Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26049 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12433/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dell’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
FALLIMENTO NOME CONFEZIONI DI COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SPOLETO n. 2/2017 depositato il 22/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Spoleto, con decreto del 22.3.2023, ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da NOME COGNOME – socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE NOME, fallita per ripercussione del fallimento della società – avverso il decreto con cui il G.D. aveva quantificato, a norma dell’art. 46 comma 2° l. fall., la porzione del suo stipendio da acquisire all’attivo .
Il tribunale ha rilevato: che COGNOME, pur avendo prodotto documentazione indicativa del fatto che i componenti del suo nucleo familiare erano 4 (mentre il G.D. aveva determinato il quantum secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE della spesa media mensile, nel 2021, di una famiglia umbra di 2,4 persone), non aveva fornito alcuna prova a dimostrazione dell ‘effettiva spesa mensilmente sostenuta dalla propria famiglia; che inoltre era pacifico che la signora, insieme al marito e ai due figli, abitasse in un appartamento di proprietà dei suoi genitori per il quale non pagava il canone di locazione e che percepisse uno stipendio (di 950/1000 euro mensili) da sommare a quello (di 1400 euro mensili) del marito; che dunque l’ ammontare (di 650 euro) entro il quale il giudice delegato aveva ritenuto che il suo stipendio fosse necessario ai bisogni della famiglia non meritava censura, perché fissava un equo contemperamento fra le esigenze della reclamante e quelle dei creditori del Fallimento, dotato di un attivo di soli € 5.873,11, oltremodo esiguo rispetto al passivo accertato (€ 180.000).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a due motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Entrambi i motivi del ricorso denunciano la violazione dell’art. 46 l.fall..
1.1. Con il primo la ricorrente lamenta che il tribunale – pur dando sostanzialmente atto dell’erroneità del parametro statistico (riferito a una famiglia di sole 2,4 persone) in base al quale il G.D. aveva quantificato la quota del suo stipendio non acquisibile all’attivo ai sensi dell’art. 46, 1° comma, n. 2 l. fall – abbia poi ritenuto in via presuntiva che la spesa mensile sostenuta dalla sua famiglia fosse
di gran lunga inferiore a quella media calcolata da ll’RAGIONE_SOCIALE per un nucleo familiare composto da 4 persone e residente in Umbria (pari a ben 3.157 euro), solo in ragione della mancata produzione di specifica documentazione sul punto, benché il curatore non ne avesse mai fatto richiesta e si fosse limitato ad acquisire i documenti attestanti il reddito familiare complessivo.
1.2. Con il secondo motivo COGNOME deduce che, lungi dal realizzare un equo contemperamento tra le proprie esigenze e quelle dei creditori, la pronuncia impugnata ha gravemente compromesso il suo diritto , sancito dall’art. 36 Cost., ad una ‘ retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa’ , privandola di risorse oggettivamente funzionali al sostentamento suo e della famiglia.
2.Va preliminarmente osservato che i motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta relazione delle questioni trattate, pur deducendo in rubrica un vizio di violazione di legge, denunciano in realtà il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato, in quanto il tribunale, dopo aver accertato che la famiglia della fallita era composta da quattro persone e che dunque era errata la determinazione del quantum compiuta dal GD sulla scorta di un dato RAGIONE_SOCIALE non confacente, non ha indicato le ragioni che rendevano comunque corretto il provvedimento reclamato.
2.1 Riqualificate sotto tale profilo, le censure illustrate dalla ricorrente devono essere accolte.
2.2. Dall’esame del decreto impugnato emerge infatti che il Tribunale, pur avendo dato atto che, secondo gli indici RAGIONE_SOCIALE, nel 2021 la spesa media di una famiglia umbra composta da 4 persone era pari ad € 3.157,00, e che il reddito complessivo mensile della famiglia della fallita era invece di soli € 2.400,00, non ha in alcun modo spiegato perché, in mancanza di documentazione probatoria, la spesa mensile effettivamente sostenuta dalla famiglia della COGNOME
dovesse presumersi a tal punto inferiore a quella media calcolata dall’ RAGIONE_SOCIALE (non si sa se o meno comprensiva, e in quale misura, di quella eventualmente sostenuta a titolo di canone di locazione) da giustificare l’apprensione all’attivo fallimentare di parte dello stipendio mensile dell ‘odiern a ricorrente, né ha indicato criteri alternativi, rispetto a quelli desumibili dai parametri RAGIONE_SOCIALE, ai quali ancorare la determinazione del quantum di cui all’art. 46 n. 2 cit.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato, con rinvio al Tribunale di Spoleto, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Spoleto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 26.6.2024