Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24975-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2046/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 2122/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.2046/24, l a Corte d’appello di Roma confermava, in parte, la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto in capo al NOME NOME
Oggetto
Vittima del dovere
R.G.N. 24975/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2025
CC
Gruttadauria lo status di vittima del dovere con connesso diritto ai benefici assistenziali e all’assistenza psicologica.
Precisava la Corte d’appello che lo status era imprescrittibile, e che la prescrizione riguardava le sole pretese creditizie collegate allo status, quali il diritto all’assegno mensile vitalizio ex art.2 l. n.407/08 o l’assegno mensile vitalizio ex art.5, co.3 l. n.206/04.
Avverso la sentenza, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
A seguito di richiesta di decisione presentata del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2934 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto imprescrittibile il diritto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo status di vittima del dovere.
Con il secondo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per non aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva quanto al diritto all’assistenza psicologica, trattandosi di prestazione afferente alle aziende sanitarie locali.
Il primo motivo è infondato.
Va qui ribadito l’orientamento di questa Corte (Cass.17440/2022, Cass.2658/2025, Cass.2664/2025, Cass.5426/2025), rispetto al quale il ricorso e la memoria del RAGIONE_SOCIALE non apportano censure in grado di superarne gli argomenti, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, ha natura di status , cui consegue l’imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Il secondo motivo è infondato.
Il diritto all’assistenza psicologica non si concreta, in sé solo, in alcun diritto di credito ad una determinata prestazione sanitaria. Unicamente in tal caso si porrebbe in concreto il tema RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, il diritto all’assistenza è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni, enumerate dalla sentenza d’appello , tra cui anche prestazioni sanitarie, conseguenti al riconosciment o RAGIONE_SOCIALE‘assistenza psicologica spettante in quanto vittima del dovere.
Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status , cui è intranea l’assistenza psicologica, non può che essere richiesto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione legittimata a contraddire, ovvero il RAGIONE_SOCIALE.
Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis, ult. co., c .p.c. deve applicarsi l’art.96, co. 3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c .p.c. una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass.n.27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 1500 in favore di parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 1500 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Tanto vale anche se il ricorrente che abbia chiesto la decisione sia una parte pubblica difesa dall’Avvocatura di Stato (Cass.25540/2025).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 1.500,00; condanna parte ricorrente a pagare € 1.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari,
ove dovuto, a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 24.10.2025
La Presidente NOME COGNOME