Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7051 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7051 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10654/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Gela n. 1007/2019 depositato il 21/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME, dottore commercialista, ha chiesto con domanda tardiva l’ ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione, del credito di € 25.000,00 vantato a titolo di compenso per l’ attività professionale svolta in forza
dell’incarico , asseritamente conferitogli con contratto del 21.1.2013, di effettuare l’ analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo, che era stato poi ammesso dal Tribunale di Gela ma, in assenza di approvazione della maggioranza dei creditori, si era evoluto in fallimento, su ricorso del P.M.
1.1. -Il Giudice delegato ha negato l’ammissione del credito per mancanza di data certa della lettera d’incarico e il Tribunale di Gela ha rigettato l’opposizione proposta dal creditore ex art. 98 l.fall., ritenendo che l’opponente non avesse fornito prova effettiva del l’attività concretamente espletata, oltre a non aver provato la data certa della lettera di incarico sul quale si fondava il proprio credito, stante l’inidoneità della documentazione a tal fine prodotta e la non ammissibilità della prova testimoniale articolata, ai sensi degli artt. 2721 e 2724 c.c.
–NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la «violaz ione dell’ art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360 co mma 1 n. 5 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inopponibile al fallimento per difetto di data certa anteriore allo stesso, non attribuendo rilevanza, alla stregua dell’art 2704 comma 1 ultimo inciso, all’esistenza di fatti idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione della scrittura privata della lettera di conferimento dell’incarico professionale al fallimento e decisivi ai fini della richiesta ammissione al passivo fallimentare (corrispondenza intercorsa, copia relazione asseveratore, ricorso per concordato preventivo e relativi allegati, cartelle elettroniche di lavoro)». In altri termini, la documentazione prodotta (e in particolare la relazione dell’attestatore ove si dava atto dell’assistenza del dott. COGNOME) sarebbe idonea a dar ragione della anteriorità al fallimento della lettera d’incarico e dello svolgimento dell’attività professionale.
2.2. -Il secondo mezzo censura la violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., in quanto il tribunale avrebbe errato a non ammettere la prova per testi, essendo anacronistico il limite di valore di € 2,58 (lire 5000) e dovendo il giudice tener conto, ai sensi del l’art. 2721 c.c., della qualità parti nonché considerare l’esistenza di un principio di prova scritta.
2.3. -Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto per violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 99 comma 11, l.fall. e 111 comma 6, Cost. ( in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ) per omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova per testi.
3. -Il ricorso è inammissibile.
Risulta dirimente la mancata impugnazione della ratio decidendi relativa alla mancanza di prova dell’effettivo svolgimento dell’incarico, di per sé idonea a sorreggere la decisione.
Tale rilievo involge anche il profilo della motivazione sulle prove, dal momento che anche il giudizio di irrilevanza della prova per testi può emergere implicitamente -come nel caso emerge – dalla ratio decidendi (Cass. 6570/2004).
-Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME