Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora qui rileva, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), volta RAGIONE_SOCIALE costituzione di un rapporto a tempo indeterminato nella categoria di collaboratore sanitario, profilo fisioterapista, in conseguenza del suo inserimento nelle liste del personale da stabilizzare e RAGIONE_SOCIALEa ricezione di telegramma finalizzato RAGIONE_SOCIALE scelta RAGIONE_SOCIALEa sede e al deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione utile all’assunzione.
La Corte territoriale rilevava che la Regione Campania era stata commissariata nel settore RAGIONE_SOCIALEa sanità e che il Consiglio dei Ministri aveva nominato il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale.
Evidenziava che nell’ambito del risanamento, il commissario doveva dare attuazione al RAGIONE_SOCIALE di rientro dal disavanzo, che al punto 5 aveva prescritto un intervento volto RAGIONE_SOCIALE razionalizzazione e al contenimento RAGIONE_SOCIALEe spese per il personale con particolare riferimento al blocco del turn over (comprensivo di tutte le forme di lavoro, comprese quelle interinali).
Non condivideva le statuizioni del giudice di prime cure in ordine RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con poteri anche in ordine RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione dei precari, considerato che il Commissario ad acta aveva decretato che la conversione dei rapporti a tempo determinato poteva essere effettuata dai Direttori Generali e dai Commissari Straordinari solo dopo la rigorosa verifica dei requisiti previsti dRAGIONE_SOCIALE L.R. n. 81/2008 e dopo l’invio RAGIONE_SOCIALEa necessaria e idonea documentazione RAGIONE_SOCIALE struttura commissariale ai fini RAGIONE_SOCIALEa
preventiva autorizzazione (pena la sospensione dall’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE o di Commissario Straordinario).
Precisava che l’assessorato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania aveva funzioni residuali rispetto a quelle individuate in capo al Commissario ad acta con la delibera istitutiva e non aveva alcun potere in ordine al piano di rientro e RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione dei precari.
Aggiungeva che la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa delibera in ordine RAGIONE_SOCIALE richiesta di autorizzazione a firma del dirigente del settore, e non RAGIONE_SOCIALE‘assessore, non poteva essere considerata equipollente RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione puntuale e specifica del Commissario ad acta , a seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica dei requisiti.
Riteneva dirimente l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione specifica del Commissario ad acta per il piano di rientro, evidenziando che nessuna stabilizzazione poteva essere effettuata dal Direttore RAGIONE_SOCIALE; ha pertanto considerato legittimo il rifiuto l’operato del direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. appellante, che aveva rifiutato la conversione del contratto a tempo determinato.
Precisava che l’invito a presentare la documentazione per l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘assunzione non comportava un impegno all’assunzione, e che non vincolava il Commissario ad acta, che non aveva scritto nulla in proposito.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorente denuncia la violazione de ll’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata, senza la benché minima motivazione, ha erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, nel quale la RAGIONE_SOCIALE si era limitata a riprodurre pedissequamente le medesime argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza muovere alcun rilievo critico al percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure e
senza individuare un percorso logico alternativo rispetto a quello del primo giudice, così violando il canone RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEe doglianze.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia la violazione de ll’art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dRAGIONE_SOCIALE legge n. 222/2007, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 e ai decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009; omesso esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e carenza di motivazione.
Addebita RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione del personale precario dovesse essere rilasciata unicamente dal Commissario ad acta .
Evidenzia che sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni contenute nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, ai decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009 e, il Commissario ad acta era affiancato da una Struttura Commissariale di Supporto, individuata dallo stesso Commissario nell’RAGIONE_SOCIALE e che il nulla osta regionale era stato legittimamente rilasciato dall’AVV_NOTAIO, nella qualità di Respon sabile del Settore Gestione Ruolo Personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con attività direttamente imputabile e riferibile RAGIONE_SOCIALE Struttura Commissariale.
Sostiene che in forza RAGIONE_SOCIALEe previsioni contenute nel decreto n. 22 del 26.3.2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010, l’autorizzazione non doveva essere rilasciata direttamente dal Commissario ad acta o su sua espressa delega, ma dRAGIONE_SOCIALE Struttura commissariale.
Aggiunge che l’AVV_NOTAIO, nella qualità di Responsabile del Settore Gestione Ruolo Personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva emanato sia il decreto dirigenziale n. 66 del 27.5.2009, con cui la COGNOME era stata erroneamente ammessa RAGIONE_SOCIALE procedura di stabilizzazione per il profilo Operatore Professionale sanitario, sia il decreto dirigenziale n. 132 del 4.8.2010, con cui
era stato corretto tale errore e la RAGIONE_SOCIALE era stata inserita nell’elenco dei Collaboratori Professionali sanitari, profilo personale RAGIONE_SOCIALEa riabilitazione -Fisioterapista.
Evidenzia che in forza RAGIONE_SOCIALEe previsioni contenute nell’art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dRAGIONE_SOCIALE legge n. 222/2007, la nomina del Commissario ad acta non ha comportato la decadenza RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria regionale e degli organi regionali; precisa che in base a tale normativa, il Commissario ad acta non prende il posto RAGIONE_SOCIALE‘organo commissariato, ma si sostituisce ad esso per l’emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività avvalendosi i via ordinaria RAGIONE_SOCIALEa struttura amministrativa de ll’ente o RAGIONE_SOCIALE‘organo da sostituire.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la violazione degli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 125/2010, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 L.R. Camania n. 1/2008, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; omesso esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e carenza di motivazione.
Censura la sentenza impugnata sostenendo che sia stata occasionata da un’erronea ricostruzione dei fatti ed adottata in aperta violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa indicata in rubrica.
Rileva che era stata proprio la legge regionale ad avviare la procedura di stabilizzazione prevista dRAGIONE_SOCIALE legge n. 296/2006 e l’istanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (utilmente collocata nella graduatoria regionale) RAGIONE_SOCIALE ASL era conforme a quanto previsto dall’art. 81 RAGIONE_SOCIALEa L.R. Campania n. 1/2008;
Evidenzia che la Regione Campania, con nota del 7.7.2010 aveva rilasciato ‘nulla osta’ e parere favorevole RAGIONE_SOCIALE suddetta assunzione , che nelle comunicazioni rimesse RAGIONE_SOCIALE ricorrente dopo il nulla osta regionale di cui RAGIONE_SOCIALE suddetta nota, la RAGIONE_SOCIALE non aveva subordinato l’assunzione anche RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del contratto, e che i decreti nn. 59 e 62 del Commissario ad acta (che avevano rispettivamente sospeso il decreto n. 22 del 26.3.2010 e disposto il divieto automatico e assoluto alle aziende sanitarie RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale fino al 31.12.2011) erano stati emanati nelle date del 30.9.2010 e del 22.10.2010 (e dunque in epoca successiva sia al 3.8.2010, data in cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato comunicato l’invito a presentare i documenti , che al
4.8.2010, data in cui era stato corretto l’errore ed era stato adottato il decreto di inserimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nell’elenco dei Collaboratori professionali sanitari, personale RAGIONE_SOCIALEa riabilitazione, Profilo fisioterapista).
Sostiene che il contratto di assunzione aveva fatto maturare il diritto all’immissione in ruolo; assume la ricorrente che RAGIONE_SOCIALE data de i decreti che avevano bloccato assunzioni il contratto di lavoro tra le parti si era già perfezionato per fatti concludenti.
4. Il primo motivo è infondato.
Non sussiste l’omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente risposto RAGIONE_SOCIALE eccezione sollevata sul punto nel giudizio di gravame (ha in particolare rilevato che il ricorso in appello contiene le parti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e i motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e rispetta dunque i dettami RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 cod. proc. civ.).
Inoltre, nel ricorso è stato trascritto l’atto di appello che, a differenza di quanto dedotto dRAGIONE_SOCIALE parte ricorrente in cassazione, contiene specifiche critiche al tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado.
In particolare, per quello che più qui interessa, il ricorso in appello ha contestato la ricostruzione operata dal Tribunale, che aveva accolto la domanda sul rilievo che il divieto del Commissario ad acta ed i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non potevano incidere su un diritto già perfezionato; l’appello ha in particolare contestato che fosse intervenuta l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, evidenziando che il contratto, mai sottoscritto, non poteva dirsi stipulato per fatti concludenti, che l’amministrazione non aveva mai assunto l’obbligo di assunzione degli stabilizzandi e che non era intervenuta la necessaria autorizzazione del Commissario ad acta (cfr. punto II .3 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello riportato integralmente nel corpo del controricorso).
Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, vanno disattesi.
Nel sostenere che la nomina del Commissario ad acta non comporta la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei dirigenti, le censure non colgono la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha escluso l’abolizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma ha ritenuto che in seguito RAGIONE_SOCIALE nomina del
Commissario ad acta avesse funzioni residuali rispetto a quelle individuate con la delibera istitutiva del Commissario stesso, e che fosse sprovvisto di poteri in ordine al piano di rientro e RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione dei precari.
Inoltre, le critiche mosse RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si sostanziano nell’opporre RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale una diversa lettura dei fatti di causa, in quanto sostengono che il contratto di assunzione è stato concluso tra le parti per fatti concludenti, là dove è stato escluso che ciò fosse avvenuto.
Si assume in particolare che vi era stato il nulla osta regionale all’assunzione, circostanza questa negata dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, la quale, al contrario, ha posto a base RAGIONE_SOCIALEa ritenuta legittimità RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa procedura di stabilizzazione proprio la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione del Commissario ad acta (v. terza pagina RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Come osservato da questa Corte in una fattispecie analoga (Cass. n. 32448/2023), sotto tali profili le doglianze si risolvono nella critica RAGIONE_SOCIALEa sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, inammissibile in sede di legittimità.
Le censure sollecitano infatti la rilettura RAGIONE_SOCIALEa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, dei decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009, RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa ASL n. 722/10, dei decreti del Commissario ad acta nn. 22, 59 e 62 del 2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010, nonché del decreto dirigenziale n. 66 del 27.5.2009, e del decreto dirigenziale n. 132 del 4.8.2010.
Inoltre, i motivi censurano atti di alta amministrazione riguardanti l’attuazione di norme imperative .
6. Come da questa Corte già affermato, in linea di principio deve negarsi che i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti (v. Cass. n. 24864/2022 e Cass. n. 21806/2023, entrambe richiamate da Cass. n. 32448/2023).
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’art. 1, comma 519, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all’assunzione a tutto il personale precario RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto RAGIONE_SOCIALEe disponibilità finanziarie e RAGIONE_SOCIALEa necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte RAGIONE_SOCIALE‘aspirante RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione, dei requisiti necessari per l’accesso all’impiego pubblico ( v. Cass. S.U. n. 19166/2017 e Cass. n. 23509/2021).
Nemmeno la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 558, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006 ha attribuito al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione presso l’ente di appartenenza, atteso che la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza dei posti in organico da ricoprire e la medesima previsione non dà diritto all’assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ultimo rapporto di lavor o a termine; in tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrata l’esistenza di un’operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un’intrinseca unitarietà, con l’intento RAGIONE_SOCIALE‘ente di pervenire RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione di un lavoratore in qualifi ca inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù RAGIONE_SOCIALE‘unico rapporto illecitamente frazionato (Cass. 2 novembre 2021, n. 31112).
In generale, in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati – in presenza dei requisiti soggettivi previsti – nei limiti RAGIONE_SOCIALEe disponibilità finanziarie e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; in assenza dei presupposti, non è dunque configurabile un diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione escludendosi, pertanto, l’esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari – né un diritto RAGIONE_SOCIALE proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell’ipotesi di concreta
possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata RAGIONE_SOCIALE trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (Cass. 26 settembre 2018, n. 23019).
Le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 RAGIONE_SOCIALEa L.R. Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario (e che richiama espressamente la legge n. 296/2006), né la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 16 aprile 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME