Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1773 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1773 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15306/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
PREFETTURA UTG DI RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Prefetto, rappresentata ed assistita dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 80224030587);
-intimato – avverso la sentenza n. 1143/2021 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE depositata il 15.12.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
NOME COGNOME, fermato dai Carabinieri alla guida di autovettura, sottoposto a controllo etilometrico, riscontrato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/i, venne assoggettato alla sanzione di
legge, ivi inclusa la sospensione della patente di guida, per la durata di mesi sei, disposta dalla competente Prefettura.
Il Giudice di pace rigettò l’opposizione del sanzionato.
Il COGNOME propose appello avverso la statuizione di primo grado prospettando i motivi sintetizzati dal Tribunale di Udine nei termini seguenti:
La violazione non poteva reputarsi sussistere poiché non riscontrata dalla prevista seconda misurazione;
il verbale di accertamento era stato compilato in assenza del difensore;
la prova della violazione doveva reputarsi insufficiente ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. a), cod. della str.
Il Giudice dell’appello rigettò l’impugnazione.
NOME COGNOME ricorre davanti a questa Corte avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi. La controparte è rimasta intimata.
Il Presidente di questa Sezione, con provvedimento del 18/4/2023 ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il ricorrente, con istanza, sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto definirsi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 novembre 2023, all’approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Preliminarmente va rilevato il grave errore processuale nel quale è incorso il ricorrente, il quale ha notificato il ricorso, invece che all’Avvocatura generale dello Stato in Roma, all’Avvocatura distrettuale.
<> (Sez. 1, n. 18225/2019, in motivazione, non massimata; nello stesso senso, Cass. n. 29578/2023).
In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso destituito di fondamento, per quanto appresso si dirà, diviene superfluo disporne la rinnovazione della notificazione.
Passando all’esame dei due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 356, 357 e 373 cod. proc. pen., 114 disp. attuaz, cod. proc. pen. e
186 cod. della strada; nonché <> controverso, e omessa motivazione.
9.1. Questi, in sintesi, per quel che ancora qui rileva, gli argomenti posti a sostegno delle doglianze:
-il verbale deve contenere, ab origine, l’avviso all’indagato di potersi fare assistere da un difensore di fiducia;
il verbale non può essere integrato solo successivamente di informazione non trascritte nell’immediatezza;
gli stessi agenti operanti, sentiti nel processo penale, avevano confermato la compilazione parziale, né avevano riferito alcunché in ordine all’asserito rifiuto dell’indagato di sottoporsi a una seconda misurazione;
-l’omissione dell’avviso di cui si è detto aveva determinato una nullità di tipo intermedio di ordine generale, ex art. 178, lett. c) e 180 cod. proc. civ.
10. Il complessivo asserto censorio si appalesa inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio di motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo perché l’art. 360 comma 1 n. 5 cpc non prevede più le censure sulla motivazione; quanto all’omesso esame, trattandosi di ‘ doppia conforme ‘ trova applicazione l’art. 348 ter ultimo comma cpc (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame).
Per il resto le censure sono infondate.
Il Tribunale ha affermato, con motivazione assorbente di ogni altra, che il verbale avrebbe dovuto essere impugnato con querela di falso, che non constava essere stata proposta, in relazione a entrambi profili evidenziati (rifiuto di ripetere il test e avviso della facoltà di potersi fare assistere da un difensore di fiducia). Inoltre, la pronuncia d’appello evidenzia che dal verbale constava che il
COGNOME presentava <>.
Soggiunge il Giudice dell’appello che di conforme avviso era andato quello penale, che, con sentenza del 24/6/2019, aveva condannato l’imputato.
Il ricorrente, in primo luogo, confonde la querela di falso prevista dagli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., con la denuncia in sede penale per il reato di falso, nelle sue varie configurazioni.
In secondo luogo, contesta inammissibilmente l’accertamento di fatto operato dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, confondendo, ancora una volta la disciplina penalistica con quella civilistica.
In terzo luogo, omette di censurare la ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza, secondo la quale la necessità dell’avviso viene meno laddove lo stato d’ebbrezza emerga ‘ ictu oculi’ dalla condizione fisica del controllato, evidente a ‘ quisque de populo ‘.
In definitiva, non può che confermarsi la valutazione giuridica espressa nella proposta di definizione anticipata, nei termini di cui appresso.
<>.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
Non può farsi luogo, invece, a statuizione sulle spese, e, di conseguenza, in ordine alla responsabilità aggravata, ai sensi del
terzo comma del citato art. 96, del pari previsto dall’art. 380 -bis., in assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione