Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5722 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5722 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2817/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
Procura della Repubblica presso Tribunale di Trani
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 13/2025 depositata il 7/1/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La Corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza con cui il Tribunale di Trani, su richiesta del P.M., ne aveva dichiarato il fallimento, dopo aver altresì dichiarato estinta la procedura di concordato preventivo per rinuncia della stessa società, nel corso del giudizio di omologazione, alla domanda concordataria proposta dopo l’avvio del procedimento prefallimentare.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso solo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., per avere la corte d’appello errato nel qualificare lo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE, confondendo una situazione di temporanea illiquidità con un’insolvenza strutturale, non considerando rilevante ai fini della norma l’estinzione del debito bancario.
3.1. -Il motivo è inammissibile poiché afferente al merito e alla valutazione del materiale probatorio.
3.2. -Al riguardo la corte d’appello afferma (tra l’altro): « appare evidente che la RAGIONE_SOCIALE non disponga RAGIONE_SOCIALE pronte risorse per poter soddisfare le obbligazioni contratte con la propria operatività sul mercato (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Rv. 651891 – 01). Il fatto di aver ceduto alla RAGIONE_SOCIALE l’intero complesso dei beni organizzati per l’esercizio della sua attività d’impresa conferma che, di fatto, la RAGIONE_SOCIALE fosse e sia in un’evidente condizione di impossibilità di produrre quel reddito da attività propria necessario per adempiere regolarmente alle sue obbligazioni. Non si ritiene, infatti, sostenibile che la società fallita possa essere nelle condizioni di riprendere e proseguire regolarmente la sua attività d’impresa in conseguenza RAGIONE_SOCIALE intervenute cessioni di rami di azienda, in assenza di beni propri diversi, con i quali esercitare una attività di impresa capace di produrre flussi finanziari. Le dette cessioni di rami d’azienda, difatti, unite all’inattività dell’impresa,
all’assenza di un patrimonio immobiliare, all’assenza di dipendenti e alla notevole esposizione debitoria, anche diversa da quella fiscale, costituiscono manifestazioni univoche e convergenti dello stato di incapacità strutturale e non transeunte della società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni; cosicché non appare ragionevole la prospettiva di una ripresa economica dell’attività, stante l’oggettivo stato di irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria, presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento ».
3.3. -Come noto, lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 l.fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura RAGIONE_SOCIALE esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti) nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. E il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. Sez. 1, 27/03/2014, n. 7252, Rv. 630136 – 01).
4. -Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale della motivazione, da considerarsi assente o gravemente carente ai sensi dell’art. 111, comma 6 , Cost. e 132 n. 4 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.); secondo il ricorrente, la corte territoriale non si sarebbe nemmeno confrontata con: a) i principi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che privilegiano la continuità aziendale (in attuazione dell’art. 2, legge -delega 19 ottobre 2017, n. 155, della raccomandazione 2014/135/UE e del regolamento UE
2016/451); b) la facile liquidabilità dei beni patrimoniali costituenti l’attivo patrimoniale dell’impresa.
4.1. -La censura è manifestamente infondata, in quanto la decisione impugnata è sorretta da una motivazione idonea.
4.2. -Invero, la motivazione della decisione assume carattere apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
4.3. -A ben vedere, il motivo non adduce che le spiegazioni offerte dai giudici del reclamo non fossero idonee a rappresentare l’iter logico seguito per arrivare alla decisione, ma sostiene che non abbiano tenuto conto dei principi del CCII, peraltro non applicabile alla vicenda in esame. Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata, nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. Va quindi ribadito che il controllo dell’esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (ex plurimis , v. Cass. 16526/2016).
-Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 -bis del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (norma sulla quale pende giudizio di legittimità costituzionale), in quanto la corte d’appello avrebbe travisato l’efficacia del giudicato penale in relazione al processo tributario,
sottovalutando l’impatto dell’annullamento degli accertamenti fiscali (pari a circa l’80% del passivo), e così avrebbe erroneamente confermato la dichiarazione di fallimento, senza considerare la riduzione pressoché totale del debito tributario e la sua influenza decisiva sul giudizio di insolvenza
5.1. -Il motivo è inammissibile perché di natura meritale.
5.2. -La corte d’appello, dopo aver ricordato che « la norma richiede, ai fini dell’efficacia del giudicato penale nel processo tributario: 1. che ci sia una sentenza irrevocabile; 2. che la stessa sia di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; 3. che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario » e dopo aver riepilogato le contrapposte deduzioni e allegazioni, ha affermato: « alle somme dovute a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13, e derivanti dalla liquidazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, tassazione atti giudiziari, spese giudizio, come dettagliate alla tabella n. 3 va aggiunta la somma di euro 775.552,64, rappresentativa della debitoria in contestazione, come rideterminata per effetto del provvedimento di autotutela parziale/totale prot. n. 64493 del 20 settembre allegato; l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario non opera sic et simpliciter, determinando in modo ‘meccanico’ un azzeramento di tutta la debitoria in contestazione nel processo tributario, atteso che, come chiarito dal legislatore, l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario è condizionata alla verifica dei requisiti normativamente previsti, rispetto ai quali, oltre al requisito che ci sia una sentenza irrevocabile e che la stessa sia di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo abbia commesso, è necessario altresì che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario »; infine, dà atto che « l’importo della debitoria erariale, rideterminata in conformità della novella legislativa è di euro 775.552,64, ossia di valore notevolmente superiore all’importo di euro 19.428,13, iscritto a ruolo a titolo definitivo ».
5.3. -L’obiezione mossa con il motivo in esame a un così complesso accertamento risiede sostanzialmente nel fatto che « la debitoria, pure
inesattamente ricalcolata dall’Amministrazione Finanziaria come pari a € 775.552,64 per i motivi ut supra, appare risultare comunque rideterminata non correttamente poiché l’Amministrazione Finanziaria non ha in ogni caso proceduto a formare il ruolo conformemente all’art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, recante il principio della riscossione frazionata ». Contestazione, questa, che per un verso afferisce il merito (quanto al calcolo) e per altro verso appare nuova (modalità del ricalcolo).
-Con il quarto motivo si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., sull’assunto che la motivazione sulla questione oggetto del motivo che precede sarebbe apparente, consistendo esclusivamente nella integrale riproduzione RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni depositate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellante, senza alcuna autonoma valutazione da parte del giudicante.
6.1. -La censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nell’esame nel secondo motivo, alle quali deve aggiungersi l’insegnamento nomofilattico per cui «nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALE modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 – 01; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022, Rv. 666078 – 01).
-Con il quinto motivo ci si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per non avere la corte territoriale valutato correttamente le vicende successive alla dichiarazione di fallimento, come l’avvenuto pagamento del debito verso il Monte dei Paschi di Siena e le iniziative del sig. COGNOME per sostenere la società.
7.1. -La censura è inammissibile.
7.2. -Il vizio denunziabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attiene all’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e non alla valorizzazione di tale fatto in un senso diverso da quello auspicato (Cass. n. 14929/2012, Cass. n. 23328/2012). Inoltre, ai fini che ne occupano non rilevano fatti successivi alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 24094/2023, Cass. n. 7505/2019)
-Anche il sesto mezzo denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), in quanto la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare autonomamente gli esiti della sentenza penale di assoluzione, con riguardo alla rilevanza del debito tributario.
8.1. -La censura soffre le stesse ragioni di inammissibilità evidenziate nell’esame del motivo che precede.
-All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei due controricorrenti, liquidate in dispositivo.
9.1. -Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto al RAGIONE_SOCIALE, ammesso al patrocinio ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge e alle spese prenotate a debito, da pagare in favore dello Stato, e quanto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Euro 6.000,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/1/2026.
Il Presidente