Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3886 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3886 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16017/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Ragusa n. 811/2023 depositato il 03/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Ragusa rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso lo ‘stato passivo tardivo’ depositato dal commissario liquidatore che escludeva dal passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Procedura in lca ‘) il credito insinuato dall’opponente per l’importo di € 287.435, oltre Iva, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su un compendio di beni immobili di proprietà società in bonis in esecuzione agli accordi intercorsi con il contratto di associazione in partecipazione.
1.1 Il Tribunale di Ragusa riteneva nuova e inammissibile la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE con l’opposizione allo stato passivo in quanto la causa petendi veniva per la prima volta individuata nell’essere sorto, il dedotto credito, in occasione o in funzione della procedura concorsuale, e di avere dunque carattere preferenziale ex art. 111 l. fall., mentre nella fase amministrativa la domanda era fondata su « interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in ossequio agli accordi intercorsi tra l’associata e l’associante, sino al precedente esercizio, chiuso nel 2021 » e su « interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in esistenza dei beni ».
1.2 Evidenziava, sotto altro profilo : i) che i lavori non risultavano specificamente indicati in ricorso e la loro individuazione era lasciata ad una nquindi,urabile mole di allegati al ricorso stesso, comprendenti fatture attive e passive, consulenze tecniche di parte, assegni e bonifici, ecc., nell’arco di diversi anni; ii) che non era provato il nesso con la procedura concorsuale; in particolare si trattava di spese non autorizzate dal liquidatore né a lui richieste, di cui non era dimostrata la necessità ai fini del mantenimento in esistenza dei beni ; iii) che, stando alle allegazioni di
parte ricorrente, il capannone sarebbe rimasto nella sua detenzione anche dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa e , quindi , le spese dovevano presumersi fatte nel suo esclusivo interesse economico; iv) che non risultava alcuna assunzione da parte del commissario liquidatore dell’obbligazione di pagamento per lavori di manutenzione nei confronti del soggetto detentore del bene, che peraltro nulla aveva ancora corrisposto per l’occupazione del bene altrui .
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidandolo e quattro motivi, la Procedura ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n 3, c.p.c. degli artt. 96, 207 e 209 l. f. in relazione agli artt. 98, 99 e 111 l. fall.: la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto nuova ed inammissibile la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella formulata al commissario liquidatore nella fase del procedimento amministrativo in quanto il fatto che i lavori di manutenzione ordinaria fossero stati eseguiti sulla base di accordi inter partes non implica nella precisazione che gli stessi possano essere stati effettuati, com’è già avvenuto -‘in occasione o in funzione della procedura’ una modifica della causa petendi.
Argomenta, altresì, che nel procedimento ‘amministrativo’ di verifica dello stato passivo gestito dal commissario liquidatore non maturano preclusioni a carico del creditore che abbia presentato una domanda di insinuazione al passivo, con la conseguenza che nella successiva fase di opposizione allo stato passivo innanzi al tribunale il creditore può anche emendare le domande formulate.
1.1 Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla documentazione (fatture, consulenze tecniche) che provavano per tabulas il sostenimento da parte della ricorrente di spese per lavori di manutenzione del compendio immobiliare.
1.2 Il terzo motivo oppone «violazione e falsa applicazione, ex art 360, comma 1 n. 3, dell’art. 201 in relazione agli artt. 72 e 77 l.fall., nonché ‘ degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2704 cod. civ. – erronea valutazione delle prove»: sostiene la ricorrente che, secondo quanto previsto dall’art. 77 l.fall., solo il fallimento dell’associante determina lo scioglimento del contratto di associazione per cui nel caso di specie troverebbe applicazione l’art. 72 l.fall. che « impedisce l’adozione di provvedimenti volti ad incidere stabilmente su diritti soggettivi – e quindi, in altri termini, di risolvere il contratto di associazione in partecipazione – senza preventiva domanda giudiziale, nella specie, mai proposta ».
1.3 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c: si sostiene che la complessità della questione trattata giustificava l’integrale compensazione delle spese.
2 Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.
2.1 Va opportunamente puntualizzato che la decisione assunta dal Tribunale investe il merito della pretesa azionata dal ricorrente e, pertanto, non integrano in autonomia la ratio decidendi le considerazioni svolte in rito dai giudici di prime cure sulla novità della domanda; considerazioni che comunque vanno corrette in quanto errate in diritto.
E’ pur vero che l’art. 99 l fall., applicabile al giudizio di cui si discorre in forza del rinvio contenuto nell’art 209 l.fall, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, escludendo quindi
l’ammissibilità di domande nuove (Cass. 1857/2015, 5167/2012 e 6900/2010).
Tale disciplina, tuttavia, per costante giurisprudenza di questa Corte , non trova applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, laddove la prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, in quanto le operazioni di verifica dei crediti oltre ad essere affidate ad un soggetto estraneo alla giurisdizione, il commissario liquidatore, prescindono dalla necessità di domande di parte (destinate ad assolvere, se proposte, solo ad una funzione collaborativa) e non sono in alcun modo vincolate al contenuto di tali eventuali domande (cfr. Cass. 2917/2016 Cass. S.U. 6060/2015, 15174/ 2008, n. 25174 e 11216/1997).
Ne discende che al ricorrente deve ritenersi consentito di modificare ovvero integrare l’istanza presentata al commissario liquidatore, l.fall., ex art. 208, nella fase di opposizione allo stato passivo, che costituisce la prima in cui il creditore concorsuale viene a contatto con un organo giurisdizionale, senza che possano dirsi maturate preclusioni o decadenze di sorta, non previste dalla disciplina che regola la fase esclusivamente amministrativa davanti al commissario.
2.2 Il precedente richiamato dal Tribunale non è in contrasto con tale indirizzo in quanto si riferisce ad una fattispecie nella quale la richiesta di un privilegio non era stata formulata nell’atto di opposizione allo stato passivo ma solo con la memoria ex art. 99, u.c. l. fall.
3 Passando dunque all’esame dei motivi che investono il merito del giudizio, occorre evidenziare che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito
diverso della controversia) (Cass. Sez. U 8053/2014). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto” in senso storico, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. U. n. 5745/2015). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017 e 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine indistinta di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439/2015).
3.1 Il secondo motivo di ricorso, viceversa, si sostanzia nel lamentare l’omesso o l’erroneo esame di elementi istruttori (in particolare le perizie di parte) che documenterebbero un fatto storico- la realizzazione degli interventi di ordinarie e straordinaria manutenzioneche è stato comunque preso in considerazione dal Tribunale; il quale sul punto così si è espresso: « si tratta di lavori non specificamente indicati in ricorso e la cui individuazione è lasciata ad una non trascurabile mole di allegati al ricorso stesso, comprendenti fatture attive e passive, consulenze tecniche di parte, assegni e bonifici, ecc., nell’arco di diversi anni (2012 2019 circa) ».
3.2 Né la censura si confronta con il fondamentale passaggio motivazionale posto a base del giudizio di infondatezza della pretesa azionata da RAGIONE_SOCIALE, laddove si afferma che non è stata fornita la prova né dell’opponibilità alla procedura di un titolo negoziale idoneo alla detenzione dell’immobile né del previo accordo tra l’occupante sine titulo e gli organi della procedure o di una autorizzazione rilasciata ad questi ultimi, al compimento dei lavori all’interno dell’immobile.
4 La doglianza contenuta nel terzo motivo è inammissibile in quanto aspecifica.
4.1 È principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione possono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. nn. 907/2018, 15430/2018 e 17041/2013); ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
4.2 Nel caso di specie la ricorrente non ha supportato con la dovuta specificità il fatto della avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito della questione, di cui il Tribunale non fa menzione, concernente la violazione degli artt. 72 e 77 l. fall.
5 Da ultimo, non supera il vaglio di ammissibilità neanche il quarto motivo in quanto le spese di lite del giudizio di opposizione allo stato passivo sono state poste a carico della ricorrente conformemente al criterio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c.
5.1 Il potere del giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., tra le tante Cass., n. 6424/2024 e 10865/2019).
5.2 Nel caso di specie il Tribunale, con valutazione incensurabile in questa sede, non ha ravvisato la sussistenza dei motivi previsti dall’art 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 7.700 di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME