Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
Oggetto:
Pubblico impiego
–
procedura sospesa
di
stabilizzazione
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso 27769-2018 proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso la SEDE DI
RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8451/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 894/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, con ricorso depositato l’8 novembre 2011 presso il Tribunale di Torre Annunziata, esponeva che: -aveva lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE con contratti a tempo determinato ed aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione disposta con legge della Regione Campania n. 1/2008; -era stata inclusa nell’elenco del ruolo sanitario, personale infermieristico, approvato con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC n. 36 del 10/7/2009 ed inclusa nell’elenco degli ammessi alla procedura di stabilizzazione, formato dall’RAGIONE_SOCIALE ed approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 722/2010; -era stata convocata per il 2/8/2010 per la scelta ‘della decorrenza e della sede di assegnazione’ con comunicazione del suo inserimento nella graduatoria per la stabilizzazione del personale precario; -che era stata fissata la data per l’immissione in possesso per il giorno 16/9/2010; -aveva ricevuto successiva comunicazione della sospensione di tale immissione in possesso; -con decreti nn. 59 del 30/9/2010 e 62 del 22/10/2010 il Presidente della Regione Campania quale commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario aveva prima sospeso le procedure di assunzione e quindi disposto il blocco delle stesse.
Chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria collaboratore sanitario, profilo infermiere professionale.
Il Tribunale accoglieva la domanda sul rilievo che il divieto del commissario e i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE non potessero incidere su un diritto già perfezionato.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello in data 22/2/2013.
Successivamente al deposito del gravame, in data 4/2/2015, la NOME RAGIONE_SOCIALE presentava altro ricorso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con il quale chiedeva il risarcimento del danno per il ritardo con cui era stata assunta.
La domanda era accolta dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1651/2015, passata in giudicato per mancanza di impugnativa.
Con altro e successivo ricorso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata del 20/10/2015 la RAGIONE_SOCIALE chiedeva il riconoscimento dell’anzianità di servizio per i periodi di lavoro precario.
Anche tale domanda era accolta dal Tribunale con sentenza n. 1473/2016.
La Corte territoriale, pronunciando sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 22/2/2013, esclusa l’inammissibilità dell’appello lo accoglieva evidenziando che l’avvenuto inserimento in graduatoria e l’invio di un telegramma per la scelta della sede non valesse assolutamente a configurare un comportamento concludente dell’RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava che nessun contratto era stato sottoscritto e che pertanto legittime erano le successive, difformi, determinazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, in linea con le determinazioni commissariali.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1651/2015, intervenuta nelle more della pendenza del giudizio di appello e della quale risultava attestato il passaggio in giudicato, escludeva che potesse avere valenza decisiva riguardando altra e diversa domanda (risarcimento del danno da ritardo e illegittimità della reiterazione dei contratti a termine).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., esistenza di un giudicato, violazione
degli artt. 34, 336 e 295 cod. proc. civ., intervenuta acquiescenza, difetto di motivazione e omesso esame.
Sostiene che ha errato la Corte territoriale a ritenere non decisive le sentenze n. 1651/2015, passata in giudicato e n. 1473/2016 che si pongono in contrasto con la decisione di rigetto della domanda proposta nel presente giudizio.
Rileva, in particolare, che con la seconda di dette sentenze l’RAGIONE_SOCIALE era stata condannata a procedere al reinquadramento ed alla ricostruzione di carriera della ricorrente, prendendo in considerazione ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti presso la medesima ASL con contratti di lavoro a tempo determinato; inoltre, con la prima sentenza, era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardo con cui la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato.
Assume che in quei giudizi l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto alcun riferimento alla pendenza dell’appello di cui all’altro giudizio né svolto difese rispetto alla pretesa risarcitoria, così adottando una condotta incompatibile con quella di tale giudizio di appello.
Sottolinea l’evidente incompatibilità sostanziale tra le decisioni.
Il motivo è inammissibile.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1651/2017, la Corte d’appello, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato della stessa, la ha interpretata ritenendo che riguardasse solo aspetti legati al ritardo della stabilizzazione.
Quanto alla sentenza n. 1473/2016 asseritamente riguardante il reinquadramento post assunzione a tempo indeterminato e la ricostruzione carriera, la ricorrente non ne ha trascritto il contenuto né la stessa è allegata al ricorso per cassazione ovvero compiutamente localizzata.
Inoltre, riguardo a tale sentenza, è del tutto impropria la denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ. visto che, per quanto si evince dalla stessa memoria della ricorrente, la sentenza del Tribunale n. 1473/2016
non era neppure passata in giudicato essendo intervenuta, solo nelle more del presente giudizio, la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2539/2021 del 17/6/2021 con cui la prima è stata confermata.
Quanto a tale ultima decisione di appello (depositata telematicamente in data 12/2/2024 dalla ricorrente con attestazione del suo passaggio in giudicato), oltre a rimarcarsi che, in mancanza della trascrizione della sentenza di primo grado non è dato evincere con chiarezza l’oggetto della originaria domanda ed il rapporto di questa con quella oggetto della sentenza del Tribunale n. 1651/2017, tuttavia, per quanto si evince da detta sentenza di appello, le questioni oggetto di causa era quelle del ritardo da stabilizzazione e del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dalla RAGIONE_SOCIALE nei periodi in cui la stessa aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato, entrambe non collidenti con l’oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione art. 434 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Riporta l’atto di appello e anche la sentenza del Tribunale.
Il motivo è infondato.
Dagli atti trascritti si evince che l’appello aveva censurato anche la ritenuta conclusione del contratto per non essere intervenuta la necessaria autorizzazione (cfr. primo e secondo cpv. di pag. 16 del ricorso) ed affermato poi con chiarezza che la sospensione era avvenuta quando ancora i contratti non erano stati stipulati.
E tanto basta a superare la censura di inammissibilità dell’atto di gravame.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 125/2010 e dell’art. 81 della L. Regionale Campania n. 1/2008, omesso esame di un punto decisivo della controversia e carente motivazione.
Si sostiene, nella sostanza, che già con il decreto di nomina, emanato quando non sussistevano preclusioni o impedimenti alla costituzione del rapporto, doveva ritenersi sussistente il diritto alla stessa.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1326 cod. civ.
Sostiene che la stipula del contratto individuale non era indispensabile per far ritenere sussistente il diritto all’assunzione, emergendo quest’ultimo da tutto l’ iter procedimentale previsto per la stabilizzazione, concluso e perfezionato in tutti i suoi passaggi essenziali.
I rilievi di cui al terzo e al quarto motivo sono infondati come da Cass. n. 32448/2023, da Cass. 21806/2023 e da Cass. n. 24864/2022 alle cui motivazioni ci si riporta ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
In tali precedenti è stato ritenuto che non si potesse ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario e dell’inserimento nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal Commissario ad acta per effettuare tale stabilizzazione e che la revoca della procedura di stabilizzazione era ancora possibile prima della sottoscrizione del contratto, impedita dalla accertata mancanza di copertura finanziaria.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 4 aprile 2024.