Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7289 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7289 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 26354/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici ex lege domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
– controricorrente-
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma n. 3026/2024, depositata in data 2/5/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal AVV_NOTAIO .
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato il 1/7/2015 il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, per la dichiarazione di annullamento del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE del 4/6/2015, con cui veniva revocato il finanziamento concesso e si chiedeva la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma erogata a titolo di anticipazione.
Si chiedeva l’annullamento RAGIONE_SOCIALE dei provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE del 13/4/2015 e del 18/6/2015.
Il RAGIONE_SOCIALE chiariva la propria natura di strumento di collaborazione scientifica e di coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività condotte dalle RAGIONE_SOCIALE convenzionate, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo sviluppo e RAGIONE_SOCIALEa sostenibilità.
Deduceva che era stato istituito nel 1988 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 del d.P.R. n. 382 del 1980.
Nel corso del 2012 il RAGIONE_SOCIALE era risultato vincitore, unitamente ad altri soggetti, tutti situati nelle regioni oggetto del programma di convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) del finanziamento denominato (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE), nell’ambito dei finanziamenti per la RAGIONE_SOCIALE del periodo 2007-2013.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva convocato le parti il 29/9/2014, contestando al RAGIONE_SOCIALE di non aver comunicato la propria stabile organizzazione nelle regioni obiettivo, presupposto del finanziamento.
RAGIONE_SOCIALE aveva esposto che operava nelle regioni obiettivo tramite le proprie sedi distaccate o affiliate, allocate presso le RAGIONE_SOCIALE consorziate al centro, e situate nelle regioni obiettivo, ove lavorava alla RAGIONE_SOCIALE finanziata attraverso il personale in forza RAGIONE_SOCIALEe medesime RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, il RAGIONE_SOCIALE aveva comunque stipulato contratti di comodato con i soggetti in questione, per effetto dei quali disponeva, senza limiti temporali (e quindi ben oltre il periodo di 5 anni prescritto dalla circolare n. 3413 del 14/2/2014) di sedi operative a RAGIONE_SOCIALE e a Palermo, avendo le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Palermo posto a disposizione del RAGIONE_SOCIALE specifici locali, presso il quale il personale poteva svolgere la RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 11285/2020 del 3/8/2020, rigettava la domanda. In particolare, il tribunale rilevava che la circolare n. 3413 del 2014, pur essendo intervenuta successivamente all’approvazione del finanziamento, aveva natura chiarificatrice.
Il RAGIONE_SOCIALE non aveva dato la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di una stabile sede nell’area di convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia): tale requisito, per la sua centralità, doveva sussistere al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. In via alternativa, era consentito al proponente, salvi i successivi controlli, di assumere l’impegno a costituire detta sede dopo l’approvazione del progetto esecutivo, ma in tal caso dietro interlocuzione.
L’insussistenza del requisito era essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio, sicché l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEo stesso determinava la revoca del finanziamento.
Non era possibile valorizzare il contratto di comodato RAGIONE_SOCIALEe strutture dei beni strumentali RAGIONE_SOCIALEe sedi universitarie e neppure il riferimento al personale distaccato docente RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE aderenti.
Infatti, il RAGIONE_SOCIALE era in grado di soddisfare il requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione attraverso le sezioni aperte dal centro presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di Palermo e con l’utilizzazione del personale di detti atenei.
Non si era provveduto all’assunzione del personale di RAGIONE_SOCIALE utilizzato dal RAGIONE_SOCIALE, nelle regioni RAGIONE_SOCIALE‘Obiettivo Convergenza, neppure vi era stato trasferimento di personale, ma esclusivamente l’utilizzo del distacco.
Lo scopo del finanziamento era invece quello di favorire la capacità di produrre e utilizzare RAGIONE_SOCIALE di innovazione di eccellenza, in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo dei territori.
Avverso tale sentenza proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Con il secondo motivo – per quel che ancora qui rileva deduceva l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla interpretazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile sede in area di convergenza.
Sarebbe sufficiente, ai fini di configurare una stabile organizzazione, l’esistenza di una sede universitaria, con del personale preposto allo svolgimento del RAGIONE_SOCIALEo, in quanto il requisito RAGIONE_SOCIALEa creazione di una sede nell’area di convergenza congiuntamente all’assunzione di personale, costituiva un requisito che avrebbe rappresentato «un presupposto sostanzialmente inattuabile per un’RAGIONE_SOCIALE e per un centro interuniversitario».
Ciò in quanto la costituzione di una sede secondaria da parte RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, diversa dalla sede principale, presupponeva un procedimento complesso, implicante la previsione di uno specifico corso di laurea, la dotazione di locali e di personale ad hoc , l’assunzione di personale tramite concorsi, il rispetto per i fini di assunzione dei punti organico assegnati, l’ottenimento di autorizzazione ministeriale specifica.
Anche perché la circolare ministeriale risultava generica, limitandosi a chiedere la presenza di una sede e la presenza di personale ivi assunto, e tale era chiaramente il personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma non prescriveva «affatto che il personale debba essere assunto ex novo ».
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3026/2024, depositata il 2/5/2024, rigettava l’appello.
In particolare, la Corte territoriale condivideva la decisione del tribunale, in quanto gli interventi erano disciplinati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1999, emanato nella specifica aspirazione «di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione», non essendo dunque sufficiente al fine del rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa competitività con i sistemi produttivi e RAGIONE_SOCIALE‘occupazione nelle regioni RAGIONE_SOCIALEa convergenza, un’articolazione di personale «puramente distaccato e per il tramite di un comodato di strutture e beni strumentali di pertinenza RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE».
Era dunque condivisibile l’interpretazione del RAGIONE_SOCIALE, che aveva ritenuto inadeguata allo scopo perseguito dagli interventi finanziati la circostanza che non sussistesse uno stabile personale organico presso il centro, che operava con le strutture RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e con i docenti da queste distaccati.
Occorreva, dunque, non solo la presenza di locali idonei «e dedicati esclusivamente all’attività del soggetto agevolato», ma
RAGIONE_SOCIALE «una stabile organizzazione del lavoro ovvero dipendenti stabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura».
Ciò era necessario per assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori e di promuovere la RAGIONE_SOCIALE relativa alle applicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato dalle regioni RAGIONE_SOCIALEa convergenza, oltre che assicurare rilevanti ricadute socioeconomiche per l’intero territorio del mezzogiorno d’Italia.
Sarebbe stato, perciò, distonico rispetto a queste finalità se si fosse consentito di elargire i fondi destinati alla creazione di tali sinergie «a una rete di soggetti dislocati in diverse aree del paese e non a soggetti il cui centro operativo unitario sia ubicato all’interno del territorio RAGIONE_SOCIALEe regioni di convergenza».
Non era allora sufficiente la costituzione, all’interno del territorio di convergenza, di una mera struttura di collegamento tra RAGIONE_SOCIALE, priva di una stabile organizzazione propria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 3, del d.lgs. 279/1999 ed alla circolare del RAGIONE_SOCIALE n. 3413 del 14/2/2014, in relazione alla nozione di stabile organizzazione nelle regioni obiettivo».
Il punto fondamentale RAGIONE_SOCIALEa vicenda attiene alla questione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una stabile organizzazione in area di convergenza.
Per la ricorrente, in realtà essa già gode di tali sedi nell’area di convergenza e ciò avviene in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua struttura a rete, caratterizzata dall’esistenza di sezioni territoriali, che sono «vere e proprie sedi dotate di autonomia sul piano giuridico ed economico,
che contribuiscono attivamente alla realizzazione dei progetti di RAGIONE_SOCIALE assegnati».
Si tratterebbe di una struttura organizzativa espressamente prevista nello statuto debitamente comunicato al RAGIONE_SOCIALE ed allegato alla domanda di finanziamento.
In relazione al RAGIONE_SOCIALE, dunque, «l’esistenza di stabili organizzazioni nelle regioni obiettivo costituisce un requisito che già ricorre per ragioni statutarie».
Si tratterebbe di un requisito esistente in re ipsa in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Ciò in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua struttura a rete, che prevede la presenza di sezioni geografiche nelle sedi RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE aderenti.
Tra esse «rientravano le sedi RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE presenti nelle aree di convergenza».
Del resto, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, lo stesso d.lgs. n. 279 del 1999 menziona, tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti, RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 2 del d.lgs. n. 279 del 1999 consente di accedere ai finanziamenti RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE «per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), n. 2».
Proprio il richiamo all’art. 3, comma 1, lettera c) n. 2 non implica la necessità RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, essendo sufficiente un mero distacco.
Sarebbe erronea allora l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito per cui non sarebbe sufficiente la presenza di personale distaccato.
Anche se la circolare n. 3413 del 14/2/2014 precisa che debba trattarsi di personale assunto e non distaccato, tale circolare non può essere definita come meramente interpretativa, essendo sufficiente un riscontro con il testo normativo per comprendere che, in realtà,
la circolare ha introdotto un requisito contra legem , in contraddizione con la formulazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 279 del 1999.
La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare, per contrarietà a norma di legge, la circolare n. 3413 del 2014.
Sarebbe sufficiente, allora, che presso la sede universitaria vi sia del personale accademico regolarmente assunto ed ivi deputato allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la maggior parte dei finanziamenti per progetti europei non determina un’effettiva erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme stanziate, in quanto una quota RAGIONE_SOCIALEe somme viene erogata dalle RAGIONE_SOCIALE partecipanti, mentre un’altra quota è effettivamente versata da parte del ministero.
Le somme stanziate dall’RAGIONE_SOCIALE non vengono effettivamente corrisposte ai soggetti che partecipano al progetto, ma sono conteggiate nelle «ore uomo».
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1, d.lgs. n. 297/1999, nonché all’art. 3, lettera m), del disciplinare ed alla circolare n. 3413 del 2014».
In realtà, al momento RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al finanziamento il RAGIONE_SOCIALE aveva già valutato l’esistenza di una stabile organizzazione in capo al soggetto proponente.
Ove il ministero avesse ritenuto carente tale requisito non avrebbe potuto concedere il finanziamento al RAGIONE_SOCIALE.
Tale valutazione, in ordine alla sussistenza di una stabile organizzazione in capo al RAGIONE_SOCIALE, è stata poi sostituita con altra valutazione di segno diverso, giungendo alla revoca del finanziamento.
Tale modifica valutativa non sarebbe stata consentita.
Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione del d.lgs. n. 279/1999, in riferimento alla disciplinare e alla circolare ministeriale n. 3413 del 14/2/2014, ed error in procedendo , ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’insufficienza dei contratti di comodato per la costituzione di una stabile organizzazione nelle regioni in area di convergenza».
RAGIONE_SOCIALE, pur essendo dotato strutturalmente di sedi decentrate utili, aveva però provveduto attraverso atti contrattuali stipulati con le RAGIONE_SOCIALE aderenti al centro, ad individuare (RAGIONE_SOCIALE con planimetrie) i locali universitari da considerare, ai fini del progetto, sedi del centro in aree di convergenza, nonché a comunicare, RAGIONE_SOCIALE a mezzo pec, il personale dipendente e i contratti di comodato per le sedi di RAGIONE_SOCIALE e di Palermo.
Non era chiaro perché dovesse trattarsi di sedi riservate in via esclusiva all’esigenza del progetto.
La circolare ministeriale era molto più generica, limitandosi a chiedere la presenza di una sede, essendo indifferente il titolo giuridico sullo stabile: se di proprietà o in locazione o in comodato.
Allo stesso modo era sufficiente la presenza di personale ivi assunto, come era chiaramente il personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non essendo richiesto che il personale dovesse essere assunto ex novo .
Inoltre, la disponibilità a mantenere la sede per almeno 5 anni era requisito rispettato, in quanto le sedi di Palermo e RAGIONE_SOCIALE erano storiche, tuttora presenti nel territorio, pur essendo ampiamente trascorsi 5 anni dalla concessione del finanziamento.
I tre motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
4.1. L’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma, operata sia dal giudice di prime cure che dalla Corte d’appello, risulta conforme all’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi c.c.
4.2. Invero, l’art. 91 del d.P.R. 11/7/1980, n. 382 (Riordinamento RAGIONE_SOCIALEa docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede, quanto alla «collaborazione interuniversitaria» che «er le finalità di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le RAGIONE_SOCIALE interessate centri di RAGIONE_SOCIALE o centri di RAGIONE_SOCIALE interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di RAGIONE_SOCIALE diverse o quali sedi di RAGIONE_SOCIALE scientifici utilizzati da più RAGIONE_SOCIALE».
4.3. Con il d.lgs. 27/7/1999, n. 297 si procede al «Riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina e snellimento RAGIONE_SOCIALEe procedure per il sostegno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE scientifica e tecnologica, per la diffusione RAGIONE_SOCIALEe tecnologie, per la mobilità dei RAGIONE_SOCIALEtori».
All’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1999 si determina il campo di applicazione, «l fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la RAGIONE_SOCIALE (PNR) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e degli obiettivi di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1997, n. 266».
Per raggiungere tale finalità, vengono disciplinati «gli interventi di sostegno alla RAGIONE_SOCIALE industriale, alla connessa formazione e alla diffusione RAGIONE_SOCIALEe tecnologie derivanti dalle medesime attività».
Tra i «Soggetti ammissibili» vengono ricomprese, all’art. 2, lettera f), RAGIONE_SOCIALE le «RAGIONE_SOCIALE, enti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al
comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 ».
La casistica indicata nell’art. 2, lettera f), riconduce – nel primo caso – all’ipotesi di cui alla lettera d), che fa riferimento a «società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50%, ovvero al 30% se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di RAGIONE_SOCIALE di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da altri soggetti tra: RAGIONE_SOCIALE, enti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ».
Il secondo caso è quello di cui alla lettera e), e quindi il riferimento è a «società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) n. 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) professori e RAGIONE_SOCIALEtori universitari, personale di RAGIONE_SOCIALE dipendente da enti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ».
La terza ipotesi cui fa riferimento la lettera f) RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. n. 297 del 1999 è quella di cui all’art. 3 comma 1, lettera c) n. 2, ossia a «interventi di sostegno all’occupazione nella RAGIONE_SOCIALE industriale, come definite sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei RAGIONE_SOCIALEtori e alla connessa diffusione RAGIONE_SOCIALEe tecnologie 2) i distacchi temporanee di cui al comma 2».
Proprio il rimando a tale peculiare ipotesi, ricomprendente «i distacchi temporanei di cui al comma 2» fa propendere l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per la possibilità di costituire i RAGIONE_SOCIALE, senza l’assunzione di personale con appositi concorsi, ma utilizzando il personale distaccato dalle RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, non può non tenersi conto, da un lato, RAGIONE_SOCIALEe finalità dei programmi di sviluppo individuate dalla legislazione di
riferimento, e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 3413 del 14/2/2014, che – proprio nell’ottica RAGIONE_SOCIALE‘accrescimento RAGIONE_SOCIALEa quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione – reca la rubrica «RAGIONE_SOCIALEPON ‘RAGIONE_SOCIALE‘) 20072013 – Chiarimenti in merito alla verifica del requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione per i progetti a valere sugli Avvisi PON».
Lo scopo RAGIONE_SOCIALEa disciplina secondaria è, dunque, proprio quello di fornire i dovuti chiarimenti nel rispetto del D.M. n. 593 del 2000 («La presente nota intende fornire un chiarimento in ordine alle problematiche connesse alla verifica del possesso del requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione nel Regioni RAGIONE_SOCIALEa Convergenza da parte dei Soggetti Beneficiari dei progetti di RAGIONE_SOCIALE finanziati con fondi PON. In particolare, al fine di garantire l’uniformità RAGIONE_SOCIALEe verifiche, si è evidenziata la necessità di precisare le modalità operative RAGIONE_SOCIALEe stesse alla luce RAGIONE_SOCIALEe disposizioni normative e regolamentari vigenti. Nel rispetto del D.M. 593/2000 il Soggetto Beneficiario deve dimostrare l’esistenza in Area di una laboratorio strutturato, ovvero di una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personale di RAGIONE_SOCIALE adeguatamente qualificato, per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività di RAGIONE_SOCIALE industriale e sviluppo sperimentale e/o formazione»).
5.1. Il D.M. 8/8/2000, n. 593, costituisce in qualche misura la disciplina generale per il conseguimento dei finanziamenti, il cui procedimento valutativo si rinviene nell’art. 5.
L’art. 5 del D.M. n. 593 del 2000 prevede che i soggetti imprenditori, tra cui i centri di RAGIONE_SOCIALE con la personalità giuridica autonoma, «devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale».
Una volta depositata la domanda e la documentazione, il MURST, previa verifica di completezza, trasmette la stessa, entro 15 giorni
dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscritti nell’apposito albo ministeriale.
L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST e al soggetto convenzionato l’esito RAGIONE_SOCIALEa propria istruttoria, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST.
Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALE‘esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito RAGIONE_SOCIALEa propria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST.
La circolare n. 3413 del 2014, quindi, specifica e chiarisce proprio il contenuto e la natura RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione sul territorio nazionale, sia con riferimento al D.M. n. 593/2000, sia con riferimento al d.lgs. n. 297 del 1999, entrambi sopra richiamati.
Tale circolare si colloca, dunque, come una sorta di cerniera tra normativa primaria e secondaria, per sottolineare le caratteristiche principali RAGIONE_SOCIALEo sviluppo di attività di alta tecnologia, finalizzate alla implementazione RAGIONE_SOCIALE dei fattori di produzione, oltre che alla crescita professionale dei soggetti partecipanti a tali attività innovative.
6.1. Nella circolare n. 3413 del 2014 si chiarisce dunque che «il Soggetto Beneficiario deve dimostrare l’esistenza in Area convergenza di una laboratorio strutturato, ovvero di una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personale di RAGIONE_SOCIALE adeguatamente qualificato, per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività di RAGIONE_SOCIALE industriale », con la specificazione per cui «per personale avente sede lavorativa presso il laboratorio, oltre al personale dipendente ivi assunto ovvero ivi trasferito (non distaccato), deve intendersi, in senso ampio, RAGIONE_SOCIALE il personale con contratto di lavoro di collaborazione/a progetto e il personale ivi distaccato, il quale,
tuttavia, non concorre a soddisfare la condizione di ‘stabile organizzazione’ e rileva, solo ed unicamente, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEe ore complessivamente lavorate da RAGIONE_SOCIALEtori».
Si chiarisce, ancora, che «in una logica di finanziamento pubblico che mira a favorire un livello di occupazione stabile qualificata, si precisa che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imputazione dei costi del personale, il numero complessivo di ore lavorate per il progetto da parte del personale dipendente assunto ovvero trasferito presso il laboratorio deve essere prevalente rispetto al numero di ore lavorate dal personale non dipendente con contratto di collaborazione a progetto e al personale ivi distaccato».
Tale condizione «sarà oggetto di verifica da parte degli organi di controllo e qualora, in sede di rendicontazione finale del progetto, risultasse un’eccedenza di ore di personale non dipendente con contratto di collaborazione/a progetto, i relativi costi non saranno ritenuti ammissibili tra i costi del personale».
In sintesi, per la circolare n. 3413 del 2014 la stabile organizzazione, fermo quanto previsto dal D.M. n. 593 del 2000, deve caratterizzarsi per i seguenti elementi: «1. Disponibilità da parte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza; 2. Dotazione di necessari impianti e attrezzature; 3. Personale di RAGIONE_SOCIALE, ivi regolarmente assunto ovvero ivi trasferito (non distaccato); 4. Esistenza e consistenza RAGIONE_SOCIALEe strutture e del personale dichiarato nel progetto e comunque funzionale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi; 5. Impegno del soggetto beneficiario a garantire la continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame».
Nei chiarimenti si precisa RAGIONE_SOCIALE che «la verifica del requisito di stabile organizzazione è a cura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘Esperto scientifico. In particolare, sarà cura RAGIONE_SOCIALE‘Esperto scientifico verificare l’adeguatezza e la funzionalità RAGIONE_SOCIALEa sede e del personale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di RAGIONE_SOCIALE e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi».
Pertanto, a fronte di un testo legislativo particolarmente controverso e caratterizzato da ripetuti rimandi, che non consentono di individuare con precisione i requisiti essenziali RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione nell’area di convergenza, il criterio letterale deve essere accompagnato dal criterio sistematico, in ordine alla mens legis .
Nella specie, dunque, deve darsi rilevanza alla circolare n. 3413 del 2014 che individua, con precisione, tutti gli elementi necessari per costituire la stabile organizzazione, fra i quali assurge ad un ruolo di primo piano la presenza di personale di RAGIONE_SOCIALE, ivi regolarmente assunto ovvero ivi trasferito, ma con esclusione espressa del personale distaccato.
Ciò rientra, del resto, proprio nella funzione dei RAGIONE_SOCIALE che, per statuto legale, devono operare al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione di occupazione di alta qualificazione, attraverso interventi di sostegno alla RAGIONE_SOCIALE industriale, alla connessa formazione e alla diffusione RAGIONE_SOCIALEe tecnologie derivanti dalle medesime attività.
Anche il requisito, individuato dalla circolare n. 3413 del 2014, in ordine alla garanzia di continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto, mira ad elevare la professionalità del personale impiegato e ad aumentare la produttività RAGIONE_SOCIALEe imprese, per un periodo congruo di tempo, individuato in 5 anni successivi alla conclusione del progetto, in modo tale da garantire concreti risultati innovativi per il futuro.
Va, peraltro, osservato che l’art. 63 del decreto-legge 22/6/2012, n. 83, convertito in legge 7/8/2012, n. 134, stabilisce che « decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 62, comma 2, sono abrogati: b) il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni».
L’art. 60, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, a decorrere dall’1/1/2016, ha ancora meglio chiarito l’importanza RAGIONE_SOCIALEo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALEa competitività, indicando i soggetti per i quali è riconosciuto l’intervento di sostegno, indicando, oltre alle RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE «le costituende società composte da professori, RAGIONE_SOCIALEtori universitari, personale di RAGIONE_SOCIALE dipendente dagli enti di RAGIONE_SOCIALE», sicché risulta evidente l’intento del legislatore, RAGIONE_SOCIALE con la normativa sopravvenuta, di porre rilievo alla stabilità del personale dotato di specifica professionalità.
Va RAGIONE_SOCIALE sottolineato che la successiva circolare n. 24468 del 28/10/2014 del RAGIONE_SOCIALE, intitolata «Circolare sulla verifica del requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile sede organizzazione», «annulla e sostituisce le note RAGIONE_SOCIALE Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 marzo 2014», fornendo un chiarimento in ordine alle problematiche connesse alla verifica del possesso del requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile sede organizzazione.
Si chiarisce, RAGIONE_SOCIALE in questo caso, che il soggetto beneficiario deve fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare che «il personale con tipologie contrattuali non direttamente previste dalla norma presenta le caratteristiche che rientrano nella logica RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione».
Si specifica RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE convenzionato deve verificare i requisiti contrattuali in merito all’esistenza RAGIONE_SOCIALEe strutture e del personale RAGIONE_SOCIALEa sede. Va considerato il mantenimento «per almeno 5 anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in
merito all’esistenza RAGIONE_SOCIALEe strutture attraverso ogni atto formale che abbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato, contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo a comprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte del Soggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, sia RAGIONE_SOCIALEa validità contrattuale del personale avente sede stabile presso il laboratorio».
Inoltre, il personale di RAGIONE_SOCIALE avente stabile sede presso il laboratorio rappresenta la quota prevalente del numero di ore lavorate dai RAGIONE_SOCIALEtori globalmente impegnati in loco nell’attività.
Va, dunque, considerato «RAGIONE_SOCIALE il personale assunto con tipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempo indeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale da conferire RAGIONE_SOCIALE di continuità al rapporto di lavoro».
Pertanto, nella circolare n. 24468 del 2014 vengono indicati i seguenti elementi, al fine di individuare la stabile sede organizzazione: «disponibilità da parte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza; dotazione dei necessari impianti attrezzature; personale regolarmente assunto e/o trasferito e personale inquadrato nelle forme contrattuali aventi le caratteristiche sopradescritte; numero di ore del personale, di cui al punto precedente, superiore al numero di ore del personale inquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche di continuità esistenza e consistenza RAGIONE_SOCIALEe strutture e del personale dichiarato nel progetto e comunque funzionale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di RAGIONE_SOCIALE e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi; impegno RAGIONE_SOCIALE‘azienda a garantire la continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in essa».
Anche nella circolare n. 224468 del 2014 non si fa riferimento al personale distaccato, proprio nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività innovative create, RAGIONE_SOCIALE attraverso la formazione del personale.
Pertanto, l’interpretazione letterale del d.lgs. n. 297 del 1999 deve essere contemperata – in linea con le finalità dettate dalla disciplina legislativa sopra indicata – dai chiarimenti provenienti dalla normativa secondaria, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa estrema genericità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni normative primarie, dovendosi tenere conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa rubrica RAGIONE_SOCIALEe circolari richiamate.
Per questa Corte, infatti, in tema di interpretazione di una norma di legge, la rubrica costituisce un elemento dal quale l’interprete, nei casi dubbi, non può prescindere (Cass., sez. 6-3, 1/2/2022, n. 2989).
Soprattutto deve evidenziarsi che ove l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario RAGIONE_SOCIALEa mens legis , il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teologico singolarmente considerati, la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio dalle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica RAGIONE_SOCIALEa norma stessa (Cass., sez. 3, 4/10/2018, n. 24165).
Il criterio cardine RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione normativa è dunque quello letterale, ma, in caso di incertezze, può farsi riferimento alla mens legis (Cass., Sez.U., 25/7/2022, n. 23051); sicché nei casi in cui la lettera del precetto legislativo non sia inequivocabile, la volontà RAGIONE_SOCIALEa legge va desunta, oltre che dalle espressioni letterali, da un’adeguata valutazione del fondamento e RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALEa norma, dovendo ricavarsi la voluntas legis dai motivi informatori e ispiratori RAGIONE_SOCIALEa statuizione legislativa, nonché dalla finalità perseguita attraverso di essa (Cass., sez. 3, 21/2/1980, n. 1255).
Si è RAGIONE_SOCIALE affermato che la natura interpretativa di una disposizione normativa, RAGIONE_SOCIALE comunitaria, comportando una deroga al principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge, nel senso di determinarne l’applicazione RAGIONE_SOCIALE al passato, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare non solo il significato da attribuire ad una norma precedente, ma RAGIONE_SOCIALE la volontà del legislatore di imporre tale interpretazione escludendone ogni altra (Cass., sez. 2, 11/2/2025, n. 3515).
Ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame.
A nulla rileva, ovviamente, che originariamente il RAGIONE_SOCIALE fosse stato ammesso a beneficiare del contributo; evidentemente con i successivi controlli si è ritenuto non sussistere il requisito RAGIONE_SOCIALEa stabile organizzazione.
Va dunque confermata l’interpretazione del giudice di merito proprio in relazione alle finalità di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1999, con la specifica menzione di «accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione».
Nel quadro strategico nazionale, dunque, con riferimento alle priorità 2 e 7 del RAGIONE_SOCIALE, approvato dalla Commissione europea con decisione C/2007 del 13/7/2007, relative allo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe capacità di RAGIONE_SOCIALE,
innovazione, creazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALEe conoscenze e del rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa competitività con i sistemi produttivi e RAGIONE_SOCIALE‘occupazione nelle regioni RAGIONE_SOCIALEa convergenza, si è chiarito che le stesse «non vengono minimamente sollecitate con la articolazione di personale puramente distaccato» (in tal senso la Corte di appello, con condivisibile motivazione).
La stabile organizzazione non può dunque prescindere dalla stabile organizzazione RAGIONE_SOCIALE del lavoro ossia da «dipendenti stabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura», proprio al fine di favorire «la capacità di produrre e utilizzare RAGIONE_SOCIALE ed innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori e promuovere la RAGIONE_SOCIALE relativa alle applicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato RAGIONE_SOCIALEe regioni RAGIONE_SOCIALEa convergenza oltre che lo scopo di assicurare rilevanti ricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiorno d’Italia» (in tal senso la Corte di appello, con motivazione che si condivide perché conforme alla mens legis ).
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I Sezione civile il 4 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME