetta al
proprietario del terreno la dimostrazione della piena disponibilità di esso (Cass., Sez. 2, 13/12/1967, n. 2947).
Alla stregua di tali principi, appare allora evidente la diversità del titolo di proprietà deAVV_NOTAIOo con la censura rispetto a quello prospettato in fase di merito, il quale, implicando un accertamento fattuale (quello del conferimento dei beni finalizzato alla formazione della strada, oltreché delle caratteristiche del fondo e dell’uso prolungato) diverso da quello fondato sul mero titolo, esula dalla domanda originariamente proposta, connotandosi per il carattere della novità, con la conseguenza che la mancata specificazione di quali fossero gli atti del giudizio di merito in cui esso era stato evidenziato, non può che comportare l’inammissibilità della censura .
3.1 Col terzo motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., per avere i giudici di merito fornito una motivazione inadeguata e obiettivamente incomprensibile a supporto della decisione di ritenere assorbito il secondo motivo d’appello, afferente all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative all’esercizio ininterrotto del passaggio, sostenendo che tale circostanza fosse irrilevante ai fini del decidere in quanto gli attori avevano espressamente escluso di voler dimostrare l’esercizio della relativa servitù o di averla acquistata per usucapione, senza considerare che il transito attraverso lo stradello costituiva esercizio delle proprie facoltà dominicali.
3.2 Il terzo motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. tra le tante, Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
Nel caso in esame, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale i giudici di merito hanno sostanzialmente escluso la rilevanza delle prove dirette a dimostrare l’esercizio del diritto di passaggio degli attori sulle strade rivendicate, non soltanto perché essi non avevano esercitato su di esse una servitù di passaggio, ma anche perché, alla stregua delle loro stesse deduzioni, il diritto di proprietà era stato fondato sui soli titoli di proprietà e non anche in virtù di acquisto del diritto per usucapione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del