Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22518 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
a selezione perché la scelta era effettuata comunque da parte dell’organo politico e la procedura si caratterizzava per
un’amplissima discrezionalità, sulla base soltanto di alcuni criteri orientativi, senza ordine di importanza tra loro e senza neppure il previo vaglio di una commissione di prevalutazione delle candidature;
-era irrilevante il fatto che la Regione avesse anche proceduto alla riorganizzazione della macro-struttura organizzativa, dando atto contestualmente della cessazione di tutti gli incarichi, perché ciò era avvenuto dopo che l’incarico del ricorrente era stato già revocato per il regime di spoil system , che comunque risultava assorbente;
2.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza di appello con un unico pluriarticolato motivo, cui la Regione Calabria ha resistito con controricorso;
è in atti memoria della controricorrente;
CONSIDERATO CHE
1.
l’unico motivo di ricorso è rubricato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto; art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 31 del 2002; artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 3, 25, 26 e 30 della legge della Regione Calabria n. 7 del 1996; art. 8 della legge Regione Calabria n. 31 del 2002, artt. 11, 12, 13, 14, 17 e 28 della legge Regione Calabria n. 7 del 1996; artt. 3, 4 e 5 del contratto individuale di lavoro stipulato tra l’arch. COGNOME e la Regione Calabria;
il motivo è articolato in più censure;
il ricorrente si duole della riconduzione della fattispecie, relativa all’incarico di Direzione generale del RAGIONE_SOCIALE e
Governo del Territorio, alla legge reg. n. 31 del 2002, art. 10, comma 2, lett. b), invece che al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, come mod. dal d.lgs. 150 del 2009, che trova applicazione anche per le Regioni e la cui novella ad opera del d. lgs. n. 150 del 2009 avrebbe determinato l’abrogazione implicita della legge reg. n. 31 del 2002 e della legge reg. n. 12 del 2005;
secondo il ricorrente, in forza del testo dell’art. 19 cit., doveva valorizzarsi la distinzione tra incarichi apicali e incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e solo per i primi era prevista la cessazione decorsi 90 giorni dal voto di fiducia del Governo, ciò anche considerando che, con la legge reg. n. 3 del 2012, erano state attuate nell’ordinamento regionale le disposizioni di principio contenute del d.lgs. n. 150 del 2009;
la Corte territoriale aveva viceversa fatto applicazione dell’istituto della revoca, in presenza di un dirigente il cui incarico era sprovvisto dei requisiti di fiduciarietà e apicalità, da accertarsi, secondo le indicazioni di Corte Costituzionale n. 34 del 2010, sulla base di requisiti di competenza e professionalità, nonché di selezione e di tipo di funzioni che i dirigenti sono chiamati ad esercitare;
il ricorrente prosegue contestando poi il richiamo effettuato dalla Corte d’Appello all’art. 25 della legge reg. n. 7 del 1996, in quanto il lavoratore era soggetto esterno alla Regione, né poteva farsi riferimento all’art. 26, comma 2, della medesima legge reg., che estendeva solo le norme procedurali al personale non appartenente al ruolo della Giunta regionale;
inoltre, il ricorrente rimarca come non potesse esservi comparabilità dei Dipartimenti regionali con i Ministeri e sottolinea come i settori e i servizi che compongono i Dipartimenti non erano articolazioni dirigenziali generali, venendo diversamente violato il combinato disposto tra l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 30 della legge reg. Calabria n. 7 del 1996;
in ogni caso, il ricorrente sostiene di avere ampiamente dimostrato come la sua attività avesse natura esclusivamente amministrativogestionale, destinata come tale a sottarsi alle regole di revoca per spoil system che riguardano i diversi compiti che potevano coinvolgere gli indirizzi politici della Regione;
infine, rimarca il ricorrente, la sua vicenda lavorativa trovava la propria unica fonte nel contratto di lavoro che, all’art. 4, stabiliva le modalità del recesso unilaterale per giusta causa, e all’art. 5 limitava la risoluzione anticipata da parte della Regione in casi specifici, da cui esulava la vicenda in esame;
2.
le censure devono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica;
vanno qui richiamate, perché condivise, le considerazioni svolte da Cass. 18 gennaio 2023, n. 1490, in fattispecie riguardante altro dirigente preposto a RAGIONE_SOCIALE presso la Regione Calabria;
2.1
in quella sede si è osservato -e va qui ribadito -che « la novella apportata all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha procedimentalizzato il conferimento degli incarichi dirigenziali, in ordine ai quali, comunque, anche la disciplina previgente richiedeva la sussistenza di competenze professionali, e ha continuato a prevedere, al comma 8 che «Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 -gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente – (disposizione non modificata dal d.lgs. n. 150 del 2009, salvo che per il riferimento ai limiti percentuali) cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» »;
si è quindi rimarcato come, « con la sentenza n. 23 del 2019, la Corte cost. ha affermato di aver «più volte affermato l’incompatibilità con
l’art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 52 e n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007), quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell’organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo politico (sentenze n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008)» »;
per desumerne che « il principio della selezione comparativa, procedimentalizzata, introdotto dal d.lgs. 150 del 2009, applicabile anche alle amministrazioni regionali (Cass., n. 6308 del 2021), con la durata temporanea dell’incarico, dunque concorre a valorizzare la salvaguardia dei principi di buon andamento e imparzialità nel rapporto tra politica e amministrazione, ma non esclude di per sé la sussistenza di un rapporto fiduciario tra l’Organo di governo e il personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico -amministrativo, che legittimi il meccanismo di spoils system »;.
su tali premesse si è quindi affermato nel citato precedente di questa S.C. che « la legislazione regionale che viene in rilievo, in particolare, l’art. 25 della legge reg. n. 7 del 1996, l’art. 10, comma 2, lett. b), della legge reg. n. 31 del 2002, e l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 12 del 2005 nei limiti dell’intervenuto vaglio di costituzionalità, nel prevedere lo spoils systems dei dirigenti regionali generali (artt. 10 e 28 della legge reg. n. 7 del 1996), non risulta, quindi, incompatibile con la novella dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 a seguito del d.lgs. n. 150 del 2009, fermo restando l’accertamento rimesso al giudice di
merito della sussistenza delle condizioni in presenza delle quali, secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, come ribaditi dalla sentenza n. 23 del 2019, lo spoils system è legittimo »;
2.2
ciò posto, sia il precedente citato di Cass. 1490/2023, sia l’ulteriore precedente di Cass. 31 gennaio 2017, n. 2510, hanno precisato come il Dirigente generale della Regione (appartenente o meno al ruolo regionale della dirigenza), Capo RAGIONE_SOCIALE, ha la funzione di coordinare e dirigere il dipartimento, assicurando l’unitarietà di azione e a tal fine assistere gli organi di direzione politica e predisporre ovvero verificare e controfirmare le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi (art. 28, comma 2, lettera a, della legge reg. n. 7 del 1996) ed ha il potere di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica (art. 28, comma 2, lettera b, della legge reg. n. 7 del 1996);
secondo la ricostruzione operata fin da Cass. 2510/2017 cit. «la struttura organizzativa degli Uffici regionali della Regione Calabria si rinviene nella legge 13 maggio 1996, n. 7, oggetto di numerosi successivi interventi normativi» , il cui art. 2 «stabilisce che le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice, e che la responsabilità dei dipartimenti è affidata a dirigenti generali »;
i dirigenti preposti ai dipartimenti, del resto, svolgono le funzioni di dirigente generale ed assumono tale denominazione (art. 22, comma 2, della legge reg. n. 7 del 1996);
le disposizioni richiamate pongono in evidenza che il ricorrente, quale capo del RAGIONE_SOCIALE non aveva ricevuto il mero incarico di dirigente preposto ad un settore o ad un servizio dell’Amministrazione regionale, ma l’incarico di dirigente generale « prima articolazione, complessa,
della struttura amministrativa regionale, in mancanza della costituzione di un’area funzionale che ricomprenda più dipartimenti, con a capo un diverso dirigente » (così, ancora, Cass. 2510/2017 cit.);
già si è peraltro detto anche della natura fiduciaria e della revocabilità secondo un regime di spoil system di tali incarichi i quali, in ragione delle funzioni e dei compiti svolti, riguardano dunque posizioni apicali, del cui supporto l’organo di governo si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico amministrativo, ciò non escludendo, peraltro, che vi possa essere anche lo svolgimento di compiti di mera gestione;
l’accertamento di tali caratteristiche svolto dalla Corte di merito risponde dunque all’assetto normativo e va pertanto confermato l’indirizzo di questa RAGIONE_SOCIALE in ordine alla revocabilità di quegli incarichi in ragione del mutamento politico;
né -come precisato da Cass. 1490/2023 cit. – « argomenti di univoco diverso segno possono trarsi dalle norme dello Statuto regionale e dagli articoli della legge reg. n. 7 del 1996, che non escludono il carattere di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa agli organi di direzione politico-amministrativa che è delineato dalla disciplina sopra richiamata »;
2.3
per altro verso, la Corte d’Appello ha accertato che la procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva portato ad una scelta da parte dell’Organo politico della Regione Calabria, e che la nomina era intervenuta all’esito di una procedura in cui era evidente la amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, e dunque la natura fiduciaria dell’incarico;
infatti, prosegue la Corte d’Appello, nell’interpretare l’art. 3 dell’avviso di selezione, sebbene lo stesso prevedesse alcuni criteri orientativi della scelta da effettuare, nondimeno ai criteri elencati non veniva assegnato alcun ordine di importanza, nessuna graduatoria tra gli aspiranti poteva dunque essere formata tra i candidati e nei fatti non risultava alcuna
graduatoria, e non era prevista nemmeno una commissione di concorso con il compito di operare una valutazione sia pure iniziale delle domande presentate;
anche qui l’accertamento svolto da Corte territoriale è coerente, nel portare ad escludere la ricorrenza di una selezione tale da comportare l’assenza di una natura fiduciaria, con il citato precedente di Cass. 1490/2023 e con l’assetto giuridico della fattispecie, sicché la sentenza resiste alle censure mosse in tal senso;
2.4 quanto alla censura relativa all’omessa valutazione delle clausole del contratto intercorso tra le parti, si osserva che, evidentemente, non ha alcun rilievo l’assenza di riferimenti in esso alla revoca per applicazione delle regole normative sullo spoil system , destinate evidentemente ad integrare di diritto e comunque imporsi sulle pattuizioni individuali in ipotesi difformi;
alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
da
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9.5.2024.