Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34720 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34720 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11838/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa agli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 369/2018 depositata il 26/03/2018, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con cui era stata disattesa la domanda di NOME COGNOME di accertamento dell’illegittimità del recesso anticipato della RAGIONE_SOCIALE dal rapporto a tempo determinato intercorso tra le parti e, consequenzialmente, di accertamento del diritto del ricorrente alla stabilizzazione a tempo indeterminato;
quest’ultimo diritto era stato ingiustamente denegato – a dire del ricorrente -attraverso l’atto di annullamento della delibera di stabilizzazione, cui il datore di lavoro era addivenuto in ragione del fatto che, per effetto del menzionato recesso anticipato, sarebbe stato carente il requisito temporale del pregresso impiego, richiesto dalla normativa per tale stabilizzazione;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso della RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
con la memoria finale il difensore del ricorrente ha rappresentato l’intervenuto decesso del suo assistito ed ha depositato gli atti relativi ad una transazione intervenuta tra le parti, allorquando il COGNOME era ancora in vita;
con essa vi era stata stabilizzazione a tempo indeterminato, in forza anche di normativa successiva ed il ricorrente si era impegnato a rinunciare al ricorso per cassazione, come non aveva però più potuto fare, stante la sopravvenuta sua morte;
il collegio ritiene che, così come del resto rappresentato nella predetta difesa, l’intervenuta transazione e l’impegno alla rinuncia al ricorso per cassazione manifestino pienamente la perdita di interesse rispetto all’impugnativa, che va pertanto dichiarata inammissibile;
peraltro, le ragioni del decidere e l’assenza di un qualche contrario avviso manifestato dalla RAGIONE_SOCIALE giustificano pienamente la compensazione delle spese;
trattandosi di inammissibilità sopravvenuta non ricorrono neanche i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 03/10/2023.