Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30935 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 34529-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Ufficio di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Lavoro pubblico stabilizzazione requisiti appalto di servizi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 255/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 18/05/2018 r.g.n. 265/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intese all’accertamento del proprio diritto a partecipare all a procedura di stabilizzazione e ad essere immessa nei ruoli regionali, con inquadramento di funzionario di livello D;
la Corte territoriale, disattese le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di novità delle questioni dedotte, ha rilevato che la COGNOME aveva partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico di natura libero professionale avente ad ogget to consulenza da rendere quale esperto in sistemi CAD-GIS, con incarico protratto dal dicembre 2007 al 31 dicembre 2009;
2.1. i l giudice d’appello ha ritenuto che l a COGNOME non fosse in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione, perché aveva stipulato un contratto di appalto di servizi, non preceduto da alcuna valutazione comparativa di professionalità in quanto l’aggiudicazione
dell’appalto era stata deliberata sulla base del criterio del miglior ribasso formulato dai candidati ritenuti congrui ed ha aggiunto che ai fini dell’accesso alla procedura di stabilizzazione non si poteva fare leva sulla natura effettivamente subordinata RAGIONE_SOCIALE prestazione;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME articolando cinque motivi, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
la controricorrente, con il patrocinio di ulteriore difensore, ha depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 342, 436bis e 434 cod. proc. civ., sul rilievo che l’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE doveva essere dichiarato inammissibile;
1.1. il motivo è inammissibile perché la censura non rispetta gli oneri di specificazione e di allegazione, requisiti essenziali , ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ., in conformità alla costante interpretazione di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 04/02/2022 n. 3612, secondo cui «la deduzione RAGIONE_SOCIALE questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante ” error in procedendo “, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo
di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza»);
con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 416 cod. p roc. civ., perché l’amministrazione, contumace in primo grado, non aveva contestato i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda;
2.1. il motivo è manifestamente infondato, considerato che, come risulta anche dalla sentenza impugnata, l’amministrazione si era costituita tardivamente in primo grado e tale comportamento processuale non può certamente essere qualificato in termini di mancata contestazione (in tal senso, Cass. Sez. 3, 24/05/2023, n. 14372, che ribadisce come neppure alla contumacia può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore «dal momento che la non negazione fondata sulla volontà RAGIONE_SOCIALE parte non può
presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio»);
con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 l. regionale n. 2 del 2007 e dell’ art. 3 l. regionale n. 3 del 2009, nonché dell’art. 2094 cod. civ., degli artt. 61-69 del d.lgs. n. 276 del 2003, degli artt. 3 e 35 Cost, degli artt. 1322 e 2094 cod. civ., e si prospetta anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. civ., nonché il vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente. In particolare, la ricorrente premette di avere stipulato un contratto di lavoro a progetto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 e, quindi, di collaborazione coordinata e continuativa, e imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti, aggiungendo che doveva essere in ogni caso valorizzata l’effettiva subordinazione che aveva caratterizzato il rapporto;
3.1. il motivo – in disparte i profili di inammissibilità – è comunque infondato, in conformità al precedente di questa Corte (Cass. Sez. L 10/03/2021, n. 6718), cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per cui lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è
valorizzabile ai fini dell’accesso alla procedura di stabilizzazione, atteso che le norme in materia, prevedendo un regime speciale di reclutamento finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate, costituiscono una deroga al principio dell’acces so mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati;
4. con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 l. regionale n. 2 del 2007, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 l. regionale n. 3 del 2009, nonché degli artt. 35, 36 e 63 del d.lgs. 165 del 2001, dell’art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006 (ora art. 95 codice degli appalti), e si prospetta anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. civ. In particolare, la ricorrente censura il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che ha qualificato la procedura di conferimento dell’incarico ricoperto in termin i di non concorsualità, sostenendo, di contro, che la valutazione sarebbe stata comparativa e il criterio economico solo residuale;
4.1. il motivo è inammissibile, perché attraverso lo schema RAGIONE_SOCIALE violazione di legge si mira in realtà a proporre una diversa lettura del contratto e del carattere concorsuale o meno RAGIONE_SOCIALE procedura seguita per la selezione di conferimento dell’incarico , al fine di pervenire ad una ricostruzione in punto di fatto difforme da ll’approdo nella
sentenza impugnata, accertamento insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., che nella specie viene dedotto in difetto dei requisiti di chiarezza e specificità, non potendosi comprendere in termini apprezzabili quale sarebbe il fatto decisivo la cui omessa valutazione si censura (tale non potendo reputarsi, all’evidenza, la dedotta circostanza che la RAGIONE_SOCIALE abbia effettuato una procedura per l’assunzione di personale con contratti di collaborazione coordinata e coordinativa previo espletamento di procedure selettive comparative), tanto più ove si consideri il lineare percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito sul punto. Peraltro, il motivo difetta anche di specificità quanto agli estremi RAGIONE_SOCIALE procedura soggetta a scrutinio né prospetta la violazione delle norme in tema di interpretazione;
con il quinto motivo si censura, infine, la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 346, 343, 112 e 132 cod. proc. civ . perché ha errato il giudice d’appello nel ritenere di non potere pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno in assenza di appello incidentale, prospettando la censura anche ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;
5.1. anche l’ultima censura non si sottrae al giudizio di inammissibilità per difetto di specificità, dal momento che nella sentenza impugnata si legge, in riferimento alla decisione di primo grado, che le ulteriori domande proposte sono state rigettate, sicché
la ricorrente avrebbe almeno dovuto chiarire se tale pronuncia si riferiva solo alla domanda di risarcimento correlata alla tardiva assunzione (svolta in via principale, come si deduce dalle conclusioni riportate nella prima parte del ricorso), ovvero anche alla domanda risarcitoria svolta in via subordinata, sulla quale si incentra la censura di cui al quinto motivo. In difetto di tale specificazione, essenziale affinché il giudice di legittimità possa accedere agli atti superando le opposte risultanze RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, rimane preclusa la cognizione di questa Corte, come già espresso in relazione al primo motivo;
6. il ricorso va quindi respinto;
7. alla soccombenza non segue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in quanto il controricorso, limitato alla costituzione in giudizio senza lo svolgimento di effettive difese, va dichiarato inammissibile per difetto del requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., al quale rinvia l’art. 370 cod. proc. civ., perché «contraddire al ricorso, senza indicarne i motivi, senza indicare cioè le ragioni giuridiche ad esso contrarie, non solo svilisce la natura in sé del controricorso, quale atto di difesa, ma priva l’atto anche del raggiungimento dello scopo, al quale è destinato, di resistenza al ricorso» (in tal senso Cass. Sez. L, 11/05/2021, n. 12424, e precedenti ivi richiamati);
l’inammissibilità del controricorso sollecita, sempre ai fini RAGIONE_SOCIALE disciplina delle spese, la questione consequenziale in ordine all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE memoria depositata dalla stessa parte in vista RAGIONE_SOCIALE trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis1 cod. proc. civ.; sul punto, occorre dare continuità al principio secondo cui non può essere riconosciuta alcuna rituale attività svolta in questa sede, atteso che «Nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita» (Cass. Sez. L, 29/10/2020, n. 23921; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 11/02/2022, n. 4428 e Cass. Sez. L, 20/05/2022, n. 16460);
in definitiva, il controricorso e la memoria depositati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili e, pertanto, non è dovuto rimborso spese in favore RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE;
10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023