Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11720/2023 R.G. proposto da :
NOME, rappresentato e difeso da se stesso e dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di MILANO, depositata l’ 8/05/2023, r.g.n. 34484/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano depositata l’8 maggio 2023, che ha parzialmente accolto l’opposizione del ricorrente e ha liquidato in suo favore l’importo di euro 430,00, oltre accessori, quale compenso per l’attività professionale svolta nella sua qualità di difensore d’ufficio nell’ambito di un processo penale, rigettando il ricorso limitatamente all’istanza di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che sostiene l’inammissibilità o comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta violazione degli artt. 82 e 116 del d.P.R. 115/2002: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’attività di recupero sia sostanzialmente priva di spese vive per l’AVV_NOTAIO, in quanto completamente esente da bollo, imposte e spese e poiché egli è perfettamente legittimato a svolgerla in proprio, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
Il motivo è fondato. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, si è posto in consapevole contrasto con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte che sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d’ufficio per l’attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell’ambito dei costi che l’erario è tenuto a rimborsare (cfr. in tal senso, oltre alle pronunce richiamate dal Tribunale di Milano, Cass. n. 22579/2019).
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente compensato le spese sulla base RAGIONE_SOCIALE
‘parziale soccombenza del ricorrente’, ponendosi in contrasto con la pronuncia delle sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 32061 del 2022.
Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe violato quanto statuito dalle sezioni unite con la pronuncia n. 32061/2022. Il ricorrente non considera che nel caso in esame non ci troviamo di fronte a una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non dà luogo a reciproca soccombenza, ma a una domanda articolata in più capi, il primo relativo alla richiesta di condanna al pagamento del compenso svolto quale difensore d’ufficio nell’ambito di un processo penale e il secondo capo concernente invece la domanda di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del medesimo credito. Trattandosi di capi diversi ed essendo il ricorrente risultato soccombente rispetto a uno di questi, è giustificata la pronuncia di compensazione parziale delle spese.
II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando in favore del ricorrente i costi da egli sostenuti in euro 500 per il recupero del suo credito. Le spese del presente giudizio, a fronte del rigetto di uno dei motivi e dell’accoglimento dell’altro, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo motivo di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 500 per i costi di recupero del credito, condannando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE predetta somma; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE sezione