Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto: procedura sospesa
Pubblico
impiego – stabilizzazione
di
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso 27766-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso la SEDE DI
RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8785/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11/04/2018 R.G.N. 1692/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME, con ricorso depositato il 29 marzo 2013 presso il Tribunale di Torre Annunziata, esponeva che: -aveva lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE con contratti a tempo determinato ed aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione disposta con legge della Regione Campania n. 1/2008; -era stata inclusa nell’elenco del ruolo sanitario, personale infermieristico, approvato con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC n. 36 del 10/7/2009 ed inclusa nell’elenco degli ammessi alla procedura di stabilizzazione, formato dall’RAGIONE_SOCIALE ed approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 722/2010; -aveva ricevuto telegramma in data 27/7/2010 e successiva nota prot. n. 5246 del 30/7/2010 con la quale la si convocava per il 3/8/2010 per la scelta ‘della decorrenza e della sede di assegnazione’ e le si chiedeva di presentare la documentazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto; -che era stata fissata la data per l’immissione in possesso per il giorno 16/9/2010; -aveva ricevuto successiva comunicazione della sospensione di tale immissione in possesso; -con decreti nn. 59 del 30/9/2010 e 62 del 22/10/2010 il Presidente della Regione Campania quale commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario aveva prima sospeso le procedure di assunzione e quindi disposto il blocco delle stesse.
Chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria collaboratore sanitario, profilo infermiere professionale.
Il Tribunale accoglieva la domanda sul rilievo che il divieto del commissario e i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE non potessero incidere su un diritto già perfezionato.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello in data 29/3/2013.
Successivamente al deposito del gravame, in data 19/2/2014, la COGNOME presentava altro ricorso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con il quale chiedeva il risarcimento del danno per il ritardo con cui era stata assunta nonché (nella prospettazione di cui al ricorso per cassazione) il riconoscimento dell’anzianità di servizio per i periodi di lavoro precario.
La domanda era accolta dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1148/2015.
La Corte territoriale, pronunciando sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 29/3/2013, esclusa l’inammissibilità dell’appello, lo accoglieva evidenziando che l’avvenuto inserimento in graduatoria e l’invio di un telegramma per la scelta della sede non valesse assolutamente a configurare un comportamento concludente dell’RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava che nessun contratto era stato sottoscritto e che pertanto legittime erano le successive, difformi, determinazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, in linea con le determinazioni commissariali.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1148/2015, intervenuta nelle more della pendenza del giudizio di appello, escludeva che potesse avere valenza decisiva riguardando altra e diversa domanda (risarcimento del danno da ritardo e illegittimità della reiterazione dei contratti a termine).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., esistenza di un giudicato, violazione
Pag.3
degli artt. 34, 336 e 295 cod. proc. civ., intervenuta acquiescenza, difetto di motivazione e omesso esame.
Sostiene che ha errato la Corte territoriale a ritenere non decisiva la sentenza n. 1148/2015, passata in giudicato.
Rileva che con tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE era stata condannata a procedere al reinquadramento ed alla ricostruzione di carriera della ricorrente, prendendo in considerazione ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti presso la medesima ASL con contratti di lavoro a tempo determinato; inoltre era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardo con cui la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato.
Assume che in quel giudizio l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto alcun riferimento alla pendenza dell’appello di cui all’altro giudizio né svolto difese rispetto alla pretesa risarcitoria, così adottando una condotta incompatibile con quella di tale giudizio di appello.
Sottolinea l’evidente incompatibilità sostanziale tra le due decisioni.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha interpretato quella sentenza ritenendo che riguardasse solo aspetti legati al ritardo della stabilizzazione ed ai pregressi contratti a termine (e relativo riconoscimento dell’anzianità).
La ricorrente, invece, assume che la domanda avesse riguardato anche altro (reinquadramento post assunzione a tempo indeterminato, ricostruzione carriera).
Tuttavia, di tale sentenza del Tribunale non è trascritto il contenuto né la stessa è allegata al ricorso per cassazione ovvero compiutamente localizzata.
Inoltre, è del tutto impropria la denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ. visto che, per quanto si evince dalla stessa memoria della ricorrente, la sentenza del Tribunale n. 1148/2015 non era neppure passata in giudicato essendo intervenuta, nelle more del presente giudizio di legittimità, la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1344/2020 con
Pag.4
cui, in parziale accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso l’indicata decisione n. 1148/2015, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ed invece confermata, nel resto, la pronuncia di primo grado. Tale ultima decisione di appello (depositata telematicamente in data 12/2/2024 dalla ricorrente) non risulta passata in giudicato e, dunque, non rileva ai fini della denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ.
In ogni caso, quanto a tale ultima decisione di appello, oltre a rimarcarsi che, in mancanza della trascrizione della sentenza di primo grado non è dato evincere con chiarezza l’oggetto della originaria domanda ed il rapporto di questa con quella oggetto della sentenza del Tribunale n. 1651/2017, tuttavia, per quanto si evince da detta sentenza di appello, le questioni oggetto di causa era quelle del danno derivato dal ritardo e del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dalla COGNOME nei periodi in cui la stessa aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato, entrambe non collidenti con l’oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione art. 434 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Riporta l’atto di appello e anche la sentenza del Tribunale.
Il motivo è infondato.
Dagli atti trascritti si evince che l’appello aveva censurato anche la ritenuta conclusione del contratto per non essere intervenuta la necessaria autorizzazione (cfr. ultime tre righe di pag. 16 del ricorso e le prime sei di pag. 17) ed affermato poi con chiarezza che la sospensione era avvenuta quando ancora i contratti non erano stati stipulati.
E tanto basta a superare la censura di inammissibilità dell’atto di gravame.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2, comma 2 bis , d.l. n. 125/2010 e dell’art. 81 della L. Regione Campania n. 1/2008, omesso esame di un punto decisivo della controversia e carente motivazione.
Assume, nella sostanza, che già con il decreto di nomina, emanato quando non sussistevano preclusioni o impedimenti alla costituzione del rapporto, doveva ritenersi sussistente il diritto alla stessa.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1326 cod. civ.
Sostiene che la stipula del contratto individuale non era indispensabile per far ritenere sussistente il diritto all’assunzione, emergendo quest’ultimo da tutto l’ iter procedimentale previsto per la stabilizzazione, concluso e perfezionato in tutti i suoi passaggi essenziali.
I rilievi di cui al terzo e al quarto motivo sono infondati come da Cass. n. 32448/2023 e da Cass. 21806/2023, Cass. n. 24864/2022 alle cui motivazioni ci si riporta ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
In tali precedenti è stato ritenuto che non si potesse ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario e dell’inserimento nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal Commissario ad acta per effettuare tale stabilizzazione e che la revoca della procedura di stabilizzazione era ancora possibile prima della sottoscrizione del contratto, impedita dalla accertata mancanza di copertura finanziaria.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 4 aprile 2024.