Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6589 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26524/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO – ricorrente – contro
– intimati – avverso la sentenza n. 6/2021 del la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, depositata il 15.9.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Su istanza del pubblico ministero, il Tribunale di Taranto dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE mentre la società era sottoposta a sequestro preventivo penale, con custodia affidata a un amministratore giudiziario nominato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. Al procedimento prefallimentare parteciparono sia l’amministratore giudiziario, sia l’amministratore unico della società.
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal suo amministratore unico, propose reclamo contro la sentenza del tribunale, ribadendo le eccezioni di incompetenza territoriale, di violazione del diritto di difesa e di insussistenza della prova dello stato di insolvenza già sollevate davanti al tribunale.
La C orte d’ Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento e il pubblico ministero non hanno svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia « l’incompetenza del Tribunale di Taranto a dichiarare il fallimento della società ricorrente in favore del Tribunale di Lecce, e pertanto la violazione dell’art. 9 l egge fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.».
Occorre precisare che la società aveva sede legale a Roma, ma nemmeno la ricorrente sostiene che quella fosse anche la sede effettiva, posto che l ‘ attività commerciale veniva
diretta e gestita in provincia di Taranto. Infatti, l’eccezione di incompetenza venne sollevata, e poi ribadita, non con riguardo alla sede legale di Roma, bensì sostenendo che, a seguito della disposta amministrazione giudiziaria, la sede effettiva della società avrebbe dovuto essere individuata nel luogo in cui era ubicato lo studio del professionista nominato amministratore giudiziario, ovverosia in Comune di Lecce.
1.1. L’eccezione è infondata.
1.1.1. La corte d’appello, riprendendo la motivazione del tribunale, ha correttamente evidenziato che il professionista nominato amministratore giudiziario non svolge un’attività commerciale, ma «ha compiti meramente conservativi del patrimonio sequestrato ex art. 35 CAM» ( id est : codice antimafia; d.lgs. n. 159 del 2011). Pertanto, il luogo in cui l’amministratore giudiziario svolge le sue funzioni non può essere la sede effettiva dell’impresa rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale di cui all’art. 9 legge fall. Il fatto che, al momento dell’istanza di fallimento, l’attività commerciale svolta nel circondario del Tribunale di Taranto fosse ormai cessata da tempo, o in via di esaurimento, non significa che la sede effettiva si debba intendere trasferita presso il domicilio dell’amministratore giudiziario. A tutto concedere, si sarebbe potuto sostenere che non esistesse più una sede effettiva dell’impresa commerciale da contrapporre alla sede legale, con ristabilit a rilevanza di quest’ultima ai fini dell’individuazione del foro competente. Ma l’eccezione non è mai stata sollevata in questi termini nel presente processo.
1.1.2. Inoltre, l ‘eccezione di incompetenza del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Lecce viene associata nel
ricorso all’affermazione che l’amministratore giudiziario sarebbe, in quanto tale, «unico amministratore e legale rappresentante della società». Tesi errata in diritto (Cass. S.u. n. 19583/2019) e che, del resto, se condivisa, determinerebbe l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così come del precedente reclamo), in quanto proposto dall’amministratore unico NOME COGNOME, non in proprio, ma in nome e per conto della società. Il che presuppone che egli sia (e si consideri) tuttora il legale rappresentante e contraddice l’assunto posto a s upporto dell’eccezione di incompetenza.
1.1.3. Per quanto riguarda poi le affermazioni che l’amministratore giudiziario si sarebbe in effetti comportato come un amministratore unico della società, non quindi come un custode a meri fini di conservazione del patrimonio sequestrato, e che ciò egli avrebbe fatto operando nel proprio studio di Lecce, si tratta di prospettazioni che implicano allegazioni e accertamenti in fatto inammissibili in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo denuncia «la grave compressione del diritto alla difesa della società ricorrente derivante dall’indisponibilità della documentazione amministrativa e contabile, acquisita dall’amministratore giudiziario a seguito dell’esecuzione del sequestro di prevenzione, e pertanto la violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonché dell’art. 15 legge fall ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
La ricorrente sostiene che il procedimento prefallimentare sarebbe stato viziato da una lesione del suo diritto di difesa, non avendo potuto accedere alla propria documentazione contabile,
posta ormai da tempo nella disponibilità dell’amministratore giudiziario. In tal modo, le sarebbe stato impedito di confutare efficacemente il presupposto dell’insolvenza che deve essere accertato ai fini della dichiarazione di fallimento.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Innanzitutto, si deve osservare che anche questo motivo, associando il diritto di difesa della società alla efficace presenza nel processo del suo amministratore unico, contraddice la tesi secondo cui l’amministratore giudiziario sarebbe stato ormai l’ «unico amministratore e legale rappresentante della società».
Vero è che, secondo quanto riferito nel ricorso, il decreto di convocazione della società davanti al Tribunale di Taranto venne notificato all’amministratore giudiziario . Ma, secondo quanto riferito nello stesso ricorso, l’amministratore giudiziario ebbe cura di trasmettere la richiesta del pubblico ministero e il decreto all’amministratore unico, il quale intervenne nel procedimento e chiese ed ottenne « un rinvio dell’udienza al fine di potersi difendere».
2.1.2. Non è quindi un difetto assoluto di contraddittorio quello denunciato con il presente motivo, bensì una lesione del diritto di difesa per l’asserita impossibilità di consultare le «scritture contabili e amministrative» al fine di contrastare l’accertamento dello stato di insolvenza.
La corte d’appello ha preso in considerazione l’eccezione, ritenendola tuttavia infondata, rilevando che l ‘ amministratore unico, intervenuto attivamente nel procedimento , tra l’altro avendo chiesto e ottenuto un rinvio, avrebbe ben potuto difendersi «essendo perfettamente consapevole della situazione
economica e patrimoniale della società, sia prima che dopo la nomina dell’amministratore giudiziario », tenuto anche conto che «la dichiarazione di insolvenza riguardo soprattutto alla situazione patrimoniale anteriore al provvedimento di prevenzione, così come risultante dagli ultimi bilanci e dalle scritture contabili del periodo 2018-2019».
2.1.3. La ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’amministratore unico sarebbe stato «perfettamente consapevole» della situazione patrimoniale ed economica della società , rilevando che un’efficace difesa contro la richiesta di fallimento non avrebbe potuto basarsi sui ricordi personali dell’amministratore unico, ma avrebbe dovuto essere supportata da un accurato esame della contabilità, anche mediante un proprio consulente di fiducia.
Sennonché, l ‘accertamento dell’insolvenza , così come la sua confutazione, non richiede un’accurata analisi dei dati contabili, posto che essa consiste nel dato di fatto che «il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» e «si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori» (art. 5 legge fall.). Sotto questo profilo, la censura è generica, perché non si premura di spiegare in che modo dall’esame della contabilità sarebbe potuto emergere che la società era invece in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che non c’erano le manifestazioni esteriori di insolvenza accertate dal Tribunale di Taranto.
Inoltre, la stessa affermazione che l’amministratore unico sarebbe stato impossibilitato ad esaminare le scritture contabili risulta contraddetta dell’indicazione, nella sentenza della corte d’appello, che la «contabilità sociale acquisita agli
atti». Del resto, nel ricorso per cassazione si legge che, davanti al Tribunale di Taranto, « l’amministratore giudiziario si era costituito in giudizio e aveva depositato la documentazione richiesta dal decreto di convocazione». Pertanto non può essere dato seguito a una nuda denuncia di lesione del diritto di difesa, per l’affermata impossibilità di esa minare le scritture contabili, priva di qualsiasi diretta confutazione dei macroscopici aspetti di insolvenza evidenziati nella sentenza sulla base di documentazione acquisita agli atti del procedimento.
Il terzo motivo prospetta, «con riguardo all’accertamento dell’insolvenza, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e controversi tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
La ricorrente denuncia l’omesso esame di alcune «questioni» aventi ad oggetto il valore probatorio attribuibile alla relazione dell’amministratore giudiziario e alla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE Riscossione in ordine alla consistenza dei debiti erariali, le ragioni che impedivano di desumere la svalutazione RAGIONE_SOCIALE merci giacenti unicamente dalle rilevazioni compiute dall’amministratore giudiziario e le critiche di metodo e di merito rivolte a una perizia di stima RAGIONE_SOCIALE merci prodotta in giudizio.
3.1. Il motivo è inammissibile, perché non prospetta un omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del giudizio (vizio della sentenza definito nell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) , bensì l’omessa considerazion e di «questioni» sollevate dalla difesa della ricorrente; il che potrebbe tutt’al più connotare un difetto di motivazione, che però non viene denunciato come tale, né avrebbe potuto esserlo, non trattandosi certamente di
difetto assoluto di motivazione, unica ipotesi censurabile in sede di legittimità dopo la riforma apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), secondo il ben noto e costantemente seguito insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite (sentenza n. 8053/2014).
Rigettato il ricorso, non si dà luogo a decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.1.2026.
Il Presidente