Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7015 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7015 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto: opposizione stato passivo -differenze retributive per lavoro subordinato
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5300/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, ASSUNTA GALLO, CINZIA COGNOME, CINZIA COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e PROVVIDENZA RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocat a NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante e Commissario Liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 312/2024 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 01.02.2024 R.G.N. 2134/2024; del udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta dagli odierni ricorrenti avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Gli opponenti avevano chiesto di essere ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive, come quantificate e specificate nelle relative domande, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 31.12.2014.
Gli importi pretesi derivavano dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 14566/2005, emessa a definizione del giudizio RGN n. 22704/2002 promosso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con cui il Tribunale civile di Roma -sezione lavoro -aveva così provveduto: ‘ ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla parte della domanda relativa al periodo fino a tutto il 30.6.1998; dichiara che tra le parti sono intercorsi rapporti di lavoro subordinato dal 1°.7.1998 al 29.12.1999 ed il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive e previdenziali ‘.
Per quanto si evince dal decreto impugnato, tale sentenza aveva formato oggetto di un (primo) giudizio di ottemperanza ed il TAR, con sentenza n. 740/2007 aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta che aveva provveduto RAGIONE_SOCIALE liquidazione.
I ricorrenti, ritenendo dovute loro anche le somme spettanti a titolo di ferie non dovute, interessi legali e salario accessorio/premio incentivante si erano nuovamente rivolti al giudice dell’ottemperanza.
Quest’ultimo (sentenza del TAR n. 1615/2018) aveva ritenuto non dovuto il compenso per ferie non godute, negato la spettanza del premio incentivante ed accolto solo la richiesta relativa agli interessi legali sulle somme già liquidate incaricando il già nominato commissario ad acta di provvedere anche a tale liquidazione.
La suddetta decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3905/2011 del 18.01.2011.
A supporto delle rispettive domande di insinuazione al passivo i ricorrenti producevano la suddetta sentenza del Giudice del Lavoro di Roma, i conteggi, le lettere raccomandate a/r di diffida e interruzione della prescrizione.
Le domande dei ricorrenti non venivano accolte, in quanto non supportate da certificazione datoriale.
I lavoratori proponevano ricorso ex artt. 98-99 L.F. con cui si chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, previe le opportune declaratorie, in accoglimento dell’opposizione proposta, disporre la modifica dello stato passivo dell’RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 20.12.2018 e comunicato a mezzo pec in data 15.1.2019 e, per l’effetto, ammettere allo stato passivo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., in privilegio ex art. 2751 bis c.c., il credito dei ricorrenti, come di seguito specificato: – NOME COGNOME per € 8.414,60; –NOME COGNOME per € 4.124,97; –NOME COGNOME per € 16.437,10; –NOME COGNOME per € 5.309,09; – NOME COGNOME per € 4.215,81; –NOME COGNOME per € 6.507,18; – NOME COGNOME per € 16.038,68; –NOME COGNOME per € 5.918,80; – NOME COGNOME per € 6.355,11; – disponendo, in ogni caso, che le somme ricavate dRAGIONE_SOCIALE liquidazione finale dell’attivo ve ngano attribuite, in via preferenziale, ai ricorrenti fino RAGIONE_SOCIALE concorrenza del credito vantato. Il tutto per l’importo complessivo di € 73.461,71, oltre interessi e rivalutazione a partire dal
31.12.2014, come sopra specificato, oltre RAGIONE_SOCIALE somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU contabile’.
Il Tribunale di Roma, con decreto di rigetto del 31 gennaio 2024 e comunicato il 1° febbraio 2024, respingeva il ricorso in quanto era stata omessa ogni allegazione e specificazione in ordine al titolo delle pretese economiche ovvero delle varie voci di cui si componeva il credito rivendicato.
Inoltre, il Collegio riteneva che, sulle doglianze dei ricorrenti, si fosse formato il giudicato amministrativo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3905/2011 del 18.1.2011.
Da ultimo, condannava in via solidale i soccombenti RAGIONE_SOCIALE rifusione delle spese processuali in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione coatta amministrativa, liquidate in complessivi euro 11.282,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A come per legge.
Avverso l’indicato decreto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria.
LRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del decreto impugnato per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.): sostengono che il provvedimento di rigetto è affetto da carenza motivazionale poiché il Collegio si è limitato a aderire RAGIONE_SOCIALE ricostruzione proposta da COGNOME senza procedere ad una disamina logica e giuridica degli elementi indiziari della domanda .
Il motivo è inammissibile RAGIONE_SOCIALE luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014.
Non vi è, nello specifico, una carenza motivazionale così grave da tramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé (‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, ‘motivazione apparente’, ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione.
Nello specifico, peraltro, non è vero c he il Tribunale si è limitato a riprodurre la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE senza alcun vaglio critico ma ha posto a base della decisione le due diverse rationes di cui allo storico di lite (v. pag. 16 del decreto: ‘ Con la sentenza del Consiglio di Stato si è dunque incontestabilmente formato il giudicato amministrativo. Conclusivamente, pertanto, l’opposizione allo stato passivo va rigettata vieppiù stante l’infondatezza della domanda nella quale è omessa ogni allegazione e specificazione in ordine al titolo delle pretese economiche ovvero delle varie voci di cui si compone il credito rivendicato ‘).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 97 Cost. e del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie ratione temporis (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.): ad avviso degli istanti il provvedimento oggetto di gravame deve essere censurato poiché ha violato i principi dettati dRAGIONE_SOCIALE Costituzione in materia di lavoro nella pubblica amministrazione; in particolare il Tribunale di Roma non avrebbe considerato che ‘fatta salva la sentenza del Tribunale di Roma -sezione lavoro passata in giudicato e agli atti, non erano in discussione le mansioni e gli inquadramenti dei ricorrenti per automatica conoscenza sia della inderogabilità della disciplina stabilita dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che, nel testo applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie ratione temporis, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, prevede che il prestatore deve essere adibito alle mansioni
per le quali era stato assunto’. Inoltre, il Tribunale di Roma non avrebbe erroneamente tenuto conto del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza della partecipazione dei ricorrenti ai medesimi progetti-obiettivo dei loro colleghi di ruolo della RAGIONE_SOCIALE e del conseguente loro diritto ad ottenere la medesima retribuzione.
4. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non si confronta con il decisum che, in merito al compenso incentivante, è fondato sulla formazione del giudicato amministrativo e non sulla insussistenza del diritto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 61, 115 e 191 c.p.c. e art. 99 comma 7 L. Fall., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ). Assumono che il Tribunale di Roma abbia ritenuto che i conteggi sindacali prodotti dai ricorrenti non contenessero alcuna indicazione specifica delle differenze retributive e previdenziali e, quindi, fossero generici e, di conseguenza, risultassero privi di efficacia probatoria. Il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo è viziato poiché il Tribunale di Roma non ha valutato, indebitamente, i conteggi prodotti dai ricorrenti.
Il motivo è inammissibile perché, oltre a non rispettare gli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (non risultando trascritto, quantomeno nelle parti necessarie a reggere le censure, il contenuto degli atti richiamati, dei quali si offre una mera sintesi narrativa, né risultando gli stessi puntualmente localizzati), in sostanza sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Peraltro, sul punto, vi è un passaggio motivazionale nella sentenza impugnata in cui è detto che ‘ tale indicazione specifica neanche è contenuta nei conteggi allegati dalle parti opponenti nei quali non si distinguono per singole voci gli importi asseritamente dovuti a titolo di differenze retributive o di compenso incentivante o di ferie non godute ‘ -v. pag. 12 del decreto -che già da solo fonda la decisione e resiste RAGIONE_SOCIALE
censura come formulata che si limita, in modo generico ed il violazione del principio di specificità, a contrapporre a tale accertamento in fatto una diversa e personale ricostruzione del contenuto dei suddetti documenti.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.): sostengono che il provvedimento impugnato è illegittimo poiché il Collegio non ha correttamente applicato i principi relativi RAGIONE_SOCIALE distribuzione dell’onere della prova.
Anche questo motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum della sentenza impugnata che, come detto, ha fondat o il giudizio conclusivo su due distinte rationes decidendi valorizzando, oltre RAGIONE_SOCIALE genericità delle allegazioni, il giudicato amministrativo di rige t to sulla medesima pretesa. Quest’ultima ratio non è spe c ificamente impugnata e tanto basta a consolidare la decisione (v. ex multis Cass., Sez. U., n. 7931 del 29 marzo 2013; Cass. n. 4293 del 4 marzo 2016; Cass. n. 16314 del 18 giugno 2019).
In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026. La Presidente NOME COGNOME