Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10842/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE 1, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
– intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila n. 1530/22, depositata il 31 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
già cittadina RAGIONE_SOCIALEa Russia, convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare il proprio stato di apolide, con il seguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana, e per sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in ordine all’avvenuto riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide e dal ritardo nell definizione del relativo procedimento amministrativo. 1. RAGIONE_SOCIALE K.I.
Premesso di essere nata in una regione attualmente compresa nell’Uzbekistan, riferì di essere giunta in Italia nell’anno 1990 e di aver ottenut permesso di soggiorno dapprima per motivi di lavoro, ed in seguito per ricongiungimento con familiare convivente appartenente all’Unione Europea; aggiunse di aver presentato nell’anno 2006 domanda per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide, senza aver mal ricevuto comunicazione del relativo provvedimento, e di averla reiterata nell’anno 2016 e nel 2018, senza aver mai ri cevuto alcuna risposti, tinto da averla revocata nell’anno 2021.
1.1. Con ordinanza del 5 febbraio 2022, il Tribunale di L’Aquila accolse la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide, rigettando le altre domande.
L’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE KRAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 31 ottobre 2022.
Premesso che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide non comporta automaticamente la concessione RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana, a tal fine occorrendo che l’apolide risieda legalmente in Italia da almeno cinque anni, e precisato che il predetto riconoscimento ha natura dichiarativa soltanto nel caso in cui i relativi presupposti siano emersi inequivocabilmente dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione competente, la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza, osservando che nella specie l’accertamento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide era stato effettuato per la prim volta in sede giudiziale, poiché la prima domanda proposti dall’attrice in sede amministrativa era stata rigettata, mentre la seconda era stata revocata.
Ha confermato inoltre l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento per lesione del legittimo affidamento, rilevando che la prima richiesta di ricono-
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sci mento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide, anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, era stata rigettata per carenza di docu mentazione, e ritenendo irrilevante sia la menzione RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato nel permesso di soggiorno, in assenza di un formale provvedimento in tal senso, sia l’indicazione RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide sulla carta d’identità, verosi mente determinata da una dichiarazione resa dalla stessa attrice in sede di redazione del documento.
Ha escluso infine la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento per il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo, ritenendo indimostrata la negligenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, essendo emerso che la stessa aveva interloquito con l’attrice almeno due volte, evidenziando la complessità degli accertamenti da compiere e richiedendo documentazione relativa alla cittadinanza RAGIONE_SOCIALEa madre, e non essendo stato provato il tipo degli atti tr smessi e la rilevanza degli stessi ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa pratica.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante il d posito di un atto di costituzione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussi orale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso RAGIONE_SOCIALEe parti alla fase decisoria deve infatti r lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula c l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di New York del 28 settembre 1954, RAGIONE_SOCIALEo art. 702 -quater cocl. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., censurando la sen tenza impugnata per aver ritenuto che gli effetti del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo
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cig stato di apolide decorressero dalla data RAGIONE_SOCIALEa relativa dichiarazio pgWione 21/08,2024 a a , conferire rilievo alla condizione di apolidia di fatto in cui versava essa ric rente, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei relativi presupposti. Premesso di av prodotto la documentazione attestante il mancato acquisto RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza russa o uzbeka, la legittimità del suo ingresso e RAGIONE_SOCIALEa sua permanenza in Italia, dove risiedeva stabilmente dal 22 DATA_NASCITA, sostiene che l’esclu sione RAGIONE_SOCIALEa natura dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ha posto a suo carico le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa mancata adozione di un provvedimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa legge febbraio 1992, n. 91, censurando la sentenza impugnati per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana proposta da essa specificamente proposta in virtù RAGIONE_SOCIALEa residenza legale nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE da almeno dieci anni.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., degli artt. 1175, 1218 e 1375 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. p civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, censurando la sentenza impu gnati nella parte in cui ha escluso la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione per lesione del legittimo affidamento, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘immotivato riferimento ad una richiesta risalente all’anno 2008, da lei mai presentata, e all’art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, non pertinente alla questione proposta. Premesso che il rigetto RAGIONE_SOCIALEa prima richiesta non le era stato mai comunicato, rileva ch immotivata mente la Corte territoriale ha ritenuto che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide, risultante dal permesso di soggiorno, fosse riconducibile a una sua dichiarazione, ribadendo che, in assenza di qualsiasi riscontro alla sua richie sta, la stessa ha legittima meni ingenerato in essa ricorrente la convinzion di aver effettivamente acquisito il predetto stato. Precisato inoltre che la d manda in questione trova fondamento nella lesione di un diritto soggettivo, determinata dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di correttezza e buona fede cui deve essere improntato il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, afferma che la responsabilità di quest’ultima si configura come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ricollegabile alle conseguenze negative del pre
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detto comportamento, che l’ha costretta ad avviare il procedimenbA g riNi i nistrativo con quattro anni di ritardo, arrecandole gravi disagi nella vita quoti diana ed impedendole di contrarre matrimonio e di esercitare il proprio diritto di libera circolazione.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 e del d. m. 18 aprile 2000, n. 142, sostenend che, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno cagionato dal ritardo nella definizione del procedimento amministrativo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa lesione del suo diritto ad ottenere un provvedimento che le consentisse, in caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta, di accedere mezzi di tutela previsti dall’ordinamento. Premesso che l’Amministrazione non ha mai provveduto in ordine alla richiesta da lei presentata, osserva che, nel far decorrere il termine per la definizione del procedimento dalla trasmissione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore documentazione da lei inviata, anziché dalla data di pre sentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta, la Corte territoriale non ha considerato che il pro cedimento avviato a seguito di quest’ultima non era stato mai sospeso.
Il primo motivo, riflettente la natura dichiarativa del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di apolide, è fondato.
Non può infatti condividersi il principio posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, secondo cui, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana in favore RAGIONE_SOCIALE‘apolide, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma primo, lett. e), RAGIONE_SOCIALEa legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quinquennio di residenza legale nel territorio del Repubblica dev’essere computato a decorrere dalla data del riconoscimento giudiziale del predetto status, al quale deve attribuirsi natura costitutiva, a meno che i relativi presupposti non siano emersi inequivocabilmente dalle verifiche amministrative e documentali svolte dalle autorità competenti.
A sostegno di tale assunto, la Corte territoriale ha richiamato un precedente di legittimità, asseritamente invocato dalla stessa difesa RAGIONE_SOCIALE‘appe lante, il quale, nell’affermare che l’operatività del divieto di espulsione in vore RAGIONE_SOCIALEo straniero che sostenga di poter beneficiare RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato è subordinata alla presentazione di una motivata istanza in tal senso e RAGIONE_SOCIALEa correlata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo (cfr. Cass., Sez. I, 4/05/2004, n. 8423; 4/06/2002, n. 8067; nel medesimo senso
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successivamente, Cass., Sez. VI, 26/10/2018, n. 27181; 13/002bit , 18747), ha ribadito il principio enunciato da altre pronunce, secondo cui la qualifica di rifugiato politico, così come quella di avente diritto all’asilo, tuisce uno status, un diritto soggettivo, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dagli organi competenti in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie aventi ad oggetto i riconoscimento dei predetti status rientrano nella giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/1999, n. 907; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. Un., 11/12/2018, n. 32046). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla posizione di apolide, in riferimen alla quale è stato affermato che il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del relativo status, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d. P. R. 12 ottobre 1993, n. 572, spetta alla giurisdiz del Giudice ordinario, trattandosi di un procedimento riguardante lo stato e la capacità RAGIONE_SOCIALEe persone, e quindi attribuito in via esclusiva alla competenz del tribunale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo a un di civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa davanti al Giudice ordinario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 9/12/2008, n. 28873).
liwione 21/08,2
Nessuna RAGIONE_SOCIALEe predette pronunce prevede tuttavia la distinzione, introdotta dalla sentenza impugnata, tra l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di riconosci mento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide emessa sulla base di evidenze documentali già emerse in sede amministrativa e quella RAGIONE_SOCIALEa sentenza adottati in virtù di elementi addotti soltanto in giudizio: anzi, quella da ultimo citata afferma chiare lettere che l’attività di certificazione RAGIONE_SOCIALEa condizione di apolide dema data al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dall’art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non h carattere discrezionale, e non può quindi comportare l’affievolimento RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva del richiedente da diritto soggettivo a interesse legittim (la cui tutela, com’è noto, si realizza mediante l’annullamento di un atto amministrativo, ad opera di una sentenza costitutiva). Premesso infatti che solo la certezza desumibile da prove documentali ovvero da atti scritti (ad esempio, una dichiarazione di perdita RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di provenienza) che l’istante è una stateless person, e non uno straniero con cittadinanza di altro paese, autorizza il RAGIONE_SOCIALE al rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione, è stato a
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mato che quest’ultima può essere negata solo quando non sia doEdMé l ì -iiiiimente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il Minister eserciti la sua facoltà di chiedere altri documenti. Precisato inoltre che l’un profilo di discrezionalità, peraltro di tipo tecnico, spettante al RAGIONE_SOCIALE guarda la valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dall’interessato a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria condizione di apolidia, e la facoltà di richiederne altra, s concluso che, una volta ritenuta esistente la prova documentale di tale condizione, il RAGIONE_SOCIALE, quale organo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che ospita l’istante, deve att stare lo lo stato di apolidia, che non è conferito da esso, ma solo riconosciuto certificato.
Se, dunque, lo stesso provvedimento amministrativo attestante la condizione di apolide non ha natura costitutiva, ma dichiarativa (significativa, peraltro, è la circostanza che l’art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 lo denomi espressamente «certificazione»), indipendentemente dall’evidenza RAGIONE_SOCIALEa prova offerta dall’istante e dall’eventuale richiesta di ulteriore documentazione, non vi è ragione di ritenere che una siffatta distinzione possa esse introdotta con riferimento all’efficacia del riconoscimento disposto in sede giudiziale, dovendo d’altronde escludersi che la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esercitata i giudizio possa mutare a seconda del tipo e RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEa prova fornita a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda. In quest’ottica, appare verosimile che il rife rimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata all’inequivoca desu mibili121 dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di apolide dalle verifiche amministrative e documentali svolte dalle Autorità competenti, quale condizione indispensabile per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa natura dichiarativa alla relativa sentenza, costituisc il frutto di un equivoco, riconducibile ad un’altra pronuncia di legittimità, l quale ha ritenuto che a fronte RAGIONE_SOCIALEa predetta evidenza l’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di New York, il quale consente l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘apolide soltanto nei cas di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, si estenda in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto nelle more del procedimento volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolidia (cfr. Cass., Sez. I, 19/06/2019, n. 16489). Tale pronuncia, tuttavia, non solo no ha contraddetto gli altri precedenti citati, ma li ha espressamente richiamati, confermando la natura dichiarativa del riconoscimento giudiziale RAGIONE_SOCIALEo status
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DO8ggPM c sone 21/08,2024 di apolide, ma estendendo al richiedente o comunque a chi sia in dei relativi requisiti l’operatività del divieto di espulsione previsto dall’ar cit., anche quando il predetto status non abbia ancora costituito oggetto di accertamento giudiziale.
Il primo motivo va pertanto accolto, restando assorbito il secondo, proposto in via subordinata e riflettente l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza italiana ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma primo, lett. 0, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 91 del 1992.
E’ invece infondato il terzo motivo, concernente la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione per lesione del legittimo affidamento risposto dalla ricorrente in ordine all’avvenuto riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di apolide.
Ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento, la sentenza impugnata si è attenuta all’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza amministrativa, secondo cui il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione per lesione del legittimo affidamento riposto nell’adozione di un provvedimento favorevole postula che tale affidamento sia incolpevole, basato cioè su una situazione di apparenza costituita dalla stessa Amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato (cfr. Cons. RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen., 29/11/2021, n. 20). Premesso che la ricorrenl aveva allegato di non aver ricevuto comunicazione del rigetto RAGIONE_SOCIALEa prima istanza da lei presentata, la Corte territoria ha rilevato che dalla corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti era emerso che la stessa era stati rigettati per carenza di documentazione, aggiungendo che, in assenza di un formale provvedimento, la mera menzione RAGIONE_SOCIALEo stattis di rifugiato nel permesso di soggiorno e di quello di apolide sulla carta d’identità non poteva considerarsi idonea ad avvalorare nella ricorrente una ragionevole convinzione di aver ottenuto il provvedimento richiesto.
Il riferimento alla necessità di un provvedimento, o comunque di un comportamento, ascrivibile all’Amministrazione destinataria RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide, quale fonte RAGIONE_SOCIALE‘affidamento ingenerato nell’i stante, si pone perfettamente in linea anche con l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del risarcimento dei danni subit dal privato per effetto RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento riposto nell’adozione d
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az . 3on e 21,08,2024 un provvedimento ampliativo RAGIONE_SOCIALEa propria sfera soggettiva, sia R t a clAgc a i successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l’emanazione del provvedimento ampliativo, non è sufficiente la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto pub blico che disciplinano l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà amministrativa, ma occorre anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono governare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità RAGIONE_SOCIALE‘atto (cfr. Cass., Sez. Un., 28/08/2023 15324; 24/01/2023, n. 2175; 11/05/2021, n. 12428). Correttamente, nella specie, tale violazione è stata ritenuta non ricollegabile alla mera omission RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, cui nella materia in esame non può attribuirsi alcun particolare significato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a 20, comma quarto, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 (anche nel testo vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza), né alle indicazioni contenute nei docu menti rilasciati alla ricorrente, uno dei quali (il permesso di soggiorno) si feriva ad un provvedimento diverso (il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato, come accertato dalla sentenza impugnata, rimasti incensurata sul punto, e non già lo stato di apolide, come sostiene in questa sede la ricorrente), men tre l’altro (la carta NUMERO_DOCUMENTO‘NUMERO_DOCUMENTO), pur riferendosi allo stato di apolide, prove da un’Amministrazione (il Comune) diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cui spettava la competenza a pronunciarsi in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato di apolide.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, il richiamo RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al più recente orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, che inquadra la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione per lesione del legittimo affidamento in quella contrattuale, secondo lo schema RAGIONE_SOCIALEa responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, anziché in quella ext contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2023, n. 1567; 15/01/2021, n. 61 28/04/2020, n. 8236), non incidendo tale diversa qualificazione sull’indivi duazione dei presupposti necessari per la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, ma solo sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole in tema di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione nelle relative controversie, nonché in tema di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘
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nere RAGIONE_SOCIALEa prova, nella specie non oggetto di contestazione.
E’ altresì infondato il quarto motivo, avente ad oggetto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione per il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo.
Anche a questo riguardo, la sentenza impugnata ha richiamato l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza amministrativa, secondo cui, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, non è sufficiente che il superamento del termine previsto dalla legge abbia impedito al richiedente di ottenere il provvedimento favorevole sollecitato, ma è necessario dimostrare che l’Amministrazione sia incorsa in un comportamento negligente, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa (cfr. Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez II, 14/06/2021, n. 4594). La sussi stenza di tale presupposto è stati esclusa, nella specie, sulla base RAGIONE_SOCIALEe dalità di svolgimento del nuovo procedimento per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di apolide avviato dalla ricorrente nell’anno 2016, a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancati comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘esito di quello precedente, promosso nell’anno 2006: pur rilevando che al momento RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘istanza era ormai decorso il termine per l’adozione del provvedimento, la Corte territoriale ha ritenuto impossibile stabilire se tale ritardo fosse imputabile all’Amministrazione, osser vando che la stessa aveva interloquito per ben due volte con la ricorrente, per segnalare la complessità degli accertamenti da svolgere e per richiedere ulteriore documentazione, ed aggiungendo che la ricorrente aveva provveduto ad inviarla, ma dando atto RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione degli atti trasmessi, e RAGIONE_SOCIALEa conseguente impossibilità di verificarne la rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa de nizione RAGIONE_SOCIALEa pratica.
Il riferimento alla richiesti di ulteriore documentazione, strumentale non già al riscontro RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza del termine per provvedere, espressamente riconosciuta dalla sentenza impugnata, ma alla verifica RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa stessa per l’adozione del provvedimento, e quindi RAGIONE_SOCIALEa diligenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione nella conduzione del procedimento, risulti anch’esso conforme all’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione per l’esercizio illegittimo RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica, secondo cui il criterio d’imputazione di tale responsabilità
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non è correlato esclusivamente alla contrarietà RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dall’Amministrazione alle norme che ne disciplinano l’attività, ma risponde ad una valutazione più complessa, estesa, oltre che alla connotazione RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa come fonte di danno ingiusto, all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito, quanto meno nella forma RAGIONE_SOCIALEa colpa (cfr. Cass., Se lav., 22/11/2017, n. 27800; Cass., Sez. III, 22/03/2016, n. 5621; 31/ 2014, n. 23170).
10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del primo motivo d’impugnazione, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di L’Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibili gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo colto, e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cu demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità
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