Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 287 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 287 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 873-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 346/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 442/2018;
Oggetto
Assunzione
–
Procedure
riservate
–
Stato
disoccupazione –
Art. 19 d.lgs. n.
150/2015
ratione temporis
applicabile.
R.G.N.873/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Patti – che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME ad essere assunto dal Comune di Capo d’Orlando in esito alla procedura indetta dal predetto Comune con provvedimento di Giunta municipale n. 281 del 20.11.2014 e successivo provvedimento di rettifica n. 63 del 2015, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE all’a dozione di tutti gli atti necessari a procedere all’assunzione -rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal COGNOME.
La Corte territoriale, premesso che viene in rilievo la procedura di assunzione di quattro lavoratori appartenenti alle categorie protette ed iscritti negli elenchi di cui alla l. n. 68 del 1999, rigettava il ricorso di NOME COGNOME all’assunzione, avendo egli perso il diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento dei disabili, in ragione dell’espletamento di attività lavorativa, al tempo dello svolgimento della procedura.
Avverso detta decisione promuove ricorso, articolato in tre motivi, NOME COGNOME.
Resistono con controricorso NOME COGNOME ed il Comune di Capo d’Orlando.
NOME COGNOME deposita altresì memoria.
MOTIVI della DECISIONE
1. Con il primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione della l. n. 68 del 1999, della direttiva n. 1 del 2019, del d.p.c.m. del 13.1.2000, della circolare del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 34 del 23.12.2015.
Il ricorrente in cassazione, premesso che la procedura di assunzione per cui è causa è stata indetta ai sensi della l. n. 68 del 1999 ovvero con chiamata nominativa di quattro unità lavorative appartenenti alle categorie protette, rimarca come in dette pro cedure l’amministrazione non ha la possibilità di effettuare valutazione discrezionali (al più il giudizio dovendo essere formulato alla luce di valutazioni sorrette da discrezionalità tecnica), lamenta, quindi, l’erroneità dell’azione amministrativa che h a proceduto al riesame della graduatoria approvata con verbale n. 7 del 2016, con svolgimento illegittim o dell’attività accertativa dei requisiti richiesti.
NOME COGNOME sottolinea ancora che, potendo l’amministrazione fare esercizio della sola discrezionalità tecnica, escluso ogni potere autoritativo, non poteva valutare il possesso dei requisiti per il mantenimento della sua iscrizione nelle liste di collocamento e che, in ogni caso, lo stato di disoccupazione non era un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla procedura. Sottolinea che il RAGIONE_SOCIALE è l’unico abilitato alla verifica del possesso delle condizioni di accesso per le iscrizioni nelle categorie protette.
Nega, in una parola, che il Comune potesse verificare -utilizzando poteri accertativi e discrezionali -il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
Con la seconda censura è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2, 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999.
COGNOME evidenzia che, alla luce della documentazione prodotta nei giudizi di merito, non contestata dalle controparti, risulta che egli era regolarmente iscritto nelle liste di collocamento mirato a far data dal 31.12.2014, senza soluzione di continuità. Espone che l’Assessora to al RAGIONE_SOCIALE della Regione Sicilia ha accertato che dal 3.6.2015 al 30.6.2015 è stato assunto con contratto a termine a tempo pieno, con qualifica di portiere privato ed una retribuzione mensile pari ad € 864.00 , dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di Palermo e che il 1.7.2015 detto contratto si trasformava in contratto a tempo indeterminato, con cessazione del rapporto in data 10.2.2016 a seguito del licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente in cassazione rimarca che tale rapporto di RAGIONE_SOCIALE non avendo durata superiore a sei mesi per ciascun anno solare, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento mirato.
Conseguentemente, aggiunge, all’epoca della selezione egli doveva considerarsi in stato di disoccupazione, di modo che aveva quindi pieno titolo al mantenimento della posizione di inserimento nelle liste di collocamento dei disabili. Invoca a sostegno dell’assunto anche la normativa in tema di Nas.Pi. 3. Con il terzo ed ultimo mezzo è denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione.
Nel motivo è lamentato che la Corte territoriale è incorsa nel vizio di ultrapetizione, per aver posto al centro della decisione la questione dirimente del possesso o meno del titolo dell’iscrizione ( rectius della permanenza) nelle liste di
collocamento dei disabili, nonostante l’espletamento della prestazione lavorativa, questione giammai introdotta dall’appellante.
I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell’evidente connessione.
4.1. Per ragioni di ordine logico giova partire dalla terza censura.
Ebbene la Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza appellata) nel riassumere i motivi di appello, quanto al terzo mezzo di gravame, ricorda che con esso si ‘contesta l’assunto giudiziale secondo cui il procedimento di assunzione adottato dal Comune di Capo d’Orlando non presupporrebbe lo stato di disoccupazione quale elemento essenziale ‘.
Tanto basta al rigetto per infondatezza del terzo mezzo, a tanto aggiungendosi, in ogni caso, che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda solo l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche, come nel caso del vizio qui denunziato, le ragioni di fatto e di diritto assunte a sostegno della decisione (cfr. Cass. n. 1616 del 2021, rv. 660163-02).
4.2. Quanto ai restanti due motivi, il Collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Il nucleo della doglianza ruota attorno all’impossibilità per il Comune di Capo d’Orlando di procedere ad una rivalutazione della graduatoria approvata con verbale del 7.2016, escludendo il COGNOME, in quanto privo del requisito dello stato di disoccupazione.
E’ lamentato il ricorso da parte della RAGIONE_SOCIALE di poteri discrezionali ed autoritativi nella procedura selettiva in esame, poteri, si assume, non esercitabili.
L’esame della sentenza impugnata e d ello stesso motivo di ricorso rende però palese, a differenza di quanto dedotto nel mezzo, che il Comune non ha fatto ricorso ad alcun potere autoritativo, né ha esercitato alcun potere discrezionale nel caso di specie, limitandosi semplicemente a compiere una mera attività accertativa dei requisiti richiesti e, in particolare, dello stato di disoccupazione, presupposto indefettibile ai fini della partecipazione alla selezione.
Tanto basta al rigetto del primo mezzo, qui brevemente evidenziata l’inammissibilità della denunzia di violazione di legge di una circolare, nello specifico la n. 34 del 23.12.2015 del RAGIONE_SOCIALE, mero atto interno, come pure della direttiva n. 1 del 2019 contenente mere linee guida per le PP.AA.
Detto ultimo atto, si aggiunge, poi, è inoltre del tutto inconferente, essendo rivolto alla tutela delle persone disoccupate, che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, laddove, come meglio si dirà qui di seguito, nel caso di specie, ciò che è carente è proprio lo stato di disoccupazione.
Quanto, nello specifico al secondo mezzo le censure scontano, innanzi tutto, un difetto di confronto con il decisum.
COGNOME insiste che egli era regolarmente iscritto alle liste di collocamento e pertanto aveva diritto ad essere assunto in esito alla procedura, laddove la Corte territoriale nega, invece, il presupposto dello stato di disoccupazione, rilevante ai fini dell ‘assunzione.
Tale rilievo è già sia sufficiente ad escludere l’accoglimento del secondo mezzo.
Per completezza (anche in risposta alle ulteriori doglianze articolate nel primo mezzo), il Collegio dà conto -in ogni caso – della complessiva infondatezza delle censure, stante la carenza dello stato di disoccupazione, in capo al COGNOME, all’epoca dei fatti (con individuazione del periodo temporale rilevante a tal fine ad opera della Corte di appello).
L ‘art. 19 del d.lgs. n. 150/15, ratione temporis applicabile , prevede espressamente, infatti, che, ‘ lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato di durata fino a sei mesi’ , senza che alcun rilievo assuma ai fini predetti il livello di reddito.
Nella vigenza di detto corpus normativo, quindi, è stata eliminata la possibilità di acquisire/mantenere lo stato di disoccupazione e quindi l’iscrizione nelle liste per coloro che svolgevano attività lavorativa con un reddito annuo lordo non superiore a 8000 euro per RAGIONE_SOCIALE dipendente e non superiore a 4800 euro lordi per RAGIONE_SOCIALE autonomo.
E’ solo nel 2019, con il d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, conv. con modif. con la l. n. 26 del 28.3.2019, che sono stati reintrodotti i limiti di reddito ai fini predetti, sostanzialmente in conformità a quanto previsto per il periodo ante d.lgs. n. 150/15, ma tale disposizione non è ratione temporis applicabile.
Incontestata l’occupazione lavorativa del COGNOME, nei termini, anche temporali, innanzi ricordati, individuati dalla Corte Territoriale, senza che sul punto siano state sollevate doglianze, il dato temporale da assumere quale parametro di riferimento per la verifica del possesso dell’iscrizione nelle liste di collocamento, è allora la data del 5.2.2016, di
approvazione della graduatoria e contestuale richiesta di rilascio del nulla osta, a detta data il COGNOME non era disoccupato, essendogli stato irrogato il licenziamento solo successivamente in data 10.2.2016.
Conclusivamente, il ricorrente in cassazione non era più disoccupato all’epoca della procedura e non poteva quindi risultare vincitore di una selezione per la quale non aveva i requisiti di partecipazione.
Sul punto il Collegio rimarca anche l’erroneità della tesi interpretativa, insistita dal ricorrente in cassazione (sulla scorta della attestazione di perdurante iscrizione del COGNOME nelle liste ex l. n 68/99 rilasciata in data 8 settembre 2017 dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) , secondo cui, nella vigenza del dato normativo innanzi ricordato, lo stato di disoccupazione permane in capo a tutti coloro che, come il ricorrente, lavorano per periodi inferiori a sei mesi per ciascun anno solare.
Insomma, secondo la parte ricorrente in cassazione, ai fini della cancellazione dalle liste di disoccupazione, ogni lavoratore dovrebbe lavorare ogni anno solare più di sei mesi.
Detta ermeneusi, tuttavia, contrasta in primis con il dato letterale, oltre che con la ratio della disposizione.
La necessità del superamento dei sei mesi per ciascun anno solare è, infatti, un dato palesemente ultroneo, non contemplato nel testo legislativo e che falsa l’interpretazione del dato letterale in cui il riferimento ai sei mesi è inequivocabilmente collegato alla durata complessiva del rapporto di RAGIONE_SOCIALE.
Conclusivamente, breviter esclusa la possibilità di richiamo a disposizioni specificamente relative ad altri
istituti (ad es. la RAGIONE_SOCIALE), in ragione delle peculiarità della disciplina di settore qui all’esame, il ricorso va rigettato.
L’esito alternato dei giudizi di merito nonché la novità della questione consentono la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 4.12.2025.
La Presidente ( NOME COGNOME)