Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13292 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14796/2019 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale
COGNOME NOME, come da pec Registri giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE medesimo in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1791/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Catanzaro, depositata in data 18.01.2019, N.R.G. 1919/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato in favore di NOME COGNOME e lo ha liquidato in 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto per quanto di ragione il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso tale sentenza, ed ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME.
La Corte territoriale ha evidenziato che il COGNOME era stato stabilizzato con decorrenza dal 1.9.2016 ed ha ritenuto che la suddetta stabilizzazione costituisse misura sufficiente a sanzionare l’abuso; non ha inoltre rinvenuto specifiche e circostanziate allegazioni in ordine a pretese risarcitorie di danni diversi da quelli scaturenti dall’abuso del precariato e ristorati dall’immissione in ruolo (pretese, queste, nemmeno avanzate dall’appellato).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso prospettando tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112, 416 e 437 cod. proc civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce che la stabilizzazione, quale fatto impeditivo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria, è ultroneo rispetto al thema decidendum , e lamenta il rilievo attribuito ad un’eccezione non rilevabile d’ufficio e non sollevata nel giudizio di primo grado.
Evidenzia che la prima stabilizzazione era stata dichiarata nulla a seguito di una pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, mentre la seconda è intervenuta solo in data 1.9.2016, e dunque dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, avvenuta in data 3.5.2016.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 416 e 437 cod. proc civ. per violazione del divieto di ‘ nova ‘ in appello.
Deduce che la sentenza di primo grado è stata riformata in ragione di fatti posteriori alla decisione appellata, che il primo giudice non poteva pertanto considerare.
Lamenta la violazione delle ordinarie regole del contraddittorio processuale, tornando a sostenere che nel giudizio di primo grado il COGNOME non aveva rilevato l’esistenza di elementi alternativi di soddisfazione RAGIONE_SOCIALE sua pretesa.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 519 RAGIONE_SOCIALE legge n. 596/2006,
RAGIONE_SOCIALE clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 28.6.1999 n. 1999/70/CE.
Deduce che la stabilizzazione è avvenuta in base al DPCM 6.3.2015, che ha previsto una vera e propria procedura concorsuale, con una riserva di posti del 50% in favore dei dipendenti a tempo determinato in servizio da almeno tre anni.
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.
Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la stabilizzazione del maggio 2010 caducata con deliberazioni nn. 1257 e 1299 del 2012 era già entrata nel thema decidendum fin dal giudizio di primo grado .
Inoltre dal verbale di udienza del 13.10.2015 indicato nel controricorso, allegato al medesimo e trascritto nella parte che qui rileva, risulta che a tale udienza il procuratore del ricorrente aveva fatto riferimento al concorso riservato al personale, evidenziando che l’eventuale assunzione del COGNOME all’esito di tale concorso avrebbe fatto venire meno il suo interesse a coltivare il giudizio.
Deve pertanto rilevarsi che la questione RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione in forza di un eventuale provvedimento successivo era stata portata all’attenzione del giudice di primo grado.
5. Il terzo motivo è fondato.
Questa Corte ha infatti chiarito, e il principio è stato recentemente ribadito (Cass. n. 35145/2023) che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (v. Cass. n. 14815/2021).
Si è infatti evidenziato che il principio RAGIONE_SOCIALE inidoneità di una procedura concorsuale per l’immissione in ruolo a sanzionare l’abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l’amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell’abusiva successione di detti contratti; in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente (remoto) RAGIONE_SOCIALE assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari RAGIONE_SOCIALE scuola.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha valorizzato la ‘stabilizzazione’ del ricorrente, senza precisare le modalità e le condizioni dell’assunzione del COGNOME, né le disposizioni in forza delle quali è stata effettuata.
RAGIONE_SOCIALE nel controricorso ha dedotto che la stabilizzazione del COGNOME è avvenuta in forza del d.P.C.M. 6.3.2015, evidenziando che tale decreto ha richiamato l’art. 1, comma 565, RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/2006 .
Orbene, l’art. 2 del suddetto d.P.C.M. così prevede: ‘ 1 . Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1. 2. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, cosi’ come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. 3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento. ‘.
Ancorché il decreto (‘Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità’) contenga nelle premesse il richiamo alla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del RAGIONE_SOCIALE recante ‘Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato’ , va rilevato che l’art. 2 si limita a prevedere una riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007, e dunque una mera agevolazione, senza alcun automatismo nell’assunzione.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto l ‘ immissione in ruolo del COGNOME, pacificamente avvenuta in data 1.9.2016 in forza del D.P.C.M. del 5.3.2016, idonea a sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, non si è dunque attenuta ai principi enunciati da questa Corte e va pertanto cassata.
In conclusione, va accolto il terzo motivo e vanno rigettati primi due; la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità , alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione .
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i primi due; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2024.