Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27243 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
Oggetto
REITERAZIONE
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
RISARCIMENTO DANNI
INCIDENZA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
R.G.N. 16432/2023 Cron. Rep. Ud. 01/07/2025 CC
sul ricorso 16432-2023 proposto da:
ALLETTO COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96/2023 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 381/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha liquidato in favore di ciascun odierno ricorrente il risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 32 della legge 183/2010 in considerazione dell’abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Palermo ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado affermando, per quel che interessa, la piena satisfattività della stabilizzazione intervenuta dopo l’approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e la conseguente attivazione della procedura di reclutamento speciale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, dell’art. 3 l.r. n. 27/216, come modificata da l.r. n. 8/2018 e art. 22 l.r. n. 1/2019 e l. r. n. 9/2020. Ha in particolare ritenuto la predetta misura della stabilizzazione ‘misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le
conseguenze dell’asserita violazione del diritto dell’UE in quanto ha consentito ai lavoratori di conseguire il bene della vita per il quale avevano agito in giudizio, sicché tale misura impone di escludere la presunzione che sta alla base del riconoscimento del cosiddetto danno comunitario che è l’unica pretesa risarcitoria azionata dai lavoratori medesimi’.
Ad avviso della corte distrettuale la procedura volta all’assunzione si è svolta con avviso di selezione pubblica per titoli per la stabilizzazione del personale precario, ossia proprio di quel personale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo determinato oggetto di proroga di cui all’art 30 della L.r. n. 5/2014 in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall’art 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all’esterno, ma di una selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione tramite concorso per soli titoli riservata esclusivamente al personale ex Lsu.
Hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori come meglio indicati in epigrafe assistito da quattro motivi cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -violazione dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 come interpretato dalle SS.UU. 5072/2006 e dalla sentenza Rossato della CGUE del 8.5.19 (in causa c-494/17). Ora, nella specie, la stabilizzazione di che trattasi non è assolutamente avvenuta con modalità di certezza e con un automatismo precedentemente previste, posto che le leggi siciliane e, a ben vedere, la stessa legge Madia prevedono la possibilità degli enti abusanti di procedere alla stabilizzazione,
ma non la impongono, sicché la trasformazione del rapporto di cui è causa non è stata né incerta, né imprevedibile, né aleatoria, tanto che, infatti, è avvenuta dopo oltre 15 anni dal suo inizio e solo dopo la condanna al risarcimento da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per insanabile contraddizione e violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. La Corte di merito ha erroneamente negato il diritto al risarcimento del danno in ragione dell’avvenuta stabilizzazione che, dapprima, viene riferita come avvenuta ai sensi dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. 75/2001 (sentenza impugnata, pag. 9, ultimo capoverso), mentre successivamente (pag. 10, primo capoverso), si riferisce contraddittoriamente a quella di cui all’art. 20 c. 2 del d.lgs. n.75/2017.
Testualmente la corte territoriale afferma: «Contrariamente a quanto mostrano di ritenere gli appellati, la procedura volta all’assunzione, di cui si discute, si è svolta con avviso di selezione pubblica per titoli ‘per la stabilizzazione del personale pre cario’ ossia proprio di quel personale come gli originari ricorrenti – in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, con contratto a tempo determinato oggetto di proroga di cui all’art.30 della L.R. n.5/2014, in possesso di tutti i requis iti espressamente previsti dall’art. 20 c. 2 del d.lgs. n.75/2017».
Tale riferimento a due diverse procedure antitetiche non può che comportare una evidente contraddittorietà motivazionale dell’impianto argomentativo della pronuncia impugnata.
Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il giudice di merito avrebbe limitato la sua valutazione al mero fatto della avvenuta stabilizzazione, mentre invece questa circostanza è necessariamente legata a molteplici condizioni che avrebbero dovuto essere verificate (esempio, appunto, l’utilizzo del comma 1 o 2 dell’art. 20, d.lgs. 75/2017), soprattutto in considerazione che queste erano state tempestivamente portate alla sua attenzione nella memoria di costituzione dagli attuali ricorrenti.
Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia sotto altro profilo la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 come interpretato dalle SS.UU. 5072/2006 e dalla sentenza Rossato della CGUE del 8.5.19 (in causa c-494/17).
La procedura di stabilizzazione avviata ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 ha comportato la sottoposizione di tutti i ricorrenti ad uno specifico esame dei titoli posseduti e solo per l’emergenza epidemiologica dal Covid 19 gli stessi non sono stati oggetto di una procedura concorsuale vera e propria.
Le altre modalità che hanno caratterizzato la procedura sono state viceversa mutuate da una procedura concorsuale, la quale, infatti, è stata oggetto di regolare pubblicazione sull’albo RAGIONE_SOCIALE, ha comportato l’esclusione di soggetti che non erano idonei alla stabilizzazione e che pur operavano all’interno del RAGIONE_SOCIALE e dai contratti individuali, dove si prevede il patto di prova della durata di un bimestre.
Conseguentemente, le assunzioni di che trattasi: – sono state effettuate ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge Madia; -sono avvenute con un concorso riservato; -previa pubblicazione dello stesso; – a seguito del quale è stata stilata una apposita graduatoria nella quale sono stati inseriti gli idonei. Tali profili escludono la configurabilità di una
stabilizzazione idonea a comportare il mancato riconoscimento del danno c.d. comunitario, per mancanza di qualsivoglia automatismo connesso ai pregressi rapporti di lavoro a termine.
I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione e sono fondati (vedi Cass. 35735/2022, Cass. 15240/2021, Cass. n. 14815/2021 oltre che la più recente Cass. n. 10414/2025 che, proprio con riguardo ad una procedura ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2012, ha ritenuto infondata la pretesa datoriale di ritenere sanato l’abuso ).
Questa Corte ha già indicato le condizioni che devono ricorrere affinché l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico successivamente alla reiterazione di rapporti a termine, possa essere equiparata alla conversione e ritenuta misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia.
In particolare, Cass. n. 14815/2021 cit. ha affermato che «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale,
ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine».
A ll’enunciazione del principio di diritto nei termini sopra trascritti questa Corte è pervenuta dopo avere evidenziato, in motivazione, che il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l’instaura zione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata» dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, è stato escluso che l’indizione di un concorso riservato agli assunti a tempo determinato, totalmente o per una quota, possa essere ritenuta misura idonea a sanzionare l’abuso, atteso che in tal caso «l’abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola».
Si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest’ultima avvenga «per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico in virtù dell’avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519».
I richiamati principi, qui ribaditi, a maggior ragione valgono ad escludere che possa essere ravvisato il nesso di derivazione causale, inteso nei termini sopra precisati, fra reiterazione del contratto a termine e assunzione qualora, come nella fattispecie, il reclutamento avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorchè interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (nel medesimo senso v. anche Cass. 14815/2021 cit.).
In detta ipotesi, infatti, oltre a fare difetto la necessaria finalizzazione della procedura alla stabilizzazione del personale precario, l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento della prova idoneativa, sicché si è in presenza di un’instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, agevolata ma non determinata dalla reiterazione del contratto a termine.
In via conclusiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 01 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME