Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31066 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19802-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2087/2017 della C orte d’appello di Milano, depositata il 20/12/2017 r.g.n. 1430/2014;
Oggetto
Lavoro pubblico stabilizzazione
ius superveniens
R.G.N. 19802/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
l a Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione del rapporto nell’organico a tempo inde terminato della RAGIONE_SOCIALE come da avviso pubblico del 25 giugno 2008, e condannato la RAGIONE_SOCIALE ad assumere la ricorrente a tempo indeterminato dall’11 settembre 2009, inquadramento area A, posizione economica A2 del vigente CRAGIONE_SOCIALE enti pubblici non economici nonché a corrisponderle il relativo trattamento economico, reputando che la lavoratrice fosse in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti per essere ammessa RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione e disattendo gli ulteriori rilievi svolti dall’ente in ordine all’autorizzazione ed RAGIONE_SOCIALE limitatezza dei posti vacanti presenti nella pianta organica;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa con un unico motivo , mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Ritenuto che :
con l’unico motivo l’ente ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’ art. 39, comma 3ter , l. n. 449 del 1997, dell’ art. 2, comma 1, l.
4 novembre 2010, n. 183, degli artt. 4, 6 e 8 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, dell’ art. 16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 2bis ) d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE l. 4 dicembre 2017, n. 172, dell’ art. 97 Cost., dell’ art. 33, comma 7, e dell’ art. 34 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospettando l’impossibilità oggettiva di stabilizzazione derivante da normativa sopravvenuta in pendenza di giudizio e prima della formazione della cosa giudicata, stante l’insussistenza di posizioni organiche presso l’ ente coerenti con l’accertamento e la condanna pronunciati dal giudice di merito. In particolare, nel motivo si rappresenta che l’ordinamento della RAGIONE_SOCIALE è stato incisivamente modificato con il d.lgs. n. 178 del 2012, che ha previsto una pRAGIONE_SOCIALEdura concorsuale liquidatoria a partire dal 1° gennaio 2018 per l’ RAGIONE_SOCIALE (art. 2 del d.lgs. n. 178 del 2012), con collocamento in disponibilità del personale non trasferito all’esito dei pRAGIONE_SOCIALEdimenti di mobilità (art. 6 del medesimo d.lgs.). Pertanto, secondo la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE data del 1° gennaio 2018 (successiva a quella di pubblicazione della sentenza di appello), è venuto a mancare l’organico dell’ RAGIONE_SOCIALE presso cui operare la stabilizzazione della lavoratrice, ius superveniens che si è determinato in epoca anteriore RAGIONE_SOCIALE formazione del giudicato;
2. il motivo è infondato;
La difesa erariale non contesta, infatti, la sussistenza in capo RAGIONE_SOCIALE lavoratrice delle condizioni per accedere RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione né deduce l’erroneità sotto altri profili della sentenza di merito, limitandosi a dedurre l’impossibilità oggettiva della stabilizzazione per sopravvenuta normativa, che ha posto l’ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Va, tuttavia, evidenziato che l’ RAGIONE_SOCIALE adduce la sopravvenienza di mutamenti e modifiche nell’organico intervenute almeno per come dedotto -in epoca successiva RAGIONE_SOCIALE statuizione giudiziale di riconoscimento del diritto all’assunzione , risalente al 2009. Ebbene, poiché non viene in rilievo una pronuncia costitutiva, i cui effetti si consolidano solo a partire dRAGIONE_SOCIALE data di formazione del giudicato (in tal senso, Cass. Sez. 1, 19/05/2005, n. 10600, che ha escluso l’efficacia r etroattiva al momento della domanda della pronuncia costitutiva, i cui effetti si producono ex nunc , con il passaggio in giudicato , con conseguente rilevanza dell’impossibilità sopravvenuta medio tempore dell ‘ oggetto, nella specie impeditiva dell ‘ accoglimento della domanda di trasferimento coattivo in sede di esecuzione specifica di preliminare di vendita), bensì una pronuncia meramente dichiarativa del diritto all’assunzione, già radicato in capo RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, ne consegue che nessun rilievo può assumere la normativa sopravvenuta in epoca successiva RAGIONE_SOCIALE riconosciuta retrodatazione del rapporto, comprensiva anche del l’affermato diritto RAGIONE_SOCIALE corrispondente retribuzione (profilo non impugnato dRAGIONE_SOCIALE difesa
erariale), residuando, ove del caso, margini per eventuali provvedimenti della competente autorità giudiziale in sede esecutiva; 3. ne consegue il rigetto del ricorso, con esonero dalle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata;
4. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni pRAGIONE_SOCIALEssuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell ‘ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023