Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3345  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
la  Corte territoriale, richiamata la disciplina sulle supplenze del settore RAGIONE_SOCIALE, affermava che anche in tal ambito valevano i principi affermati dalla  giurisprudenza  eurounitaria  ed  interna  in  ordine  all’abuso  nella reiterazione dei contratti a termine e relativi rimedi risarcitori;
la  Corte  evidenziava  quindi  come  quelli  intercorsi  fossero  per  lo  più incarichi  annuali  su  posto  vacante  e  che,  scomputando  le  supplenze temporanee,  risultava  comunque  superato  il  termine  di  durata  di  36 mesi;
pertanto, rilevando come non vi fosse stato in favore dei docenti RAGIONE_SOCIALE alcun piano straordinario di assunzioni, non potendosi pertanto ravvisare alcuna  situazione  che  consentisse  di  ritenere  in  qualche  modo  sanato l’illecito della P.A., riconosceva il risarcimento, in applicazione dei criteri di cui all’art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, nella misura sopra detta;
2. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, con riferimento ai diritti risarcitori  rivendicati  da  NOME  COGNOME,  in  base  a  due  motivi, resistiti da controricorso del docente; le altre parti private sono rimaste intimate;
CONSIDERATO CHE
1.
il  primo  motivo  di  ricorso  adduce  l’omesso  esame  di  un  fatto  decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento al non essersi valutata l’intervenuta immissione in ruolo del COGNOME, evidenziata nelle difese svolte dal Ministero in appello con memoria del 16.4.2019, trattandosi di circostanza che, secondo i principi di diritto sanciti dalla  S.C., avrebbe comportato la sanatoria dell’abuso attraverso il conseguimento in forma specifica dell’utilità rivendicata;
il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., della Direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato a tale Direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 5, co. 4 -bis e dell’art. 10, co. 4 -bis del d. lgs. n. 368 del 2001, oltre che degli art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1, co. 95132 della legge n. 107 del 2015 e dell’art. 1175 c.c.;
con  la  censura  si  adduce  che  la  Corte  territoriale  non  avrebbe  potuto pronunciare alcuna condanna risarcitoria senza avere prima indagato la posizione del docente, sotto il profilo dell’ottenimento del posto di ruolo; 2.
il collegio ritiene che il ricorso sia complessivamente fondato;
2.1 non può essere infatti condiviso l’assunto della Corte territoriale secondo cui la mancanza di un piano straordinario di assunzioni per il personale
RAGIONE_SOCIALE sarebbe ostativo rispetto al ravvisare nell’assunzione in ruolo un fatto sanante per l’illegittima reiterazione di rapporto a tempo determinato;
infatti, già l’originaria Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 (punto 85) ha valorizzato  la  stabilizzazione  in  ruolo  anche  secondo  regole  diverse  ed antecedenti a quelle di cui alla c.d. buona scuola come circostanza tale da far venire meno il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, a meno della prova concreta di altri pregiudizi;
Cass. 3 luglio 2017, n. 16336 ha poi a propria volta esteso la regola sull’efficacia sanante della stabilizzazione anche ad altri settor i del pubblico RAGIONE_SOCIALE privatizzato, a riprova della valenza generale di essa; il quadro interpretativo si è poi definito con l’ulteriore principio per cui « nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico RAGIONE_SOCIALE privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale » (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 27 maggio 2021, n. 14815 ed altre di segno analogo);
2.2
per  quanto  riguarda  i  profili  di  fatto,  il  collegio  non  può  non  rilevare come l’avvenuta assunzione di ruolo sia circostanza pacifica tra le parti, come evidenziato anche nel controricorso e come non può non essere, trattandosi di dato obiettivo;
d’altra  parte,  essa  ha  la  potenziale  portata  di  un  fatto  idoneo  ad escludere, secondo i citati indirizzi giurisprudenziali, l’esistenza stessa di un pregiudizio ancora risarcibile nelle forme del c.d. danno eurounitario, integrando un’eccezione in senso lato, da indagare d’ufficio e dunque in
sé  sottratta  a  regimi  preclusivi,  senza  contare,  data  la  decisività  del punto,  il  potere-dovere  di  verificarne  anche  la  fondatezza  sul  piano istruttorio fruendo dei poteri di cui all’art. 437, co. 2, c.p.c.;
il  C ollegio ritiene dunque  che  la Corte d’Appello  avrebbe  dovuto prendere in considerazione quel fatto e verificarne la capacità satisfattiva  o  meno,  facendo  applicazione  dei  principi  di  diritto  sopra riepilogati al punto 2.1, il tutto in considerazione delle ragioni che hanno portato  all’immissione  in  ruolo  e  della  rilevanza  causale,  rispetto  ad esse, secondo il regime RAGIONE_SOCIALE, dei pregressi contratti a termine di cui si è accertata l’abusiva reiterazione;
2.3
tali  accertamenti  sono  mancati  e  per  le  ragioni  appena  dette  e  con riferimento  alla  posizione  del  COGNOME,  andranno  dunque  svolti  in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata;
3.
il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla Corte  d’Appello  di  Genova,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della