Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5067 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5067 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29624/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO Generale Dello RAGIONE_SOCIALE;
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 516/2022, pubblicata il 4 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso ai sensi degli artt. 204 bis, C.d.s. e 22 della L. n. 689/81, innanzi al Giudice di Pace di Pattada, opponendosi al verbale di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO elevato a suo carico dai Carabinieri della stazione di Uras in ordine alla violazione
dell’art. 218 del C.d.s., essendosi lo stesso posto e colto alla guida -in data 15 aprile 2019, alle ore 17,30 – del veicolo TARGA_VEICOLO, nonostante fosse stato sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (salva autorizzazione alla guida per recarsi al lavoro fino alle ore 14).
A sostegno dell’opposizione , il COGNOME deduceva che la violazione ascrittagli era stata commessa in presenza di una causa oggettiva di esclusione della responsabilità, in quanto egli si era messo alla guida al fine di recarsi dalla madre, dopo essere stato avvertito da una vicina che la stessa era stata colpita da un malore.
Nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di pace accoglieva l’opposizione, riconoscendo la non punibilità del COGNOME per avere agito in presenza dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 della L. n. 689/1981.
Il Tribunale di Sassari, adito dalla RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 516/2022, ha rigettato l’opposizione del COGNOME e l’ha condannato a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese processuali del primo grado di giudizio (oltre a condannarlo anche al pagamento delle spese del giudizio di appello).
In particolare, il Tribunale, dopo avere illustrato le condizioni per la configurabilità della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., ha osservato che, sulla scorta delle risultanze istruttorie, il COGNOME, avvisato da una vicina dell’insorgenza di un malore della madre, aveva immediatamente contattato il medico di base. Egli, pertanto, nel momento in cui si poneva alla guida, era consapevole del fatto che la madre non si trovava da sola, essendo assistita dalla vicina, oltre che dal personale sanitario che stava per prestarle il primo soccorso.
Inoltre, qualora avesse ritenuto insufficiente l’intervento del medico di base, l’appellato avrebbe potuto attivare tempestivamente ulteriori mezzi di soccorso -quali il servizio di emergenza sanitaria -mediante una semplice comunicazione telefonica. Non emergeva pertanto, secondo il Tribunale, quale contributo concreto o immediato l’appellato, trovandosi -oltretutto – a circa cento chilometri di distanza dall’abitazione materna, avrebbe potuto offrire attraverso il proprio intervento personale, ulteriore rispetto alle iniziative già intraprese o comunque agevolmente disponibili. In altre parole, concludeva il Tribunale, al momento della violazione dell’art. 218 C.d.s., l’appellato disponeva di una pluralità di condotte alternative lecite, idonee a fronteggiare la situazione di necessità prospettata, così da escludere il carattere di inevitabilità richiesto dall’art. 54 c.p. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a cinque motivi.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 345 c.p.c. , sostenendosi che la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in primo grado, si era limitata ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice di pace adito, dovendosi, perciò, ritenere tardive le deduzioni e le richieste formulate con l’atto di appello.
Il motivo è infondato.
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa come strutturato dalla L. n. 689/1981 (e, in tema di opposizione a verbale
di accertamento per violazioni del C.d.s., dall’art. 7 del d. lgs. n. 150/2011) si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell’onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all’opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 1921/2019; Cass. n. 30148/2024).
Mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza di una scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova (Cass. n. 18094/2020).
Consegue da quanto sopra che la contestazione in ordine all’esistenza della scriminante costituisce una mera difesa dell’ Amministrazione, proponibile anche in appello.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 115 e 416, co. 2, c.p.c.
Si sostiene con esso che le nuove deduzioni, fatte valere dall’ Amministrazione in appello, determinavano nello stesso tempo violazione del principio di non contestazione, avuto riguardo alla linea difensiva tenuta nel giudizio di primo grado dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, che non aveva mosso alcuna obiezione in ordine alle circostanze dedotte dall’opponente per suffragare l’ipotesi della sussistenza della prospettata scriminante.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Come già rilevato, nel procedimento di opposizione al provvedimento con il quale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, l’ Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio,
assume la veste sostanziale di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato, mentre incombe sull’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla P.A. (Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 1529/2018).
In rapporto a tale natura del giudizio, nel quale i fatti costitutivi della pretesa sono già stati allegati dall’ Amministrazione, il principio di non contestazione non implica a carico della stessa Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato.
In termini generali è stato chiarito la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/2018; Cass. n. 18442/2025).
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 4, L. 689/1981 e degli artt. 54 e 59, co. 4 , c.p.
Si rimprovera al Tribunale di non avere riconosciuto lo stato di necessità, in presenza dei relativi presupposti, dei quali esso ricorrente aveva fornito la prova.
Pure questo motivo è infondato.
Lo stato di necessità è oggetto di una costruzione normativa sostanzialmente unitaria sia nel Codice civile (art. 2045) sia nel Codice penale (art. 54). Per la sua sussistenza, quale scriminante
dell’illecito, si richiede che l’azione contra ius sia stata commessa al fine di salvare l’agente o altri dall’incombente pericolo di un danno alla persona, danno che deve avere i caratteri della gravità, della attualità e della inevitabilità, intesa come assenza assoluta di ogni altra possibilità alternativa, rispetto alla commissione dell’illecito, di salvare il bene tutelato su cui il pericolo incombe (Cass. n. 18099/2005; Cass. n. 4834/2018; Cass. n. 16155/2019).
Per ravvisare lo stato di necessità, previsto dall’articolo 2045 c.c. è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dall’agente un comportamento diverso.
Nella decisione impugnata non si rinvengono affermazioni in contrasto con tali principi.
Il Tribunale è partito da una nozione giuridicamente corretta della causa di giustificazione, escludendo, con riferimento al caso sottoposto al suo giudizio, l’esistenza dei relativi presupposti di fatti. Pertanto, sotto l’egida della violazione di legge, la censura proposta con il motivo in esame riguarda un apprezzamento di merito (adeguatamente motivato per quanto riportato in narrativa), che non è, invece, sindacabile in questa sede di legittimità.
Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
I fatti, ai quali si riferisce la censura sono i seguenti: a) il sanitario, chiamato a intervenire, non era il medico di base, ma un odontoiatra; b) la soluzione alternativa, identificata dalla decisione, riferita alla
possibilità di chiedere l’intervento di un’ambulanza, non era praticabile.
Il motivo è infondato.
Con esso, in effetti, il ricorrente neanche denuncia un “omesso esame di un fatto” nel senso chiarito da questa Corte (Cass., SU., n. 8053/2014, per tutte), e cioè di avere “omesso” la considerazione di un fatto, primario o secondario, idoneo a giustificare una decisione diversa sulla sussistenza della causa di giustificazione, palesandosi piuttosto l’intento del ricorrente di ottenere in questa sede di legittimità una diversa valutazione della prova. Invero, l’una e l’altra circostanza, indicate dal ricorrente a giustificazione della censura, non inficiano la complessiva tenuta del ragionamento decisorio proposto dal Tribunale , fondato sul rilievo che l’opponente, colto alla guida (in orario in cui non era autorizzato a circolare) a distanza di cento chilometri dal luogo in cui risiedeva la madre, non avrebbe potuto fare alcunché per rendere più celere il soccorso.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c.
Si rappresenta che il Tribunale ha liquidato, in favore della RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite di primo grado, nonostante la stessa si fosse costituita solo a mezzo di un proprio funzionario; aveva, inoltre, liquidato la somma di € 264,00 a titolo di spese vive, in assenza di qualsiasi prova del loro sostenimento. L’ Amministrazione, costituendosi, aveva chiesto la liquidazione delle spese di lite, da determinarsi in via forfetaria in € 265,00 .
Quest’ultimo motivo è fondato.
L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese vive, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 23825/2023), condizione, questa, non verificatasi nella controversia in oggetto (donde l’impossibilità del mancato riscontro e della verificabilità delle effettive spese vive sopportate dalla RAGIONE_SOCIALE).
6. In definitiva, vanno rigettati i primi quattro motivi, mentre deve essere accolto il quinto.
Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può -con riferimento alla censura accolta – essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’esclusione della condanna delle spese di lite relativamente al primo grado, fermo il resto.
Le spese del presente giudizio di legittimità (stante la pressoché totale soccombenza del ricorrente a fronte di una mancata costituzione formale in questa sede dell’intimata RAGIONE_SOCIALE) restano irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta i primi quattro; cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, per l’effetto, decidendo nel merito sullo stesso, elimina il capo della sentenza relativo al riconoscimento e alla liquidazione delle spese e
compensi di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al giudizio di primo grado, fermo il resto; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME