Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32310 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 32310 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
1.Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, ha dichiarato l’illegittimità del contratto a tempo determinato dalla medesima stipulato con il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 15.9.2008 e RAGIONE_SOCIALEe successive proroghe fino al 31.12.2016, ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno nella misura di 10 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dovute in virtù RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata dal 15.9.2008 al 31.12.2016.
COGNOME aveva dedotto di essere risultata idonea alla procedura concorsuale bandita in data 3.11.2007 dal RAGIONE_SOCIALE e di avere lavorato dal 15.9.2008 in forza di un contratto a tempo determinato di 24 mesi, poi prorogato, alle dipendenze del suddetto RAGIONE_SOCIALE dal 15.9.2008 con inquadramento nel livello B1 del CCNL Ministeri, senza mai essere stata inquadrata nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ed ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, avendo la COGNOME ottenuto stabilizzazione in data 1° gennaio 2019, proprio in ragione del precariato protrattosi anche nel periodo di causa.
Ha ritenuto l’automaticità RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta stabilizzazione, perfezionatasi all’esito di una procedura riservata, bandita allo specifico scopo di superare la situazione di precariato, che offriva già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, essendo stata avviata con il D.M. del 2014 e portata avanti nelle more del giudizio, con assunzione di altro contingente in forza del D.M. del 2017.
Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.
Sostiene che la sentenza di primo grado è passata in giudicato, in quanto il ricorso in appello si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive formulate nel giudizio di primo grado, senza indicare le statuizioni censurate, né le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha rilevato che la parte appellante aveva svolto una precisa e ben argomentata critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e alle ragioni di diritto trattate; ha inoltre riportato le censure proposte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tali statuizioni il motivo, nel prospettare che l’atto di appello non ha indicato le statuizioni censurate, né le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive, non localizza e non produce l’atto di appello.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, secondo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che l’indennità prevista dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010, quale misura indennitaria prevista per il lavoro precario, deve essere riconosciuta in ogni caso, per il solo fatto che il dipendente abbia lavorato in forza di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, e non è alternativa alla stabilizzazione.
Evidenzia che la COGNOME non ha agito in giudizio per ottenere la stabilizzazione, peraltro intervenuta a distanza di oltre due anni dalla notifica del ricorso
introduttivo e di un anno dal deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e dall’introduzione del giudizio di appello, e dunque non riconducibile all’illegittimità dei contratti a tempo determinato.
Aggiunge che il RAGIONE_SOCIALE non era tenuto ad effettuare la stabilizzazione, rispondente a principi di efficienza e di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, e che le proroghe del contratto a tempo determinato intervenute dal 2014 in poi erano state disposte per fare fronte ad esigenze permanenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Deduce l’insussistenza di una ragionevole certezza di stabilizzazione, non avendo il D.M. del 2014 previsto alcun termine per il completamento RAGIONE_SOCIALEe assunzioni.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia omessa pronuncia su un fatto rilevante ai fini del decidere (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale esaminato la circostanza che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 2.2.2018.
Critica la sentenza impugnata per avere del tutto omesso di considerare il lasso di tempo durante il quale il RAGIONE_SOCIALE convenuto aveva dapprima continuato a reiterare i contratti a tempo determinato nonostante la sentenza di primo grado e, successivamente, a distanza di un anno da quella sentenza, aveva deciso di procedere con l’assunzione a tempo indeterminato.
Insiste nel sostenere che la stabilizzazione non ha avuto alcuna valenza riparatoria; lamenta l’assenza di qualsivoglia spiegazione e motivazione.
Il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
In disparte la considerazione che la terza censura, proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., pur denunciando formalmente l’omessa pronuncia lamenta l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, non configurabile come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico di carattere controverso e decisivo, deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte di questa Corte, secondo cui anche nei settori diversi da quello scolastico la stabilizzazione costituisce misura idonea ad impedire l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole delineate da Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072 sul c.d. danno euro
unitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336); anche in tempi più recenti (v. Cass. n. 5244/2024 e Cass. n. 881/2023) si è ribadita la necessità di una reale assunzione a tempo indeterminato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, all’eccezione di stabilizzazione, che costituisce eccezione in senso lato, si applicano le relative regole di rito ed opera, pertanto, il principio secondo cui tale eccezione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo; nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità dei fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. n. 24286/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019 e Cass. n. 14755/2018).
La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, in quanto la Corte d’Appello con accertamento di fatto ha accertato un rapporto di causa-effetto tra la successione dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e l’immissione in ruolo RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Ha infatti ritenuto l’automaticità RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che si era perfezionata in virtù di una procedura riservata e bandita allo specifico scopo di superare la posizione di precariato ed ha osservato che tale procedura già offriva una ragionevole certezza di stabilizzazione, in quanto era stata avviata dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con il D.M. del 2014 già prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso ed era stata portata avanti nel corso del giudizio di primo grado con assunzione di altro contingente con il D.M. del gennaio 2017; ha evidenziato che la stabilizzazione era poi avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2019 in forza del D.M. del 6.12.2018.
A fronte di tali statuizioni, la censura si limita a fare leva sul contenuto specifico del D.M. del 2014, senza tuttavia riprodurlo e senza localizzale tale decreto, privo di valenza normativa.
Con il quarto mezzo il ricorso denuncia omessa pronuncia sul motivo svolto da controparte con il ricorso in appello ed avente ad oggetto l’anzianità di servizio (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), nonché violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 1999/70/CE e RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d. lgs. 368 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)
Lamenta che a fronte del riconoscimento, da parte del Tribunale, RAGIONE_SOCIALEe differenze di retribuzione per gli scatti di anzianità, la sentenza impugnata ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo statuito sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE ha immotivatamente negato alla COGNOME il diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata nelle frazioni di lavoro a termine, in violazione del principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d. lgs. 368 del 2001 e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d. lgs. n. 81 del 2015.
7. Il motivo è inammissibile.
Nel caso di specie non sono configurabili l’omessa pronuncia, né la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la Corte territoriale ha respinto il ricorso ed ha dunque rigettato tutte le domande proposte dalla COGNOME (e dunque anche la domanda volta ad ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata in forza dei rapporti a tempo determinato intercorsi a far data dal 15.9.2008 o del 1° gennaio 2012 e accolta dal Tribunale, come risulta dalla sentenza impugnata), e il motivo dà atto RAGIONE_SOCIALEa censura contenuta nell’atto di appello del RAGIONE_SOCIALE riguardo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pregressa anzianità di servizio da parte del giudice di primo grado.
Il motivo è parimenti inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione di legge.
Infatti, la censura, che lamenta la violazione del contratto integrativo, e dunque la discriminazione, non assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n.6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non indica né localizza tale contratto, nemmeno allegato al ricorso per cassazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME