Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36385 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36385 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
–
opposizione a
stato passivo –
lavoro
R.G.N. 30296/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 30296-2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il 08/10/2020 R.G.N. 1351/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con decreto 8 (comunicato il 14) ottobre 2020, il Tribunale di Gorizia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da NOME COGNOME allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, dal quale era stato escluso il suo credito insinuato, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di € 101.938,53, a titolo di retribuzioni e altre voci di lavoro subordinato, per mancanza di ‘normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente’ ;
anch’esso ha ritenuto non provato il dedotto rapporto di subordinazione: sempre con mansioni di operaio di 2° livello, in un primo tempo dal 7 febbraio 2002 al 20 agosto 2014 e successivamente
dal 13 aprile 2015 al 7 dicembre 2018; con un periodo di interruzione della prestazione come lavoratore subordinato, dall’agosto 2014 all’aprile 2015, nel quale tuttavia il predetto avrebbe continuato a prestare la propria attività, in favore della stessa società, quale lavoratore somministrato, benchØ già da un anno e mezzo non fosse retribuito; e ciononostante, egli sarebbe stato riassunto dalla società degli RAGIONE_SOCIALE il 13 aprile 2015, continuando a lavorare per RAGIONE_SOCIALE fino al 7 dicembre 2018, senza percepire nØ reclamare piø nulla, fino all’insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento.
SicchØ, il Tribunale ha reputato la ricostruzione fattuale del lavoratore ‘inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società’ ;
3. con atto notificato il 12 novembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonchØ del combinato disposto degli artt. 39 d.l. 112/2008, conv. con mod. in legge n. 133/2008, 1, 2 e 5 legge n. 4/1953, del combinato disposto degli artt. 23, primo comma d.p.r. 600/1973 e 4, comma 1, 6 ter , 6quater , 6 quinquies d.p.r. 322/1998 e del combinato disposto degli artt. 44, nono comma d.l. 269/2003 conv. con mod. in legge n. 326/2003, 116, ottavo e nono comma legge n. 388/2000, per la piena efficacia probatoria -ai fini di esistenza e durata del rapporto di lavoro della produzione e pertanto del credito insinuato -delle buste paga relative agli emolumenti retributivi non percepiti nel periodo lavorativo indicato nel ricorso, della copia del Libro Unico del Lavoro, dei Modelli CUD 2015 e 2019 e Uniemensin, in quanto riproduzioni fedeli di libri e scritture contabili dell’imprenditore fallito, con efficacia di confessione stragiudiziale del credito certificato e per il
loro contenuto obbligatorio e sanzionato in via ammnistrativa (unico motivo);
2. esso Ł fondato;
3. nella medesima vicenda concorsuale, riguardante la posizione creditoria, del tutto sovrapponibile a quella odierna, di altri tre componenti (NOME, NOME e NOME) della famiglia COGNOME, questa Corte ha pronunciato tre ordinanze (16 dicembre 2022, n. 36988 e n. 36998, 31 agosto 2023, n. 25486) di accoglimento dei ricorsi dei tre creditori, identicamente articolati dallo stesso difensore;
3.1. anche nel presente, deve allora essere rilevata la generica contestazione del credito da parte della curatela e ritenuta l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, sull’assunto di una ricostruzione della vicenda del lavoratore ‘inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società’ (ultimo capoverso di pg. 3 del decreto);
6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15