Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26561 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26561 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 11623-2021 proposto da:
DI RAGIONE_SOCIALE PAOLO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e dife si dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1473/2020 della CORTE DI APPELLO di L’AQUIL A, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona della dott. NOME COGNOME uditi i difensori delle FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, depositato il 20.11.2006, COGNOME invocava la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su un’area costituente l’unico accesso al garage di sua proprietà. Il ricorrente lamentava in particolare che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano recintato parte dell’area predetta, così restringendo e rendendo più difficoltoso il suo transito sulla stessa.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 472/2016, rigettava la domanda.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1473/2020, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’originario ricorrente avverso detta decisione, confermandola. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la parziale recinzione dell’a rea oggetto di causa, operata dagli odierni controricorrenti, non precludesse, né rendesse meno agevole, il transito di quest’ultimo sulla restante porzione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 03.12.2021, dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 11609/2022 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo perché fosse trattato in udienza pubblica
In prossimità dell’udienza pubblica , ambo le parti hanno nuovamente depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Sono comparsi all’udienza pubblica il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento, e l’AVV_NOTAIO. l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente, la quale ha invocato il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1168 c.c. e l’omessa pronuncia su un punto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non provato il possesso sull’area recintata dai controricorrenti ed escluso lo spoglio, sul presupposto che la recinzione non impedisse comunque il transito. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che egli aveva rappresentato che la recinzione costituiva comunque un ostacolo al suo accesso, poiché restringeva lo spazio precedentemente a disposizione del passaggio, e che tale profilo non sia stato preso in considerazione dalla Corte territoriale.
La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.
In particolare, essa è inammissibile nei limiti in cui solleva censure di omesso esame di fatti decisivi, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, e vizi di coerenza, congruità e sufficienza della motivazione, posto che questi ultimi sono stati espunti dal novero delle doglianze proponibili in sede di legittimità sin dall’entrata in vigore della novella del 2012. Il precedente richiamato alle pagg. 4 e 5 del ricorso, sotto questo profilo, non appare pertinente, in quanto in quella ipotesi era stato denunziato proprio un vizio attinente al percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, oggi non più ammissibile.
Il motivo è invece infondato nella parte in cui denunzia una violazione di legge, che nella specie non si configura (cfr. al riguardo tra le varie, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549), poiché la Corte di Appello, all’esito di una valutazione in punto di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha affermato, sulla scorta delle risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito, che ‘… il transito degli automezzi, anche di dimensioni come quella di un furgone, è agevole’ (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 8275 del 12/04/2011, Rv. 617409; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1743 del 28/01/2005, Rv. 578780; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 15/07/2003, Rv. 565075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10819 del 06/08/2001, Rv. 548804; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15517 del 22/06/2017, Rv. 644673).
In definitiva, la doglianza proposta si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze di fatto, e non tiene conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, poiché ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi
e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda