Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35959 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 3755/2020 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
CONTRO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che li rappresenta e
difende come da procura in atti unitamente all’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all’AVV_NOTAIO controricorrente
Nonché
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia.
intimato avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Venezia nr. 5651/2019, depositata in data 18/12/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COGNOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26/6/2018, dichiarò, su istanza del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa (di seguito indicata semplicemente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che era stata messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto del RAGIONE_SOCIALE del 25/6/2017, in esecuzione del d.l. 99/2017 RAGIONE_SOCIALEo stesso giorno, recante disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1 I giudici trevigiani valutarono la situazione di insolvenza secondo l’impostazione patrimoniale , stante l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di liquidazione coatta, così accertando un disavanzo tra l’attivo patrimoniale, valorizzato in uno scenario di liquidazione atomistico e le passività.
2 Proponeva gravame NOME COGNOME, nella qualità di amministratore delegato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sino al 2014 e suo direttore generale sino al luglio 2015; mentre NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ex amministratori RAGIONE_SOCIALEa banca (di seguito indicati ‘cessati amministratori’) intervenivano nel giudizio di reclamo (così come erano comparsi nel giudizio davanti al Tribunale di Treviso) al solo scopo dichiarato di ricostruire e chiarire i fatti sino al 23/6/2017, rimettendosi alle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello.
3 Con sentenza del 18/12/2019 la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo compensando le spese e anche ponendo le spese di CTU, disposta ed espletata nel corso del giudizio di secondo grado, a carico solidale del reclamante e degli intervenuti.
3.1 I giudici veneziani, dopo aver passato in rapida rassegna la normativa di settore unionale ed interna (in particolare la direttiva 1014/59/UE -cd. Bank Recovery and Resolution Directive BRRD – il regolamento UE nr 806/2014, i decreti legislativi 180 e 181 del 2015) ed aver ricostruito le fasi RAGIONE_SOCIALEa procedura di gestione RAGIONE_SOCIALEa crisi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa che avevano preceduto la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, hanno escluso, contrariamente a quanto adombrato dal Tribunale, che la dichiarazione di ‘dissesto’ o ‘prossimità al dissesto’, di cui all’art . 17 1 comma lett. a) d.lvo 189/2015 potesse rivestire valenza equiparabile allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., che
andava accertato verificando il deficit patrimoniale, non attraverso una ipotesi ‘atomistica’, come indicato nella sentenza di primo grado, bensì mediante accurati ed approfonditi riscontri tecnico contabili specificamente demandati al CTU.
3.2 La Corte, recependo gli accertamenti effettuati dall’ausiliario, ha riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza, sulla base dei seguenti elementi: a) il valore di realizzo RAGIONE_SOCIALEa good bank (il ramo di azienda, depurato dai crediti ‘deteriorati’, ceduto alla RAGIONE_SOCIALE San NOME secondo quanto previsto dall’art. 3 d.l.99/2017) era negativo, nella migliore RAGIONE_SOCIALEe ipotesi, per l’importo di € 3.863,9 milioni; b) il valore di realizzo dei crediti non performing e RAGIONE_SOCIALEe altre attività RAGIONE_SOCIALEa bad bank (il ramo di azienda non ceduto ed in l.c.a) era di € 5.049 milioni , considerando lo scenario più favorevole, mentre l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe passività , sempre secondo lo scenario più favorevole era di € 5.969 milioni ; c) lo sbilancio negativo, andava da € 2.285 milioni ad € 920 milioni, quest’ultima ipotesi, che la Corte faceva propria, così rappresentando ‘lo scenario ex ante non attualizzato’ e cioè la liquidazione non atomistica, che prescindeva dalle concrete modalità attuative RAGIONE_SOCIALEa cessione a RAGIONE_SOCIALE San NOME, cioè non applicando l’attualizzazione dei flussi di cassa.
3.3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi; hanno proposto ricorso successivo (riunito al primo e da trattare come ricorso incidentale) i cessati amministratori sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso; il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello è rimasto intimato. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i cessati amministratori hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art 82 d.lgs . 385/1993 e artt.5,
195 e 202 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art 360 nr. 3 cpc)’ per avere l’impugnata sentenza ritenuto utilizzabile, oltre allo scenario nr. 4 (che prescinde dalle informazioni RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa crisi di cui al d.l.99/2017 e rappresenta un disavanzo di € 920 milioni) anche l’ipotesi 3 (che tiene conto RAGIONE_SOCIALEe informazioni RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa crisi di cui al d.l.99/2017 ed espone uno sbilancio patrimoniale di € 1.761 milioni) basata sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa good bank secondo le modalità imposte dal d.l. 99/2017 che, presentando vistose anomalie correlate alla logica politica RAGIONE_SOCIALE‘operazione, non rispecchiava il reale valore di mercato RAGIONE_SOCIALE‘asset; inoltre, a dire del ricorrente, poiché lo stato di insolvenza andava apprezzato in un momento cronologicamente e logicamente precedente all’inizio RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura, i risultati e i valori RAGIONE_SOCIALEa cessione di quell’aggregato aziendale ad RAGIONE_SOCIALE San NOME non potevano essere valutati ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEo squilibrio tra attivo e passivo.
2 Il motivo è infondato.
2.1 La condivisibile premessa fatta dal ricorrente secondo la quale il riscontro RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza di una impresa in liquidazione coatta, da accertarsi secondo i criteri patrimoniali del raffronto tra valore RAGIONE_SOCIALEe passività e quello RAGIONE_SOCIALEe attività, va effettuata con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non preclude che, nel verificare questo dato, il Tribunale possa fare riferimento a qualsiasi accertamento, anche “coevo o successivo” (per usare i termini utilizzati da Cass. 9408/2006 e ripresi da Cass 3864/2019), che comunque sia utile ad una verifica RAGIONE_SOCIALEa condizione di insolvenza all’epoca a cui è necessario riferirsi.
2.2 Nel caso di specie i giudici di merito, con valutazioni non sindacabili in questa sede, hanno tratto elementi probatori circa la consistenza del deficit patrimoniale nel dato RAGIONE_SOCIALEa cessione
RAGIONE_SOCIALE‘aggregato aziendale (good bank), ritenuta conclusa a valori di mercato, prossima al provvedimento di l.c.a imposta dalla d.l. 99/2017.
3 Il secondo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1418, 1448, 1470, 2041 c.c. e 644 c.p.; la censura investe l’individuazione di una voce del passivo del quarto scenario di insolvenza, costituita dall’ipotizzato prezzo negativo (stimato in € 1.098 milioni) che , secondo la ricostruzione del CTU, recepita dalla Corte, qualsiasi acquirente avrebbe preteso ove il ramo aziendale, avente analogo perimetro di quello ceduto a RAGIONE_SOCIALE San NOME, fosse stato posto sul mercato. La ricorrente deduce che la cessione RAGIONE_SOCIALEa good bank di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un prezzo negativo di tale entità (pari al 72% del capitale di funzionamento RAGIONE_SOCIALEa good bank) sarebbe affetta da nullità in quanto priva di causa giuridica o contraria a norme imperative o comunque rescindibile.
4 Il motivo è inammissibile.
4.1 Tra le voci del passivo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nello ‘ scenario quattro ‘ RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del CTU è stato inserito il prezzo negativo RAGIONE_SOCIALEa cessione del ramo d’azienda, vale a dire la corresponsione di una somma da parte del cedente al cessionario, quantificata in 1.098 milioni di euro; in altri termini ritiene la Corte d’Appello, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe indagini del CTU , che qualsiasi acquirente del ramo di azienda, avente la stessa situazione patrimoniale e le stesse prospettive reddituali di quello ceduto ad RAGIONE_SOCIALE San NOME, avrebbe preteso un rimborso e/o il pagamento di un prezzo negativo pari all’importo sopra indicato.
4.2 Ora, a prescindere da qualsiasi discussione sulla configurabilità RAGIONE_SOCIALEa cessione di azienda invertita o a prezzo negativo e sulla sua natura e qualificazione giuridica, è fuori discussione che l’oggetto del presente giudizio non è la verifica RAGIONE_SOCIALEa validità o meno RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALEa good bank che presenti un prezzo negativo bensì
l’accertamento, ai fini del giudizio di sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza, RAGIONE_SOCIALEe concrete e possibili modalità di liquidazione, in alternativa a quella in concreto praticata secondo la gestione RAGIONE_SOCIALEa crisi disciplinata dal d.l. 99/2017, del complesso aziendale che secondo le valutazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte conducono ai valori espressi nella sentenza.
4.3 E’ evidente che, ove si dovessero seguire le argomentazioni del ricorrente che denuncia forme di nullità e/o rescissione RAGIONE_SOCIALE‘operazione negoziale prospettata dalla sentenza, si dovrebbe allora ritenere che nessun investitore sarebbe disponibile ad acquistare la good bank a condizioni economiche diverse da quelle indicate dalla Corte, stante le criticità dovute alla assoluta carenza del patrimonio netto e alla scarsa redditività RAGIONE_SOCIALE‘impresa e l’alternativa che si presenterebbe sarebbe la liquidazione atomistica dei beni, che pacificamente avrebbe condotto ad esiti in termini di sbilancio ben più gravi e consistenti rispetto agli scenari esposti dal CTU.
5 Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 2426, comma 1 nr. 8 c.c., nonchè del Regolamento CE 1606/2022 e 1126/2008 e del Regolamento UE 2067/2016 e dei principi contabili, in particolare IFRS 9 e IAS 39, par. 58,59,63 e 64 in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c., per avere la Corte, nella determinazione del valore dei crediti deteriorati rimasti nella titolarità RAGIONE_SOCIALEa bad bank, recepito i criteri di svalutazione contenuti nel ‘piano RAGIONE_SOCIALE‘ e non quelli emergenti dall’ultimo bilancio approvato e dalle situazioni contabili che, in aderenza con la normativa di settore ed i principi contabili, si basavano su un esame analitico dei crediti.
5.1 La censura è inammissibile, già in quanto aspecifica.
5.2 Con riferimento alla valutazione dei crediti deteriorati RAGIONE_SOCIALEa bad bank sono stati presi in considerazione dall’impugnata sentenza i seguenti elementi: a) la determinazione del valore di presunto
realizzo dei crediti ha preso a base ‘la gestione paziente’ di recupero dei crediti piuttosto che la loro cessione sul mercato con la necessità di computare i costi per il processo di recupero dei crediti affidato a impresa terza; b) la quantificazione del valore di recupero dei crediti deteriorati risultante dalla situazione patrimoniale al 25 giugno 2017 non è stata considerata affidabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore di presunto realizzo per le ragioni analiticamente illustrate nella relazione del CTU a paragrafo 6.4 ed andava preferito il dato rinviante alle percentuali di copertura (e correlate percentuali di recupero) previste per la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2017 dal ‘Piano RAGIONE_SOCIALE‘ in quanto in linea con quelle dei crediti oggetto di revisione da parte RAGIONE_SOCIALEa BCE e recepiti dalla stessa banca ai fini RAGIONE_SOCIALEa predisposizione di un documento rilevante quale l’Internal Capital Ad equacy Assessment Process ( ICAAP).
5.3 La doglianza veicola una mera denuncia di violazioni di norme di legge e di disposizioni sui principi di bilancio ma difetta di un’analitica indicazione di tutti gli asseriti limiti degli elementi di valutazione dei crediti operati dalla C.T.U. e recepiti dal Tribunale e si risolve in una mera richiesta di diverso apprezzamento del fatto cui sono giunti i giudici di merito.
6. Il quarto motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti; in particolare la sentenza non avrebbe considerato che : a) il ‘piano RAGIONE_SOCIALE‘ ha riguardato due Banche e non solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sicché le svalutazioni tenevano anche conto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche dei crediti di RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza; b) il ‘piano RAGIONE_SOCIALE‘ è stato redatto con obiettivi diversi da quelli RAGIONE_SOCIALEa valutazione analitica dei crediti deteriorati; 3) il piano si è basato su una massiccia vendita sul mercato dei crediti deteriorati e non sul loro recupero paziente; 5) il piano è precedente all’ispezione RAGIONE_SOCIALEa BCE e non poteva recepirne i risultati; 6) il piano non può costituire il punto di arrivo
perché antecedente al bilancio al 31/12/2016 e alla relazione trimestrale del 31/3/2017 che, adottando criteri analitici, devono reputarsi più attendibili.
Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non è stato spiegato dal ricorrente quale fosse la decisività di ciascuno dei fatti esposti in raffronto alle valutazioni compiute dal Tribunale dei crediti Non Performing Loans rimasti nella titolarità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Il quinto motivo deduce ‘ violazione di legge in relazione agli artt. 132, 152, 153,154 e 246 cod.proc.civ. RAGIONE_SOCIALE‘art 5 r.d. 16 marzo 1942 nr 267; RAGIONE_SOCIALE‘art 82 d.lgvo 1° settembre 1993 nr 385 ( art. 360 nr, 3 e 4 cod. proc. civ.)’ per ave re la Corte attribuito valore probatorio fondante la propria decisione alla rettifica di una dichiarazione ufficiale di uno dei commissari liquidatori in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove. La corte, secondo quanto opinato dal ricorrente, sarebbe anche incorsa nel vizio di omessa motivazione non avendo spiegato le ragioni per le quali tale dichiarazione, originariamente resa, non avesse più valore e nella violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sui termini processuali, essendo stata depositata la dichiarazione di rettifica RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALEa procedura scaduti i termini concessi.
La censura è inammissibile in quanto non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
9.1 La valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità RAGIONE_SOCIALEa situazione patrimoniale ed in particolare dei crediti ceduti poggia essenzialmente sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘accertamento peritale e non certo sulle dichiarazioni di rettifica dei crediti recuperati rilasciate da uno degli amministratori giudiziari; la corte, nel passaggio motivazionale dove si afferma che ‘è di tutta evidenza come la rettifica operata toglie di ogni fondamento la prospettazione del reclamante RAGIONE_SOCIALEa sentenza’ (pag . 26 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ha inteso solamente confutare
l’argomentazione posta dal reclamante a sostegno RAGIONE_SOCIALEa maggiore bontà dei crediti ceduti.
Il sesto mezzo denuncia ancora omesso esame di un fatto decisivo per la controversia costituito dalla maggiore valutazione (per circa € 363 milioni di Euro) RAGIONE_SOCIALEe voci di bilancio RAGIONE_SOCIALE‘azienda ceduta adottate a pochi mesi di distanza nel bilancio di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che i valori da cui è partito il CTU per effettuare le proprie valutazioni erano sottostimati ed andavano rettificati in positivo
Il mezzo è ancora una volta inammissibile in quanto la sentenza, recependo in toto le ampie ed esaurienti considerazioni di natura tecnico-contabile svolte sul punto dal CTU e riprodotte in sentenza, ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali l’appostamento contabile non è indicativo del reale valore, desumibile dall’attitudine coordinat a di condizioni produttive a generare flussi attesi, di una impresa o di un complesso aziendale.
Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 7 comma 1 e 3 d.l 99/2017, 15 d.l. nr 18/2016, 55, 56, 56 bis,56 ter d.l. 225/2010, 3 e 53 Cost., nonché 5 l.fall. e 82 TUB, per avere la Corte erroneamente ritenuto non applicabile la regola dettata dall’art. 7 del d.l. 99/2017 che consente al cessionario la possibilità di recuperare la DTA (deferred tax asset) e cioè le imposte anticipate trasformate in crediti di imposta anche all’ipotesi di liquidazione in assenza di informazione su d.l. 99/2017 assurgendo la possibilità di utilizzazione del DTA a ‘principio immanente del diritto positivo’.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
13.1 Anche a voler accreditare la tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che la Corte ha disatteso, e quindi ritenere utilizzabili le DTA da parte del cessionario, tale posta attiva inciderebbe nella misura di € 345
milioni, con la conseguenza che la situazione di deficit RAGIONE_SOCIALEo ‘ scenario quattro ‘ sussisterebbe in ogni caso per il minore, ma comunque ragguardevole, importo di 585 milioni di Euro.
1.3.2 Il ricorso proposto da NOME COGNOME va quindi rigettato.
Con i due motivi di impugnazione i cessati amministratori deducono la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 82 TUB per avere l’impugnata sentenza posto a loro carico le spese di CTU in solido con il reclamante, pur essendo gli stessi intervenuti nel procedimento al solo fine di dare il loro contributo al corretto accertamento dei fatti così come previsto dall’art 82 TUB. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sarebbe, inoltre, apodittica ed apparente; infine, un ulteriore errore si anniderebbe nell’avere la Corte statuito sulla compartecipazione dei cessati amministratori alle spese di CTU pur in presenza RAGIONE_SOCIALEa loro diversa posizione, da assimilare alla parte totalmente vittoriosa, essendo stata accertata la loro totale estraneità al verificarsi del dissesto.
I motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
15.1 È indubbio che gli amministratori cessati, intervenuti in giudizio, in quanto soggetti portatori di un interesse qualificato dall’aver ricoperto in passato cariche gestorie che li rende soggetti potenzialmente destinatari di azioni di responsabilità o di conseguenze di natura penale, correlate al collocamento temporale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di insolvenza, rivestono, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALEe spese del CTU, la qualità di parte processuale.
14.2 Va rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte,
il principio che presiede la regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di CTU disposta con
il provvedimento definitivo è, in primo luogo, quello RAGIONE_SOCIALEa causalità e RAGIONE_SOCIALEa soccombenza ( cfr. Cass 23586/2008, 23133/2015); ciò non toglie che le spese di CTU, rientrando tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale RAGIONE_SOCIALEa tecnica di compensazione espressa per frazioni RAGIONE_SOCIALE‘intero (cfr. Cass. 1023/2013 e 17739/2016 e 11068/2020). Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.)
14.3 Ciò premesso, la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in ordine alle spese di CTU è del seguente tenore: ‘ le spese inerenti alla CTU espletata, liquidate come da separato provvedimento vanno poste in via solidale a carico RAGIONE_SOCIALEa parte reclamante -che ne ha richiesto l’accertamento – e degli ex amministratori, che sono intervenuti attivamente nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali, dibattendo a lungo sulle valutazioni RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario e giungendo a condividerne la valutazione con riguardo alla situazione di VB precedente il 26/6/2017 ‘.
14.4 Le spese sono state dunque poste a carico anche dei cessati amministratori avendo gli stessi interloquito sulla individuazione temporale RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza e preso parte attiva alle operazioni peritali.
14.5 La Corte ha fatto buon governo dei suindicati principi in quanto, con motivazione sintetica ma chiara e non al di sotto del limite minimo costituzionale, ha spiegato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa compensazione.
14.6 Si è al cospetto, pertanto, di un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità e le censure RAGIONE_SOCIALEa ricorrente mirano ad un inammissibile riesame RAGIONE_SOCIALEe valutazioni compiute dalla Corte.
16 Venendo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, esse vanno liquidate, secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza come da dispositivo, solo quanto alle spese relative al rapporto processuale tra i cessati amministratori e RAGIONE_SOCIALE, non avendo la controricorrente svolto alcuna difesa contro NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente procedimento che liquida in € 8.500 oltre 200 per esborsi, Iva Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME