ORDINANZA TRIBUNALE DI PALERMO – N. R.G. 00012839 2025 DEPOSITO MINUTA 15 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
TRIBUNALE DI PALERMO
V SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME
AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME relatrice
Nel giudizio iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2025 al quale è stato riunito quello recante n.r.g. 12851/2025, all’esito del 16.1.2026
ha emesso la seguente
e con distinti ricorsi hanno proposto reclamo avverso due ordinanze del 9.10.2025, rese nei separati giudizi n.r.g. 9122/2024 e n.r.g. 9126/2024, dagli stessi proposti ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso rispettivamente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (diretta al solo e n. NUMERO_CARTA (diretta alla sola con le quali sono state rigettate le loro richieste di sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle indicate.
Il COGNOME della cautela ha invero ritenuto che le cartelle, riferite alle spese processuali del medesimo processo penale (definito con sentenza n. 4090/2016), nel quale i reclamanti erano stati coimputati, non solo indicavano correttamente l’importo delle spese processuali dovuto, ma anche che quelle spese si riferissero effettivamente alla loro posizione.
I reclamanti hanno, anche in questa sede, contestato la riferibilità delle spese processuali di cui è stato richiesto il pagamento alle loro posizioni processuali, eccependo, in primo luogo, che le consulenze tecniche svolte durante la fase delle indagini avevano avuto ad oggetto accertamenti di natura contabile sul coimputato e su una serie di società al medesimo riconducibili, che, quindi, nessuna attinenza avevano avuto con la loro posizione, né con i reati per cui era intervenuta la condanna, né con gli ulteriori reati contestati nel capo di imputazione – tanto che gli esiti della consulenza non erano nemmeno stati menzionati in sentenza -.
I reclamanti hanno quindi invocato il principio di responsabilità personale dell’obbligazione di pagamento previsto dall’art. 535 c.p.p., che va circoscritta alle sole spese che sono riferibili alla pronuncia di condanna emessa dal COGNOME penale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo. Ha infatti rilevato che l’attività di riscossione delle spese di giustizia è demandata a soggetto deputato ex lege alla quantificazione dei crediti ed alla loro iscrizione al ruolo esattoriale, osservando che, nel giudizio di merito, la domanda di integrazione del contraddittorio era stata accolta soltanto in relazione alla chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE – e non anche nei confronti di
Nel merito, ha richiamato la previsione di cui all’art. 2 del d.m. 124/2014 per evidenziare come le spese di consulenza tecnica dovessero essere recuperate nella loro interezza a carico dei condannati, con la conseguenza che l’assoluzione degli altri coimp utati non poteva incidere ai fini di escludere la necessaria recuperabilità dell’intero importo dell’esborso comunque sostenuto ai fini della celebrazione del processo.
Ha poi contestato la sussistenza del periculum in mora non essendo allegato alcun pregiudizio derivante dall’eventuale recupero delle somme ingiunte.
si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del reclamo in quanto tardivamente proposto; nel merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza del reclamo.
Deve preliminarmente osservarsi che, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento per spese di giustizia, non sussiste un litisconsorzio tra ente titolare della pretesa creditoria (nella specie ), – quale soggetto chiamato ex art. 227 bis DPR 115/2002 a svolgere (a decorrere dall’entrata in vigore della convenzione di cui all’art. 1, co 367, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ) l’attività di quantificazione delle somme dovute e la successiva iscrizione al ruolo, e l’agente alla riscossione.
Si tratta infatti di soggetti tutti muniti di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni che riguardano la domanda di pagamento spiegata con la cartella, mentre i rapporti interni tra gli stessi restano disciplinati dalla legge e dalla convenzione sopra richiamata.
Va pure respinta l’eccezione di inammissibilità del reclamo per tardiva proposizione.
Dall’esame del fascicolo risulta infatti che il reclamo è stato depositato in data 24.10.2024 e dunque entro il termine di 15 giorni decorrente dalla indicata data di notifica dell’ordinanza impugnata del 9.10.2024.
Nel merito ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e vada accolto.
L’art. 535 c.p.c., come modificato dalla L. 69/2009, prevede al co. 1 che ‘La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ‘. Come osservato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza Cass. pen. sez. V, 22/03/2013, n. 28081 e giurisprudenza ivi richiamata), la modifica normativa di cui alla L. 69/2009 che ha soppresso le parole “relative ai reati cui la condanna si riferisce “, ‘ non è diretta a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì ha costituito una conseguenza sul piano formale della soppressione dell’ art. 535 cod. proc. pen., comma 2, che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da un altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna… omissis … E sembrerebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto per le spese relative a reati connessi o al concorso nello stesso reato modificare la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo “pro quota” delle medesime per poi accollare implicitamente all’imputato addirittura le spese per reati per i quali non ha subito condanna. Sembra quindi doversi ritenere che il legislatore, a
seguito di questa soppressione, abbia considerato superflua la precisazione, contenuta nel comma 1, che la condanna alle spese si riferisce comunque a quelle relative ai reati per i quali è intervenuta condanna’.
Ne consegue che, anche nel tenore dell’attuale formulazione di cui all’art. 535 c.p.p., il condannato è chiamato a sostenere il peso delle spese processuali relative al reato per cui è stato condannato.
In relazione, tuttavia, alle spese di consulenza tecnica, l’art. 205 del DPR 115/2002, dopo aver ribadito il principio per cui ‘Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solida rietà’, al co. 2 prevede che le spese della consulenza tecnica devono essere recuperate per intero (‘ Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condan na…’).
Il regolamento attuativo di cui al d.m. 124/2014 ha poi conformemente stabilito all’art. 2 bis che ‘ le spese del processo penale anticipate dall’erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna… omissis …, sono recuperate dal condannato nella loro interezza . In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali ‘.
Tale principio discende dalla peculiare natura dell’accertamento disposto a mezzo di consulenza, in cui non è possibile scindere la quota riferibile a ciascuno dei condannati, né scomputare la quota riferibile eventualmente agli altri coimputati assolti: tale meccanismo deve però operare nei limiti del generale principio di responsabilità personale dell’onere delle spese processuali.
Nel caso di specie, dagli atti disponibili (e dunque impregiudicata ogni successiva valutazione all’esito del giudizio) non è possibile stabilire se le consulenze disposte nella fase delle indagini preliminari siano o meno riferibili alla pronuncia di condanna emessa nei confronti dei reclamanti: nella sentenza non è infatti svolto alcun riferimento alla consulenza, mentre il mancato deposito della stessa preclude in questa sede qualsiasi verifica sul punto.
Ciò detto, poiché l’onere della prova del credito fatto valere, così come della riferibilità della spesa processuale alla sentenza di condanna emessa, grava sull’amministrazione che domanda il pagamento, deve dunque affermarsi che sussiste il fumus della proposta opposizione.
In ragione, poi, del considerevole importo ingiunto, va affermata la ricorrenza dei gravi motivi di cui all’art. 615 co. 1 c.p.c. per accogliere la richiesta di sospensione delle cartelle impugnate (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) relativamente alle somme riferibili alle spese processuali dell’importo di € 50.595,11.
La liquidazione delle spese va rimessa al giudizio di merito.
PQM
in accoglimento del reclamo ed in riforma delle ordinanze impugnate, sospende l’efficacia esecutive delle cartelle n. NUMERO_CARTA e n.
NUMERO_CARTA in relazione alle somme riferibili alle spese processuali dell’importo di € 50.595,11;
spese al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Quinta sezione del Tribunale di Palermo in data 27.2.2026
La COGNOME relatrice La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME