Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31922 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30421-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 183/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/11/2025
CC
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Con sentenza del 7 luglio 2022, la Corte d’Appello di Ancona, chiamata a pronunziarsi in sede di rinvio sul giudizio proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte di annullamen to RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte d’Appello di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Ancona, che in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta in via subordinata, aveva dichiarato illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali avevano prestato servizio in favore del RAGIONE_SOCIALE ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, rigettava anche la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘istante.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, doversi attribuire all’intervenuta stabilizzazione valenza di ‘cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito’, per aver l’interessato conseguito il bene RAGIONE_SOCIALEa vita perseguito in giudizio.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso la sola COGNOME affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale dato applicazione al principio di
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diritto fissato da questa Corte al quale era viceversa tenuta a conformarsi.
Con il secondo motivo la medesima censura di cui al motivo che precede è prospettata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge concretatasi nel non aver la Corte territoriale dato applicazione al principio di diritto fissato da questa Corte al quale era viceversa tenuta a conformarsi.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c. e, in subordine, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c., per aver statuito in accoglimento di una eccezione da ritenersi, invece, inammissibile, in quanto sollevata solo in sede di riassunzione del giudizio una volta passata in giudicato la decisione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria che restava solo da quantificare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta ammissibilità di nuove allegazioni e produzioni documentali in side di giudizio di rinvio.
Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è prospettata in relazione all’omessa pronunzia sull’eccepita inammissibilità di quanto dedotto e offerto di provare in ordine all’a vvenuta stabilizzazione e sulla formulata eccezione di giudicato.
Tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, per essere volti ad affermare la non deducibilità in sede di giudizio di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘eccezione relativa all’intervenuta stabilizzazione e l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale volta a offrirne la prova ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento giudiziale, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento dovendo ritenersi inammissibile
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l’eccezione – sollevata dalla difesa erariale solo nel giudizio di rinvio –RAGIONE_SOCIALE‘asserita stabilizzazione del controricorrente che sarebbe sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione, atteso che, trattandosi di un’eccezione in senso lato, implica necessariamente, proprio in quanto eccezione, accertamenti di fatto in questa sede preclusi ove anche si tratti di un fatto sopravvenuto, ostandovi il dirimente rilievo che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori , neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.).
Va inoltre considerato che la stabilizzazione non determina alcun automatico effetto giuridico né sulla domanda né sulla disciplina del rapporto controverso, in quanto ha sempre bisogno RAGIONE_SOCIALEa mediazione d’una ulteriore verifica in punto di fatto circa l’essere o meno l’eccepita stabilizzazione del lavoratore causalmente connessa con l’abuso di assunzioni a termine (sui limiti e sui presupposti RAGIONE_SOCIALE‘efficacia riparatoria RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione cfr. Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass. n. 6935/2018) e che, peraltro, nella specie, non risulta in concreto se l’eccepita stabilizzazione sia stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento economico del c.d. danno comunitario, di talché l’eccezione del ricorrente si sostanziava nella mera (inammissibile) sollecitazione a riaprire la fase istruttoria.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa
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composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 18 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME