Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22889 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2023
O COGNOME NOME
sul ricorso iscritto al n. 19892/2022 R.G. proposto da:
, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentat difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresen e difeso da sé medesima, avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE
contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI DI
CASSAZIONE, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 23/2022 depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
P.E. NOME, La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 23/2022, ha confermato il provvedimento reso dal Tribunale per i minorenni di Lecce del 2020, con il quale si era dichiarato lo stato di adotta bili del minore nato nel ornissis con nomina dell’AVV_NOTAIO quale tutore dello stesso, stante la rilevata irrecuperabilità delle funzioni accuditive ed educative da parte di entrambi i genitori, SRAGIONE_SOCIALE e della nonna RAGIONE_SOCIALE
In particolare, i giudici di appello, nel respingere, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio disposta, in secondo grado, nel 2021, con supplemento peritale, i separati ricorsi proposti, da un lato dalla nonna NOME e, dall’altro lato, dai genitori del bambino, su parere contrario all’accoglimento degli appelli espresso dal Procuratore Generale (e il tutore provvisorio, che inizialmente aveva chiesto per la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità, con previsione di una forma di adozione c.d. mite, successivamente, all’esito della CTU, aveva concluso, nel 2019, per la conferma del provvedimento impugnato), hanno rilevato che: a) entrambi i genitori del piccolo NOME avevano sperimentato nell’infanzia e nell’adolescenza «stati di deprivazione affettiva e maltrattamenti, tanto da essere collocati in comunità» (lo rientrato in famiglia, mentre la S.S. vi era stato collocato per quattro anni, essendo poi NOME era cresciuta in «un
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2018, la C.V. , vista la sua disponibilità all’affidamento di S.D. ad altra famiglia e la sua discontinua presenza, era stata Firmato DEI: COGNOME NOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE 3 Ser ial#: 27e7b49e 80139e 7782656320188a 0992 Firmato Da: COGNOME NOME NOME NOME: RAGIONE_SOCIALE NO CA3 Ser ial#: 22267d48442a b41 9c9502c 38233aac Y Numero registro generale 19892/2022 Numero sezionale 35212023 Numero di rpccoltaderjerale 22889/2023 contesto istituzionalizzato, tra comunità ed esperienze in v ne Data pub icazione 27/07/2023 famiglie) ed avevano presentato un ritardo cognitivo seppure in forma moderata; b) separatisi i genitori, il piccolo’ NOME stat collocato con la madre presso una struttura di accoglienza, ma nel allontanata dalla comunità e il comportamento del minore era risultato caratterizzato da «iperattività e impulsività e da tendenza alla disregolazione» (relazione CEPSIA di Lecce del 30/5/2019); c) dalla CTU espletata, era emersa l’inidoneità genitoriale dello S.S. e della I C.V. I, dovendosi escludere che gli stessi «nel futuro prossimo,..possano recuperare capacità fondamentali esprimibili in una relazione di coppia genitoriale e consapevole, responsabile, condivisa, affidabile e di continuità», essendo risultati entrambi deficitari del possesso dei criteri minimi relativi alle capac genitoriali «con riguardo alla funzione di cura, protezione e tutela, alla funzione riflessiva, alla funzione organizzativa, alla funzione empatico-affettiva» ; d) la nonna NOME, pur essendosi opposta al percorso di adozione del minore, aveva «continuamente posto limiti oggettivi determinati dal proprio lavoro e soprattutto “da una situazione familiare disorganizzata e poco chiara”», così rivelandosi disponibile in concreto solo a svolgere «un ruolo vicario, di sostegno, di presenza», confidando in una ripresa dei genitori, risultata invece non percorribile in tempi compatibili con le esigenze di equilibrato sviluppo e crescita del minore; e) in sede d supplemento peritale (resosi necessario anche perché il minore, alla ricerca di una figura affettiva di riferimento, aveva iniziato manifestare segni di aggressività verso gli altri bambini e comunque perché il consulente non aveva escluso, nella prima relazione, la prospettiva di un’adozione c.d. mite), a seguito d ulteriori accertamenti consistiti, in particolare, in un nuov colloquio con la nonna NOME, unica tra i parenti biologici a potere Corte di Cassazione – copia non ufficiale 3 di 9
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esprimere una certa capacità accuditiva ed educativa uaei rpaitr2(P*1
in quattro colloqui con il piccolo NOME (di anni quattro, all’epoca), il consulente tecnico aveva rilevato che il minore «non ha un legame affettivo e significativo con i genitori biologici e con l nonna NOME», che lo stesso, in comunità dal primo anno di vita, aveva vissuto esperienze di accudimento discontinuo, di trascuratezza e di perdita e tale esposizione a «reiterate esperienze di rottura del legame affettivo primario» ha scatenato, nel bambino, reazioni di paura, essendo la preesistente situazione di vita per lui fonte di sofferenza e disagio, non essendosi, invec evidenziate nel bambino «forme di disagio al distacco dai parenti», mentre la nonna NOME, in sede di colloquio, «ha tenuto una posizione contraddittoria e in contrasto con quanto asserito in passato, sostenendo di essere stata fraintesa sulla disponibilità a prendersi cura del nipote», manifestando diffidenza verso i Servizi sociali (oltre che l’assoluta incapacità di controllo e di attenzi all’interesse del minore, non avendo rispettato, in sede di operazioni peritali, il divieto di incontro col nipote); f conseguenza, la situazione del minore, ormai lontano dalla famiglia d’origine dall’ingresso in comunità, avvenuto nel 2016, faceva emergere la necessità di un intervento rapido per evitargli ulteriori pregiudizi, in quanto «i tempi di crescita del minore ed il danno alla sua maturazione psichica provocato per il tempo già trascorso in attesa di un’acquisizione di competenze genitoriak solo attenuato dall’opera di assistenza e sostegno di terzo, escludono un’ulteriore attesa circa la riuscita o meno di eventuali tentativi di recupero di capacità genitoriale, di cui non vi è tuttora traccia in nessuno degli appellanti, in conformità delle valutazioni di incapacità rilevate», emergendo, anzi, che l’ambiente familiare «esporrebbe, dunque,
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a situazioni di inevitabile confusione, sovrapposizione di ruoli e compiti per fa presenza del padre, convivente con fa D.L.
e giudicato inidoneo, e .avvicinerebbe anche la RAGIONE_SOCIALE,
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anch’essa valutata come inidonea, creando uno stato o7 ultg ar t – pre..eoi pubblicazione 27/07/2023 irreversibile confusione nel minore», e doveva escludersi, nella «prospettiva dei minore», non degli adulti, di potersi dar luogo al mantenimento di una relazione con la famiglia di origine .
Avverso la suddetta pronuncia, COGNOME RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato 1’11/8/2022, affidato a quattro motivi, ne confronti dell’ AVV_NOTAIO , quale tutore del minore NOME.NOME (che resiste con controricorso, notificato il 15/9/22) e dil COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l, Ministero della Giustizia, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (che non svolgono difese).
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.11 ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.1,5,8,10,15 1.183/1984 relazione al principio di eccezionalità della adozione, alla mancata predisposizione di progetti a sostegno della funzione genitoriale e all’oNOME ascolto del minore, all’omessa considerazione del rapporto genitori-figlio, all’oNOME esame di fatti decisivi oggetto d discussione tra le parti, rappresentati dalle valutazioni espresse da servizi sociali interessati; b) con il secondo motivo la nullità de sentenza per motivazione apparente, in relazione alla valutazione degli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, e l’omes valutazione di fatti decisivi, riguardo al forte legame del minore con la madre e la nonna NOME ed alle relazioni dei servizi sociali, d tutore del minore e delle responsabili della Comunità che ospita il minore che avevano evidenziato i progressi dei genitori, soprattutto della madre; c) con il terzo motivo, la violazione di legge per mancata applicazione della adozione “mite”; d) con il quarto motivo, la violazione eio falsa applicazione, ex art.360 nn. 4 e c.p.c., degli artt.8 e 10 1.183/1984, per omessa nomina di un difensore di fiducia del minore diverso dal curatore dello stesso.
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2.La quarta censura, di rilievo pregiudiziale, è inammissi i le.
Assume il ricorrente che avrebbe dovuto essere differenziata la figura del tutore da quella del «difensore del bambino», mentre il tutore nominato, AVV_NOTAIO, non aveva provveduto alla nomina di un difensore del minore diverso da se stesso, «per scongiurare eventuali profili di incompatibilità» che poi sarebbero in effetti emersi, allorché il tutore aveva concluso in modo opposto alla tesi iniziale, favorevole al ricongiungimento familiare del minore., con conseguente nullità di tutti gli atti processuali.
Va precisato che, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la partecipazione del minore, necessaria fin dall fase iniziale del giudizio, richiede la nomina di un curatore special soltanto qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell’apertura del procedimento, ovvero nel caso in cui sussista un conflitto d’interessi tra il minore e suo rappresentante legale (Cass. 12290/2010).
Questa Corte (Cass. 16553/2010; Cass. 15363/2015) ha poi già chiarito che «nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell art. 86 cod. proc. civ., egl può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore».
Orbene, l’asserita incompatibilità in concreto tra interesse del minore e interesse del tutore non risulta essere stata eccepita ne giudizio di merito, essendo stata sollevata per la prima volta i questa sede di legittimità. La controricorrente ha espressamente rilevato che alcuna doglianza in ordine ad eventuali profili di incompatibilità tra il difensore ed il minore rappresentato era stata sollevata dagli appellanti.
Questa Corte (Cass. 7281/2010) ha affermato che «Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d’interessi tra minore
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e genitore è “in re psa”, per incompatibilità anche solo potenzia e ” uata pubbilcazione 27/07/2023 delle rispettive posizioni, il conflitto d’interessi tra minore e tut deve essere dedotto dal P.M. ovvero da uno dei soggetti indicati dall’art.10 della legge 28 marzo 2001, n.149, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l’interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d’incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processual compiuti in seguito ad una situazione non denunciata» (conf. Cass. 16553/2010; Cass. 16870/2010; Cass. 11420/2014).
3.Anche la seconda e la terza censura, con le quali si invoca un vizio motivazionale, per motivazione apparente, anche sulla soluzione della c.d. adozione mite, sono infondate.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e priva di illogicità o incoerenze.
Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) «fa motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivam ente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetic congetture».
In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c.. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente
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apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, occ a or p rendo u ta ubb icazione 27/07/2023 semmai vagliare se essa sia sorretta da vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c. o da violazioni di norme di diritto.
Nella specie, i fatti asseritamente omessi sono stati, invec attentamene esaminati dalla Corte d’appello, come sopra esposto in fatto.
4.La prima censura è inammissibile.
La sentenza impugnata ha dato pienamente conto delle ragioni per le quali tutte le risultanze processuali (le relazioni dei Servizi RAGIONE_SOCIALE e la consulenza tecnica) emergeva la profonda inadeguatezza dei genitori e della nonna NOME a svolgere, i primi, funzioni accuditive ed educative e, l’ultima, funzioni anche di aiuto e d sostegno del piccolo in questa fase delicata della sua crescita.
La Corte d’appello ha, in definitiva, affermato che la famiglia di origine non è una risorsa per il minore, la nonna NOME ha un atteggiamento negante e minimizzante e non ha rapporti significativi con il nipote.
Il giudizio motivato della Corte territoriale di inidoneità anche dell nonna NOME (la quale, peraltro, non ha impugnato la sentenza) a prendersi cura del nipote si è fondato pertanto su circostanze di fatto, non solo su congetture (la situazione endofamiliare, l’incapacità della stessa di affrontare e risolvere i problemi d genitori di I S.D. I, la mancanza di significativi rapporti con il nipote), e sulle osservazioni dirette del consulente tecnico d’uffic oltre che dei Servizi Sociali.
Peraltro, il ricorso, come eccepito dalla controricorrente, difett anche di specificità in quanto i documenti richiamati non sono ritrascritti né ne viene indicata la collocazione nel fascicolo, al di un riscontro di questo giudice di legittimità.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Numero sezionale 35212023 Le spese, in considerazione dell’oggetto del cont2r u y il ee or d eir,cc v,anno oita generale 22889/2023 integralmente compensate tra le parti . RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 27/0712023
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, sia omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffu del presente provvedimento.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.