Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6131 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6131 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14009-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il 13/12/2023 R.G.N. 476/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME impugna con un unico motivo di ricorso il decreto di liquidazione del compenso peritale del Tribunale di
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/02/2026 CC
Civitavecchia, sezione lavoro, reso in data 13/12/2023 nel procedimento ai sensi dell’art. 445 -bis c.p.c. iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . Il ricorrente si duole perché il Tribunale di Civitavecchia nel liquidare il compenso del consulente nominato in sede peritale ha posto detto compenso definitivamente a carico della medesima parte privata «in mancanza di dichiarazione ex art. 152 c.p.c.».
1.1. Deduce, al contrario, il ricorso che la dichiarazione necessaria per l’esenzione dalle spese di lite era allegata al ricorso e sottoscritta in via formale e rituale dalla parte ricorrente in primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
Il decreto di liquidazione -attesa la presenza di uno specifico mezzo di contestazione (quale è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.p.r. 30/05/2002, n. 115) e la sua inidoneità al giudicato – non è censurabile con il ricorso per Cassazione ex art.111 comma 7 Cost. per violazione di legge.
Peraltro in questo caso, il Tribunale di Civitavecchia aveva preso atto della contestazione circa l’esito della consulenza effettuata dal ricorrente e della introduzione del giudizio di merito e dunque è proprio nella sede del giudizio di merito che al Tribunale spettava di decidere in via definitiva sull’accertamento medico e anche sulle spese dell’intero procedimento (prima e seconda fase).
4.1. Per questa via, il procedimento impugnato è privo del carattere di definitività.
Si consideri, in proposito che: «E’ giurisprudenza costante che la nozione di sentenza, di cui parla l’art. 111, secondo comma, della Costituzione, coincide con quella di provvedimento decisorio, dovendosi intendere come tale ogni provvedimento che, indipendentemente dalla sua disciplina formale, sia idoneo ad incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private, analogamente alle pronunce previste dall’art. 279 c.p.c.. Occorre quindi che il provvedimento presenti due caratteri: quello della decisorietà e quello della definitività. L’ordinanza collegiale impugnata ha sicuramente carattere decisorio, stabilendo l’ammontare delle spese provocate dalla C.T.U.. Non ha però, quello della definitività, che è proprio dei provvedimenti per i quali non vi siano rimedi idonei a consentire il riesame del provvedimento sia nell’ulteriore svolgimento del processo sia in sede di impugnazioni. L’ordinanza in causa è pur sempre un provvedimento contenuto processuale ordinario, che, ai sensi dell’art. 90 C.P.C., disciplina il regolamento provvisorio delle spese processuali mentre la sentenza, ai sensi dell’art. 91 C.P.C., statuirà sul carico definitivo delle medesime. (Cass. 15.3.1984 n. 1753; Cass. 18.10.1983 N. 6118)».
5.1. Nel medesimo senso Cass. 20/08/1990, n. 8454 affermava: l’ordinanza collegiale che pone l’Onere di anticipazione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico di una delle parti, costituisce un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio, e non quindi impugnabile per Cassazione ai sensi dell’art. 111 cost.. ( Conf. 1753/84, mass n 433819). Più di recente Cass. 22/10/2018, n. 26573 del 22/10/2018 ha ribadito: in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669-quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l’inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all’espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà».
Il ricorso è, per queste ragioni, inammissibile.
Nulla in ordine alle spese perché la parte ricorrente ha depositato formale dichiarazione ai fini dell’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 12 febbraio 2026.
Il Presidente
(NOME COGNOME)