Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32166 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32166 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18240/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente ed intimato –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale e intimata –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Consigliere Delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME -ricorrente incidentale ed intimata – avverso la sentenza n. 4285/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2011 RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) chiedendone la condanna al pagamento di € 11.577,65 a titolo di inadempimento colpevole riguardante la perdita di merci che erano state ad essa affidate per il trasporto.
A fondamento della domanda deduceva che: a) il 12.2.2010 aveva conferito a RAGIONE_SOCIALE la spedizione di n. 5 colli da consegnarsi ad RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità RAGIONE_SOCIALE), con sede a Kadikoy in Turchia; b) dopo dieci giorni circa, la merce non risultava pervenuta al destinatario cosicché, stante le lamentele della cliente turca che ne aveva chiesto la consegna, effettuava, sempre tramite TNT, una prima spedizione di reintegro; c) dopo svariati giorni la TNT riferiva che la merce era andata smarrita e faceva recapitare a RAGIONE_SOCIALE uno solo dei cinque colli consegnati perché era stato reperito; d) successivamente aveva inviato ad RAGIONE_SOCIALE l’ulteriore merce in aggiunta; e) aveva richiesto i danni in sede di reclamo ed aveva ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, tramite l’RAGIONE_SOCIALE, un indennizzo di euro 782,39; f) in data 12 luglio 2010 aveva rimesso in favore di RAGIONE_SOCIALE la nota di accredito n. 1262 per euro 14.168,65 relativa alla spedizione andata smarrita; g) dopo varie lettere di sollecito di pagamento inviate alla RAGIONE_SOCIALE tramite il proprio legale, si era vista costretta ad adire la via giudiziaria.
Si costituiva in giudizio la TNT, la quale: a) in via preliminare: eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano ed il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della RAGIONE_SOCIALE; chiedeva il differimento dell’udienza ai fini della chiamata in giudizio in manleva del sub-vettore RAGIONE_SOCIALE, alla quale dichiarava di
avere subappaltato il trasporto delle merci perdute; b) in via di merito, contestava ogni sua responsabilità, per carenza di colpa grave, essendo lo smarrimento della merce dipeso da fatto assolutamente inevitabile, quale la perdita di controllo del mezzo da parte del vettore; contestava altresì la mancata prova del danno e, in subordine, l’applicabilità del limite di responsabilità vettoriale.
La terza chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), nel costituirsi, contestava tutto quanto ex adverso argomentato dedotto e richiesto, eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del Giudice Italiano per essere competente il Giudice olandese, giusta articolo 31 CMR; eccepiva, poi, la carenza di legittimazione della TNT a svolgere domande nei suoi confronti, la prescrizione del diritto ex art. 32 CMR e l’infondatezza di qualsiasi pretesa avanzata nei propri confronti per i motivi esposti in comparsa.
La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1534/2018, affermata la propria competenza territoriale, rigettava la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE per difetto della titolarità alla pretesa (e, conseguentemente, dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE); condannava quindi RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, mentre compensava le spese tra quest’ultima e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta e dichiarata la sua legittimazione attiva, fossero accolte le domande, che aveva formulato nel giudizio di primo grado,
e, dunque, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, fosse dichiarato che la convenuta TNT era responsabile per i fatti di cui era causa ai sensi degli artt. 1693 e 1696 ultimo comma c.c. per avere con colpa grave smarrito quattro colli di proprietà di RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente fosse condannata a pagare in suo favore la somma di € 11.577,65 oltre interessi di legge e rivalutazione, ovvero diversa somma di giustizia.
Si costituivano entrambe le appellate, chiedendo entrambe il rigetto dell’impugnazione. In via subordinata, RAGIONE_SOCIALE riproponeva domanda di garanzia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; mentre quest’ultima, a sua volta, riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4285/2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava e dichiarava la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, ma rigettava nel merito l’appello, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado. In punto di regolamentazione delle spese, la corte territoriale condannava RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese sostenute dalla TNT mentre dichiarava compensate quelle tra la TNT e la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale.
Hanno resistito con controricorso: la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che hanno entrambe proposto ricorso incidentale (condizionato soltanto il secondo).
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE, eccependo
la tardività dello stesso, in quanto notificato oltre 40 giorni della notifica del ricorso principale.
In vista dell’odierna udienza, è stata presentata memoria sia da parte della ricorrente che da parte di entrambe le resistenti (ricorrenti in via incidentali), dovendosi dare atto che RAGIONE_SOCIALE è già RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso principale della società RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente in via principale con un unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché art. 4 DM n. 55 del 10.03.2014), nonché omessa motivazione e pronuncia sulla domanda dell’appellato per la condanna del soccombente alla rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi giudizio di merito, nella parte in cui la corte territoriale – dopo aver respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannato quest’ultima a rimborsare all’appellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del secondo grado del giudizio – ha omesso di motivare (e, quindi, di pronunciarsi) sulla domanda del secondo appellato RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione e la condanna del soccombente al rimborso dei compensi e delle spese di lite in favore dalla parte vittoriosa austriaca. Compensi e spese che, in precedenza, il Tribunale aveva liquidato e posto a carico dell’attore in favore del convenuto RAGIONE_SOCIALE -chiamante in garanzia la RAGIONE_SOCIALE nell’ammontare di € 3.235,00.
Il motivo non è fondato in relazione alle spese del giudizio di primo grado.
Invero, detta sentenza non è stata impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui il Tribunale aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE alla sola refusione delle spese di lite in favore della
convenuta TNT ed aveva disposto la compensazione integrale delle spese processuali fra essa chiamata in causa e la convenuta TNT.
Al contrario, il motivo è fondato in relazione alle spese del giudizio di secondo grado.
E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 7431/2012) il principio per cui: <>.
Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale che, nonostante la richiesta della RAGIONE_SOCIALE espressa nelle conclusioni, dopo aver respinto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE (ritenuta legittimata attiva in accoglimento parziale dell’appello dalla stessa proposto) nei confronti della TNT, ha dichiarato che <>, senza tuttavia disporre la condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -attrice soccombente la cui domanda aveva fatto sorgere l’interesse della TNT alla chiamata della RAGIONE_SOCIALE pagamento delle spese del grado in favore dell’odierna ricorrente.
Il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE
2.1. La società articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 116 e 210 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato: <<Sostiene, poi, l'appellante di non essere stata in grado di fornire la prova della colpa grave del vettore in quanto tutte le richieste istruttorie da essa formulate, ivi compresa la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei verbali ed accertamenti relativi al sinistro stradale causa della perdita della merce, sono state rigettate. Ritiene che la Corte territoriale -nel dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'appellante e/o nel dichiarare esente da vizi il rigetto dell'istanza pronunciato dal Giudice di primo grado con ragionamento incoerente ed incompleto -è incorsa in due macroscopici errori: uno di carattere fattuale derivante dall'evidente omesso esame della documentazione prodotta agli atti, l'altro sotto un profilo logico-formale e relativo all'interpretazione dell'art. 210 c.p.c. e sua applicabilità. Osserva che -quand'anche si volesse interpretare l'art. 210 c.p.c. nel senso che la parte istante deve provare l'impossibilità a procurarsi la documentazione aliunde -la corte territoriale ha comunque omesso di considerare che un elemento essenziale e incontrovertibile emergente dagli atti: la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai potuto procurarsi la copia dei documenti, di cui chiedeva l'ordine di esibizione, perché il vettore TNT non aveva mai comunicato (né prima dell'introduzione della causa e neppure con la sua costituzione) alcun tipo di informazione relativa all'evento (incidente), con la conseguenza che il fatto che sul luogo del sinistro (luogo per la prima volta precisato da COGNOME con la sua costituzione in giudizio) fosse intervenuta la polstrada di Udine fu una circostanza da essa ignorata fino ad uno stato avanzato del procedimento.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., art. 1696 c.c., 23 e 29 L. n. 450 del 1985, 1175 e 1375 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo appello, ha affermato che:<>. Sostiene che la motivazione è frutto di una valutazione sbrigativa, parziale ed errata degli elementi probatori già desumibili dagli atti di causa; e che errata è l’interpretazione della richiesta “prova in concreto” della colpa grave del vettore, che determina l’inversione dell’onere della prova a carico dell’attore.
2.2. Entrambi i motivi non sono fondati.
Infondato è il primo motivo, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di ordinare l’esibizione di documenti rappresenta una deroga al principio di cui all’art. 2697 c.c. (Cass. n. 12782/2003), con la conseguenza che la cosa o il documento possono formare oggetto di una richiesta di esibizione soltanto nel caso in cui risulti provato che non possano essere diversamente acquisiti (Cass. n. 9522/2012) e, d’altro lato, siano indispensabili alla parte per provare un determinato fatto (Cass. n. 10916/2003). In ogni caso, ogni statuizione del giudice di merito in materia non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 9852/2022).
Occorre qui ribadire il principio (più volte affermato da questa Corte: cfr. tra le tante Cass. n. 5908/2004), secondo cui non è dato addivenire ad una esibizione officiosa di documentazione, ai sensi
dell’art. 210 c.p.c., per sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde .
Dando applicazione al suddetto principio, la corte di merito ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE -che pur, quale proprietaria della merce oggetto del trasporto, aveva il diritto di richiedere i documenti alla RAGIONE_SOCIALE – non aveva dimostrato di aver tentato di ottenere la documentazione.
Infondato è il secondo motivo, in quanto, come proprio questa Sezione ha avuto modo di precisare (Cass. n. 11362/2006): <>.
Orbene nel caso di specie la corte territoriale – con giudizio in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità – ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la colpa grave del vettore, richiesta per potersi procedere ad un risarcimento illimitato, in quanto non ha considerato tale la mera circostanza che la merce fosse andata perduta durante un incidente stradale occorso al sub vettore RAGIONE_SOCIALE; ed ha conseguentemente ritenuto applicabile il limite di responsabilità prescritto dalla citata Convenzione (pari ad 8.33 DSP per chilogrammo di merce e dunque pari, nel caso di specie, ad € 782,39, già ottenuti da RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennizzo).
3. Il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE
La società con un unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata con legge 06/12/1960 n. 1621, nonché degli artt. 1916, 1689 c.c., nella parte in cui la corte territoriale, riformando la pronuncia emessa dal Tribunale sul punto, ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul duplice presupposto che l’unico collo recuperato sarebbe stato restituito alla destinataria suo tramite e che la destinataria non ne avrebbe mai chiesto la riconsegna.
Osserva il Collegio che il ricorso della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), benché formalmente indirizzato anche contro il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE, è sostanzialmente rivolto soltanto a contrastare il ricorso
incidentale della RAGIONE_SOCIALE (rispetto al quale sussisteva l’interesse, come dichiarato anche con la memoria: pp. 3 e 4) e, quindi, solo ad esso era condizionato.
Ne consegue che il ricorso incidentale della TNT è da intendersi assorbito dal rigetto del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, in accoglimento del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE, va cassata in relazione la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, non essendovi accertamenti da svolgere, vanno riconosciute alla detta RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di secondo grado, liquidate come da dispositivo, a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE va dichiarato infondato, mentre quello della RAGIONE_SOCIALE è da intendersi assorbito.
Le spese processuali sostenute dalla società ricorrente principale vanno poste a carico di entrambe le società resistenti, in via tra loro solidale; mentre le spese processuali sostenute da entrambe le società ricorrenti in via incidentale vanno tra loro compensate.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna la predetta RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in solido, a pagare alla NOME le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
rigetta il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla TNT RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE);
-dichiara compensate le spese processuali tra le parti ricorrenti in via incidentale.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023, nella camera di