Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4754/2024 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE QUALE IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL FONDO GARANZIA PER LE RAGIONE_SOCIALE – PUGLIA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
COMMISSARIO LIQUIDATORE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 2471/2023 depositata il 19/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal
Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il 13.07.2015, la Ford Fiesta, targata TARGA_VEICOLO, assicurata Aviva, in sosta regolare lungo la INDIRIZZO in INDIRIZZO, di proprietà di Gigante Fiora, subì la collisione da parte dell’Iveco, targato TARGA_VEICOLO, assicurato con la società estera RAGIONE_SOCIALE, con sede in Gibilterra.
La COGNOME – dopo aver atteso per oltre due mesi il risarcimento da parte di RAGIONE_SOCIALE – si rivolse ad un legale, il quale formalizzò richiesta risarcitoria, che fu ricevuta da RAGIONE_SOCIALE il 25.09.2015.
Detta richiesta fu riscontrata da RAGIONE_SOCIALE, mandataria con rappresentanza in Italia delle Enterprice e gestionaria del sinistro, che, con lettera del 26 novembre 2015, comunicò l’invio dell’importo di euro 2.400,00 (di cui € l.952,59 per danni, pari alla richiesta della Gigante, € 47,41 per fermo tecnico ed € 400,00 per competenze legali) e, il giorno successivo, 27 novembre 2015, trasmise assegno di pari importo.
La Gigante con lettera raccomandata 28 gennaio 2016 accettò la somma di euro 2.000,00 per danno patrimoniale e fermo tecnico, ma insistette nella richiesta di pagamento del danno accessorio per spese stragiudiziali: in particolare, trattenne in acconto la somma offerta di euro 400,00 e contestualmente richiese l’ulteriore somma di euro 1865,00.
Non avendo ottenuto detta ulteriore somma richiesta, la COGNOME conveniva davanti al Giudice di Pace di Taranto la Enterprise chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spese
stragiudiziali sostenute in seguito al sinistro, al netto della somma di euro 400,00 già percepita.
Si costituiva la compagnia RAGIONE_SOCIALE che comunicava l’avvio della procedura di liquidazione.
Il giudizio veniva interrotto per effetto dell’avvio della procedura di liquidazione coatta della compagnia convenuta; ma, successivamente, veniva riassunto anche nei confronti della compagnia RAGIONE_SOCIALE, impresa designata dal Fondo di Garanzia per la Regione Puglia.
Respinta con ordinanza la richiesta di prova orale formulata dall’attore, il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 1115/2018, definendo il giudizio, rigettava la domanda formulata da parte attorea, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Allianz s.p.a. In motivazione il giudice di primo grado, da un lato, riteneva evidente, sulla scorta della documentazione prodotta, che l’impresa del danneggiante ‘con solerzia’ aveva provveduto alla liquidazione per un sinistro che ‘non presentava alcuna difficoltà’, e, dall’altro, rilevava che l’attività svolta dal difensore era ‘risultata limitata’ alla richiesta risarcitoria del 15 settembre 2015 (condizione di procedibilità della domanda), alla lettera del 28 gennaio 2016 (propedeutica all’azione proposta) e alla lettera del 27 ottobre 2016 inviata ad Allianz ed al Commissario Liquidatore (propedeutica alla prosecuzione del giudizio di merito). Pertanto, riteneva che la somma di euro 400,00, offerta dalla compagnia a saldo delle spese stragiudiziali, fosse congrua ‘in relazione al valore del risarcimento richiesto ed alla utile e necessaria attività svolta dal costituito procuratore’.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la COGNOME la quale si lamentava – oltre che del rigetto della richiesta di prove orali, che aveva articolato al fine di dimostrare l’attività stragiudiziale effettivamente svolta – della violazione dell’art. 148 Cda e dei parametri, di cui al DM 55/2014, in quanto l’importo di euro 400,00
riconosciuto dalla Compagnia in sede stragiudiziale non era congruo e chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, la compagnia convenuta fosse condannata al pagamento di euro 2.265,95 per le spese stragiudiziali, da cui doveva essere decurtato l’importo di euro 400,00 già percepito.
Si costituiva la compagnia che, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità dell’appello; e, nel merito, chiedeva il rigetto della impugnativa avversaria, con conferma della sentenza gravata.
Il Commissario liquidatore di RAGIONE_SOCIALE seppur ritualmente citato, rimaneva invece contumace.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2471/2023, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore dell’Allianz s.p.a.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME
Ha resistito con controricorso Allianz.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della compagnia resistente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, il giudice di appello – dopo aver premesso che, invocando principi di diritto affermati da questa Corte, le spese sostenute dalla vittima, per remunerare l’avvocato, al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono ipotesi di danno emergente (che, come qualsiasi altra voce di danno, deve essere provata, per poter essere risarcita) – ha ritenuto che: a) nel caso di specie la definizione stragiudiziale non era di difficile soluzione e non aveva richiesto particolare attività, stante anche la collaborazione dimostrata dalla compagnia di assicurazione; b) l’importo di euro
400,00 riconosciuto dalla compagnia in sede stragiudiziale era congruo; c) comunque la parte appellante non soltanto non aveva provato ma neppure allegato di aver versato al professionista la maggior somma richiesta.
2.NOME COGNOME articola in ricorso quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 e del DM n. 37/18 e dell’art. 19 del DM n. 55/14, nella parte in cui il giudice di appello ha motivato <>. Sostiene che i giudici del merito, nell’individuare l’importo dovuto a titolo di spese legali per l’attività stragiudiziale, hanno violato i minimi inderogabili.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 19 del DM n. 55/14, nella parte in cui il giudice di appello ha rilevato che le spese legali sono irrisarcibili <>. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non soltanto la gestione del sinistro presentava evidenti difficoltà ed i danni non erano affatto modesti, ma soprattutto la definizione stragiudiziale della questione era stata di difficile soluzione.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di prova orale, che era stata articolata in atto di citazione e che era stata reiterata in atto di appello, al fine di provare la consistenza dell’attività stragiudiziale svolta dal legale. Sostiene che il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte
di non aver provato i fatti costitutivi del suo diritto e, al contempo, rigettare la richiesta di prova, dalla parte articolata, per provare detti fatti.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1223 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha soggiunto che ‘Tra l’altro, deve infine rimarcarsi che l’appellante non ha né allegato né provato di aver versato al professionista la somma richiesta’. Sostiene che le spese legali prescindono dalla esibizione della fattura per diversi ordini di ragioni, che indica.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, che si trattano congiuntamente per motivi di connessione, sono inammissibili per un triplice profilo.
In primo luogo, la ricorrente, pur evocando il vizio di violazione di legge, sostanzialmente sollecita inammissibilmente questa Corte a rivalutare le evidenze istruttorie ed il giudizio di congruità espresso in maniera conforme da entrambi i giudici di merito.
In particolare, ai fini del suddetto giudizio di congruità, il giudice di appello, dato atto della collaborazione dimostrata dalla compagnia (p.3), ha tenuto conto del fatto che: a) l’attività era stata limitata agli incontri con la cliente propedeutici all’invio di una sola missiva; b) la liquidazione del danno era stata tempestiva, essendosi la compagnia attivata ad effettuare la perizia sul mezzo ed a formulare l’offerta in poco più di due mesi; c) l’assenza assoluta di difficoltà della gestione stante anche la mancata contestazione sull’ an e sul quantum .
Rispetto a tale giudizio di congruità – espresso da entrambi i giudici di merito sull’importo già corrisposto (in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014) ante causam dalla compagnia a titolo di spese legali stragiudiziali l’ulteriore affermazione (<>) rappresenta una ulteriore ratio , esposta ad abundantiam .
Inoltre, i motivi non rispettano il requisito, previsto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., non avendo la ricorrente indicato né quale attività professionale stragiudiziale, non considerata da entrambi i giudici di merito, sarebbe stata espletata in suo favore; né dove e come ella avrebbe dedotto lo svolgimento di tale pretesa ulteriore attività stragiudiziale al giudice di primo grado.
Infine, i motivi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili , là dove l’utilità dell’esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio; b) congrue , cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali , dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l’assistenza legale.
Precisamente, le Sezioni Unite di questa Corte:
– con sentenza n. 17357/2009, hanno affermato che: <> (tale principio ha trovato sostanziale espressa conferma nell’art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato ‘Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali’ in base al quale <>);
– con sentenza n.16990/2017, hanno affermato che <>.
A detti principi, fissati dalle Sezioni Unite si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplice (cfr., tra le tante, Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n. 30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022, nn. 8571, 15265 e 30854/2023). In particolare:
a) Cass. n. 2644/2018 ha precisato che: <>;
b) Cass. n. 24481/2020 ha precisato che: <>;
c) Cass. n. 15732/2022 ha precisato che: <>.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha dato corretta applicazione dei suddetti principi al caso in esame (nel quale, si ribadisce, l’attività difensiva stragiudizale svolta è risultata limitata agli incontri con il cliente propedeutici all’invio di una sola missiva e la compagnia ha prontamente offerto a fini transattivi la somma di euro 400,00 per le spese legali stragiudiziali, somma trattenuta in acconto dalla danneggiata e ritenuta congrua da
entrambi i giudici di merito) mentre il ricorso non offre spunti per una meditata rivisitazione dei principi sopra esposti, ai quali va dunque data continuità.
3.2. Inammissibile è il terzo motivo.
Invero – in disparte il fatto che la ricorrente non ha trascritto in ricorso le circostanze capitolate su cui la prova testimoniale non ammessa dai giudici di merito avrebbe dovuto vertere e non ha neppure indicato i testimoni chiamati a confermarle – questa Corte anche di recente ha avuto modo di precisare (Cass. n. 30810/2023) che: <>
Occorre qui ribadire che l’omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova non ammessa abbia ad oggetto circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.
In definitiva, l’inammissibilità del motivo in esame consegue: sia al mancato rispetto dell’art. 366 n. 4 c.p.c.; sia al fatto che la ricorrente censura la mancata ammissione dei capitoli di prova orale senza
spiegarne la decisività, a fronte delle risultanze documentali esaminate da entrambi i giudici di merito (peraltro in modo conforme).
4 . All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della compagnia resistente, in euro 1.200,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025, nella camera di consiglio