Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
Oggetto
COSTITUZIONE
RAPPORTO
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21678-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
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avverso la sentenza n. 284/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 319/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, controinteressata, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante ad essere collocato al primo posto nella graduatoria per la stabilizzazione, e conseguentemente ad essere assunto in luogo RAGIONE_SOCIALE COGNOME, e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a risarcirgli il danno consistito nel mancato percepimento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni a far data dal 31.12.2010, giorno RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonché nella mancata proroga del predetto contratto a termine.
Il COGNOME aveva fatto domanda di partecipazione alla selezione indetta dall’RAGIONE_SOCIALE per la stabilizzazione in ruolo di quanti avessero prestato attività lavorativa per la RAGIONE_SOCIALE o per enti regionali con contratti precari per almeno trenta mesi, anche non continuativi , svolti comunque tra l’1.1.20 02 ed il 18.8.2009, venendone inizialmente escluso per difetto di tale requisito, come tutti gli altri partecipanti, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che, prima ed unica in graduatoria, veniva assunta come funzionario tecnico agronomo. Solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘azione cautelare intentata innanzi al Tribunale di Cagliari, era stato inserito in graduatoria, ma in posizione non utile, come secondo, e ciò, a suo dire, era avvenuto illegittimamente in quanto la COGNOME non era in possesso del requisito dei trenta mesi
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di lavoro e comunque egli aveva preso servizio prima RAGIONE_SOCIALE stessa nell’ambito del rapporto insorto in virtù del contratto di collaborazione a termine concluso da entrambi con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di programmazione del 22.11.2006 da svolgersi presso RAGIONE_SOCIALE.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere l’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘istante intervenuta il 18.12.2020 per effetto RAGIONE_SOCIALEo scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria in questione e di dovere confermare l’esito del giudizio di primo grado, quanto al merito, sulla base, tuttavia, di una diversa motivazione, data dal possesso da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME di un titolo di preferenza, ovvero l’essere invalida civile, condizione obiettivamente sussistente prima RAGIONE_SOCIALE selezione perché certificata in data gennaio 2009 e, pertanto, sufficiente a legittimare la preferenza riconosciuta rispetto al COGNOME, non rilevando l’iscrizione alle liste del collocamento dei disabili, intervenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di partecipazione alla selezione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resist ono, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il COGNOME non svolge difesa alcuna.
Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 36 L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 2/2007 e 3 L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 2/2009 lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale
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per cui ai fini del computo dei trenta mesi di attività lavorativa quale requisito di accesso RAGIONE_SOCIALE selezione, per quanto riguarda il contratto concluso con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di programmazione del 22.11.2006, occorreva fare riferimento alla data di stipula del contratto, uguale per entrambi i candidati, il COGNOME e la COGNOME, e non alla data di effettivo inizio RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa che per COGNOME era precedente rispetto alla COGNOME.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente principale imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’RAGIONE_SOCIALE dal 31.12.2006 al 12.2.2007, svolto dal COGNOME nell’attesa RAGIONE_SOCIALE‘effettivo inizio del contratto concluso con il RAGIONE_SOCIALE programmazione il 22.11.2006, intervenuto il 13.2.2007, contratto che, ove valutato, avrebbe consentito di riconoscere al COGNOME un periodo di attività più lungo rispetto alla COGNOME, non potendo questa fruire di un analogo o altro periodo lavorativo ai fini del computo dei trenta mesi utili ai fini RAGIONE_SOCIALE selezione.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e 16 d.P.R. n. 487/1994 e 3 e 97 Cost., il ricorrente principale lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia resa dalla Corte territoriale per avere questa ritenuto sufficiente l’autocertificazione del titolo di preferenza all’atto RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda quando la normativa invocata impone, a pena di decadenza, la presentazione RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante il possesso dei titoli entro il termine perentorio di 15 giorni dalla prova orale, nella specie inosservata par non avere la COGNOME mai depositato il verbale di invalidità civile.
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Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. è prospettata per non avere la Corte territoriale, nel pronunciare in ordine alle spese di lite, considerato la ricorrenza di ragioni legittimanti la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, quali il potere il COGNOME vantare, ai fini RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE causa, ulteriori periodi di lavoro precario che la Corte ha valutato di dover ridurre in sede di giudizio e la reciproca soccombenza conseguente all’infondatezza del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE P inna, viceversa ritenuto assorbito e non valutato.
Dal canto suo, la ricorrente incidentale, con l’unico motivo proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 345, 437, 112, 414 e 420 c.p.c., deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione all’ error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non pronunciare sull’eccepita inammissibilità del dedotto fatto estintivo del diritto di precedenza, dato dall’intervenuta decadenza per mancato deposito dei relativi titoli, fatto dedotto soltanto in sede di appello e perciò, in quanto nuovo, non più deducibile.
I primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere entrambi volti a contestare il criterio di computo adottato dalla Corte territoriale ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica del requisito dei trenta mesi di attività lavorativa, possono essere qui trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Il primo motivo presenta profili di inammissibilità, perché non coglie pienamente la ratio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, fondata sostanzialmente sul contenuto del contratto individuale, che non prevedeva la presenza quotidiana né una immissione in servizio in senso tecnico e richiedeva unicamente che entro la scadenza del 30 giugno fossero effettuate 300 giornate di lavoro.
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Inoltre la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione del contratto di collaborazione a termine concluso da entrambi con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di programmazione il 22.11.2006, poiché il criterio seguito, consistente nella valorizzazione RAGIONE_SOCIALE data in cui è sorto il vincolo contrattuale anziché di quella in cui la prima prestazione è stata resa, risulta del tutto plausibile, atteso che il rapporto di lavoro autonomo si instaura con la stipula del contratto, restando indif ferenti, nell’ambito del periodo di efficacia del contratto, i tempi di realizzazione RAGIONE_SOCIALE commessa.
La statuizione resa dalla Corte territoriale, che resiste alla critica formulata con il primo motivo, giustifica l’ulteriore statuizione circa l’irrilevanza del periodo lavorativo svolto dal NOME dal 22.11.2006 al 12.2.2007, in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giacché detto contratto si colloca in sovrapposizione all’altro e, pertanto, in un arco temporale già preso in considerazione.
Inammissibile risulta il terzo motivo, non dando conto il ricorrente principale RAGIONE_SOCIALEe regole di produzione RAGIONE_SOCIALE documentazione indicate nel bando così sottraendosi all’onere di specificazione dei fatti di causa, ferma restando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura non trovando il d.P.R. n. 487/1994 applicazione al caso di specie, non trattandosi di concorsi pubblici ma di procedure di stabilizzazione, per le quali valgono invece i principi generali dettati in tema di autocertificazione dal d.P.R. n. 445/2000.
Infondato, di contro, si appalesa il quarto motivo, in quanto, con riguardo alla statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite, deve considerarsi che la soccombenza va determinata in relazione all’esito finale del giudizio sicché , qualora la domanda
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proposta sia stata rigettata, non può integrare soccombenza reciproca la ritenuta fondatezza di uno RAGIONE_SOCIALE argomenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda medesima se inidoneo a determinare l’accoglimento, sia pure parziale, RAGIONE_SOCIALE stessa. Q uanto alle spese del giudizio d’appello, è a dirsi come la Corte territoriale che ha statuito onerando l’odierno ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese di lite secondo il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, non fosse tenuta a valutare, secondo la soccombenza virtuale, l’impugnazi one incidentale, assorbita dal rigetto di quella principale.
Valgono, mutatis mutandis , i medesimi principi espressi da questa Corte con riferimento al giudizio di cassazione, in relazione al quale è consolidato l’orientamento secondo cui, qualora l’impugnazione incidentale venga ritenuta inefficace ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334, comma 2, c.p.c. o assorbita dal rigetto del ricorso principale, le spese vanno regolate in applicazione del principio di causalità e, pertanto, devono gravare sull’impugnante principale che ha determinato l’instaurazione del giudizio di impugnazione ( cfr. fra le tante Cass. n. 33733/2023).
Il ricorso principale va dunque rigettato, e ciò esime la Corte dall’esaminare il ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida, per ognuno, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 novembre
2025.
La Presidente NOME COGNOME