Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28074 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28074 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro n. 674/2022, depositata il 15 giugno 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, settimo comma, Cost., avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro, depositata il 15 giugno 2022, che, pronunciandosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione di un proprio precedente provvedimento, ha
Oggetto: protezione internazionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30041/2022 R.G. proposto da . NOME COGNOME, con
NOME, rappresento e difeso dall’avv domicilio eletto presso il suo studio, sito in Locri, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
dichiarato l’estinzio ne del giudizio, ponendo a suo carico le spese del giudizio;
la sentenza impugnata ha dato atto che l’estinzione del giudizio era conseguenza RAGIONE_SOCIALEa rinuncia agli atti del giudizio operata dall’odierno ricorrente e ha osservato che , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 306 cod. proc. civ., in assenza di accordo tra le parti le spese processuali dovevano porsi a carico del rinunciante;
il ricorso è affidato a due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE non s piega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 306, quarto comma, e 370, primo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata posto a suo carico anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, benché quest’ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio;
il motivo è fondato;
-l’allegazione del ricorrente secondo la quale il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna utile attività difensiva nel giudizio di legittimità trova conferma nella lettura RAGIONE_SOCIALEa relativa ordinanza di questa Corte (n. 22873/2020) in cui si dà atto che «il RAGIONE_SOCIALE, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa», che il ricorso è stato deciso nella camera di consiglio fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., senza, dunque, la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza, e che, conseguentemente, non si è proceduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese «atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale -assente la discussione orale -l’ atto di costituzione del RAGIONE_SOCIALE risulta irrilevante ex art. 370 co 1 cpc»;
pertanto, la mera costituzione RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nel giudizio
di legittimità, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente in favore del RAGIONE_SOCIALE vittorioso, in quanto a ciò non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale (cfr. Cass. 7 luglio 2017, n. 16921);
infatti, la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, per cui essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso -cui è assimilabile, per le ragioni indicate, la parte che nel giudizio di cassazione si limita a depositare un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa, non seguit o poi dall’effettiva partecipazione all’udienza di discussione poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. 14 marzo 2023, n. 7361; Cass. 19 giugno 2018, n. 16174);
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 306 cod. proc. civ. e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per aver la Corte di appello erroneamente liquidato le spese di lite relative alla fase decisionale del giudizio di rinvio;
evidenzia, in particolare, che il giudice del gravame aveva liquidato le spese del giudizio di appello in favore del RAGIONE_SOCIALE anche con riferimento alla fase decisionale, benché quest’ultimo si fosse limitato a depositare la propria comparsa di costituzione in giudizio e non avesse svolto alcuna ulteriore attività difensiva in quanto era intervenuta la notifi ca RAGIONE_SOCIALE‘ atto di rinuncia;
il motivo è fondato;
dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza si evince che il giudice di appello ha liquidato le spese del grado di giudizio svolto dinanzi a sé in euro 3.307,50, mediante l’applicazione dei minimi previsti per tre RAGIONE_SOCIALEe quattro fasi prese in considerazione dalla tabella allegata al d.m. n. 55
del 2014, con esclusione di quella relativa alla fase istruttoria e facendo riferimento allo scaglione di valore fino ad euro 52.000,00;
ha, dunque, liquidato le spese processuali riconoscendo anche il compenso previsto pe r la fase decisionale, benché l’attività difensionale svolta dal RAGIONE_SOCIALE non avesse interessato anche tale fase; -il mancato svolgimento da parte di quest’ultimo di attività proprie RAGIONE_SOCIALEa fase decisionale (così come descritte all’art. 4, quinto comma, lett. d), d.m. n. 55 del 2014) osta alla riconoscibilità in favore RAGIONE_SOCIALEa parte del relativo compenso;
la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, e dato atto RAGIONE_SOCIALEa già dichiarata estinzione del giudizio e condanna l’odierno ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del solo giudizio di appello, da liquidarsi in euro 1.655,00 (pari alla differenza tra l’importo liquidato dalla Corte di appello e quello dalla stessa erroneamente riconosciuto), oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dato atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta dichiarazione di estinzione del giudizio, condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del solo giudizio di appello, liquidate in euro 1.655,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte intimata alla rifusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 settembre 2023.