Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3486 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Oggetto: spese
processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10930/2023 R.G. proposto da NOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTI –
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Messina, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 241/2023, pubblicata in data 20.3.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina AVV_NOTAIO COGNOME, per far dichiarare la nullità dell’atto di donazione dell’immobile sito in Messina, INDIRIZZO, eccependo
la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica dell’immobile.
La domanda è stata respinta in entrambi i gradi di causa; la pronuncia di appello è stata, invece, cassata con rinvio con ordinanza n. 24961/18.
All’esito la Corte d’appello di Messina ha dichiarato la nullità della donazione e ha liquidato in favore degli attuali ricorrenti le spese di legittimità e quelle del giudizio di rinvio.
Per la cassazione della sentenza COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui ha replicato con controricorso NOME COGNOME.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., per non aver il giudice del rinvio statuito sulle spese di primo grado e quelle di appello nonostante l ‘ esplicita richiesta formulata dai ricorrenti, risultati vincitori all’esito del giudizio.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., deducendo che, anche a voler ritenere che la Corte di merito abbia implicitamente confermato la statuizione sulle spese di causa adottata nei gradi di merito, risulterebbe violato il principio di soccombenza, poiché tali spese non potevano essere poste a carico dei ricorrenti, risultati vincitori all’esito del giudizio.
Il primo motivo è fondato.
La Corte distrettuale, dichiarata la nullità della donazione, ha pronunciato sulle sole spese di cassazione e del giudizio di rinvio, senza nulla disporre su quelle dei precedenti gradi di causa, inizialmente poste a carico dei ricorrenti, i quali sono, poi, risultati vincitori al l’esito del giudizio.
Non si è in presenza di una mera omissione materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. (Cass. s.u. 16415/2018): il giudice, richiamando il principio di soccombenza, ha mostrato di ritenere che, per effetto della cassazione con rinvio della pronuncia di appello, non potesse pronunciare su quelle dell’intero giudizio.
Va -invece – data continuità al principio secondo cui la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità (Cass. 15868/2015; Cass. 1407/2020).
E’, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda