Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
la Corte territoriale, richiamata la disciplina sulle supplenze del settore AFAM, affermava che anche in tal ambito valevano i principi affermati dalla giurisprudenza eurounitaria ed interna in ordine all’abuso nella reiterazione dei contratti a termine e relativi rimedi risarcitori;
la Corte evidenziava quindi come quelli intercorsi fossero per lo più incarichi annuali su posto vacante e che, scomputando le supplenze temporanee, risultava comunque superato il termine di durata di 36 mesi;
pertanto, rilevando come non vi fosse stato in favore dei docenti AFAM alcun piano straordinario di assunzioni, non potendosi pertanto ravvisare alcuna situazione che consentisse di ritenere in qualche modo sanato l’illecito della P.A., riconosceva il risarcimento, in applicazione dei criteri di cui all’art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, nella misura sopra detta;
2. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, con riferimento ai diritti risarcitori rivendicati da NOME COGNOME in base a due motivi, resistiti da controricorso del docente; le altre parti private sono rimaste intimate;
CONSIDERATO CHE
1.
il primo motivo di ricorso adduce l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento al non essersi valutata l’intervenuta immissione in ruolo del COGNOME, evidenziata nelle difese svolte dal Ministero in appello con memoria del 16.4.2019, trattandosi di circostanza che, secondo i principi di diritto sanciti dalla S.C., avrebbe comportato la sanatoria dell’abuso attraverso il conseguimento in forma specifica dell’utilità rivendicata;
il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., della Direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato a tale Direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 5, co. 4 -bis e dell’art. 10, co. 4 -bis del d. lgs. n. 368 del 2001, oltre che degli art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1, co. 95132 della legge n. 107 del 2015 e dell’art. 1175 c.c.;
con la censura si adduce che la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciare alcuna condanna risarcitoria senza avere prima indagato la posizione del docente, sotto il profilo dell’ottenimento del posto di ruolo; 2.
il collegio ritiene che il ricorso sia complessivamente fondato;
2.1 non può essere infatti condiviso l’assunto della Corte territoriale secondo cui la mancanza di un piano straordinario di assunzioni per il personale
AFAM sarebbe ostativo rispetto al ravvisare nell’assunzione in ruolo un fatto sanante per l’illegittima reiterazione di rapporto a tempo determinato;
infatti, già l’originaria Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 (punto 85) ha valorizzato la stabilizzazione in ruolo anche secondo regole diverse ed antecedenti a quelle di cui alla c.d. buona scuola come circostanza tale da far venire meno il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, a meno della prova concreta di altri pregiudizi;
Cass. 3 luglio 2017, n. 16336 ha poi a propria volta esteso la regola sull’efficacia sanante della stabilizzazione anche ad altri settor i del pubblico impiego privatizzato, a riprova della valenza generale di essa; il quadro interpretativo si è poi definito con l’ulteriore principio per cui « nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale » (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 27 maggio 2021, n. 14815 ed altre di segno analogo);
2.2
per quanto riguarda i profili di fatto, il collegio non può non rilevare come l’avvenuta assunzione di ruolo sia circostanza pacifica tra le parti, come evidenziato anche nel controricorso e come non può non essere, trattandosi di dato obiettivo;
d’altra parte, essa ha la potenziale portata di un fatto idoneo ad escludere, secondo i citati indirizzi giurisprudenziali, l’esistenza stessa di un pregiudizio ancora risarcibile nelle forme del c.d. danno eurounitario, integrando un’eccezione in senso lato, da indagare d’ufficio e dunque in
sé sottratta a regimi preclusivi, senza contare, data la decisività del punto, il potere-dovere di verificarne anche la fondatezza sul piano istruttorio fruendo dei poteri di cui all’art. 437, co. 2, c.p.c.;
il C ollegio ritiene dunque che la Corte d’Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione quel fatto e verificarne la capacità satisfattiva o meno, facendo applicazione dei principi di diritto sopra riepilogati al punto 2.1, il tutto in considerazione delle ragioni che hanno portato all’immissione in ruolo e della rilevanza causale, rispetto ad esse, secondo il regime AFAM, dei pregressi contratti a termine di cui si è accertata l’abusiva reiterazione;
2.3
tali accertamenti sono mancati e per le ragioni appena dette e con riferimento alla posizione del COGNOME, andranno dunque svolti in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata;
3.
il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della