Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31418-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 191/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 1023/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 23 aprile 2018 la Corte d’Appello di Bologna chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna che, nella causa proposta da NOME COGNOME nei
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
confronti del Comune di Bologna, aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti e pronunciato a carico del Comune condanna al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in parziale riforma di detta decisione rigettava la domanda sancendo la legittimità dei contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive e l’infondatezza delle pretese risarcitorie;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto infondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per novità dell’eccezione sollevata dal Comune con il primo motivo di gravame relativa all’efficacia sanante della stabilizzazione, conseguita fruendo della riserva di posti a favore del personale precario prevista da concorso pubblico indetto nel 2007, e infondata la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione dell’istante, da considerarsi, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come idonea a garantire il ristoro del danno subito in conseguenza dell’abuso di contratti a termine;
-che per la cassazione di tale decisione ricorreva la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Bologna;
-che il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;
-che entrambe le parti avevano depositato memoria;
-che la causa, chiamata all’udienza del 12.9.2023, veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione concomitante con altre cause connesse per soggetti e oggetto;
-che, differita la trattazione all’odierna udienza, entrambe le parti hanno nuovamente depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 437 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’essere incorsa nell’ error in procedendo dato dall’avere ritenuto ammissibile l’eccezione, sollevata dal Comune solo in sede di gravame, fondata sull’intervenuta stabilizzazione della ricorrente;
-che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1, d.lgs. n. 368/2001, 36, d.lgs. n. 165/2001, 7 del contratto collettivo integrativo di amministrazione, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronuncia circa il carattere fittizio della causale sostitutiva posta a giustificazione dell’apposizione del termine ai contratti stipulati dal 20.4.2004 al 23.12.2005, eccepito tempestivamente già nel giudizio di primo grado;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento all’art. 14 delle preleggi in connessione con l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’applicazione dell’analogia, giungendo a parificare, al fine di estendere l’efficacia sanante della stabilizzazione affermata da questa Corte con riguardo al settore scolastico, fattispecie da ritenersi incomparabili, per rivestire la ricorrente, non il ruolo di insegnante, ma quello di operatrice ai servizi di prima infanzia gestiti dagli enti locali;
-che, con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, in connessione con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, lamentando, sotto il profilo del contrasto con il diritto comunitario, la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella misura in cui nega al lavoratore il risarcimento del danno c.d. comunitario a fronte della riconosciuta abusiva reiterazione dei contratti a termine per aver fruito di una astratta chance di stabilizzazione da ritenersi, in conformità con l’orientamento di questa Corte, inidonea a costituire adeguata misura riparatoria;
-che, nel quinto motivo, la violazione e fasa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in connessione con la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, in connessione con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, è prospettata in relazione all’essersi la Corte territoriale pronunciata nel senso del rigetto della pretesa risarcitoria, assumendo la ricorrenza della circostanza del superamento di un concorso riservato a favore del solo personale precario, non solo mai allegata e provata dal Comune nè, in difetto di allegazione, comprovabile in base al principio di non contestazione, ma in realtà insussistente, essendo vera soltanto l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato;
-che il primo motivo si rivela infondato;
-la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell’ordinamento eurounitario;
-si è dunque affermato che a tale eccezione in senso lato si applicano le relative regole di rito ed opera, pertanto, il principio secondo cui tale eccezione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 24286/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019 e Cass. n. 14755/2018);
-che, dal canto suo, il secondo motivo si rivela inammissibile perché la ricorrente, la quale asserisce che era stata eccepita anche la non veridicità della causale, non assolve agli oneri imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. e si limita a trascrivere nel ricorso il contenuto della memoria (peraltro tardiva) in grado d’appello ma nulla deduce sul ricorso introduttivo di primo grado e sulle ragioni per le quali l’illegittimità era stata domandata;
-che, di contro, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 14815/2021, Cass. n. 15240/2021 e Cass. 35369/2021 rese in fattispecie analoga), secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto
il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»;
-si tratta di principi ripresi e ribaditi anche dalla recente Cass. 35145/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
-che il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso vanno dunque accolti, con rigetto delle ulteriori censure, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità al principio di diritto qui enunciato, restando rimessa al giudice del rinvio l’esame ex novo dei fatti di causa e la pronunzia su tutte le eccezioni sollevate e non definite nelle precorse fasi del giudizio;
-al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo 2024