Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11379 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11499/2023 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza n. 693/2023 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, depositata il giorno 7 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa in danno di NOME COGNOME dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con l’intervento di plurimi altri creditori (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 26 giugno 2019, dispose, su sua istanza, che il professionista delegato procedesse alla fissazione del secondo esperimento di vendita con i ribassi previsti nell’or dinanza di delega.
A vverso detto provvedimento, l’esecutato dispiegò opposizione agli atti esecutivi, deducendo, in sintesi, che le operazioni relative al primo esperimento di vendita erano state inficiate da errori contenuti negli avvisi di vendita ed omissione degli adempimenti pubblicitari disposti nell ‘ordinanza di vendita (in specie, l’ omesso inoltro di duecento missive ai residenti nelle vicinanze dell’immobile pignorato) .
A definizione della fase sommaria della controversia, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 agosto 2019, rigettò l’istanza di sospensione, fissò termine di giorni sessanta per l’introduzione del giudizio di merito e condannò l’opponente alla refusione delle spese in favore degli opposti costituiti BNL S.p.A. e Goldstar s.r.l., nonché, sempre in favore di questi, al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Il giudizio di merito, ritualmente instaurato, si è concluso con la sentenza in epigrafe indicata, la quale ha dichiarato inammissibile la opposizione (sul rilievo officioso della natura interlocutoria e ricognitiva del provvedimento opposto), compensato per metà le spese della fase di merito e condannato l’opponente alla refusione delle residue spese del giudizio di merito in favore delle parti costituite, lasciando
r.g. n. 11499/2023 Cons. est. NOME COGNOME
« inalterate » le statuizioni sulle spese della fase sommaria, « ivi compresa l’accessoria condanna ex art. 96 cod. proc. civ. di cui al provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione in fase sommaria ».
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi.
Non hanno svolto difese in grado di legittimità le parti intimate, in epigrafe menzionate.
Con provvedimento del 28 febbraio 2024, è stata formulata, ai sensi del l’ art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per « inammissibilità e/o infondatezza » dello stesso;
più in dettaglio, con detta proposta si è ritenuto che: « Invero, quanto al primo mezzo, occorre osservare che il Tribunale ha rilevato la natura sostanzialmente interlocutoria del decreto del g.e., oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., con cui il professionista delegato era stato autorizzato a procedere ad ulteriori esperimenti di vendita, a prezzo ribassato, e ciò in quanto l’istanza del delegato stesso – su cui il g.e. aveva provveduto – era principalmente volta ad ottenere l’autorizzazione alla predisposizione dell’ordine ex art. 560 cod. proc. civ. , mentre l’ordinanza di delega già prevedeva che il delegato potesse procedere ai ribassi, in caso di diserzione, in piena autonomia.
Così stando le cose, il ricorrente (già opponente) avrebbe dovuto spiegare, col primo mezzo, come e perché il decreto opposto, nonostante la ritenuta sostanziale superfluità da parte del giudice del merito, avesse invece la natura di vero e proprio atto esecutivo, opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 14282/2022), il che avrebbe potuto configurarsi nel caso in cui le questioni sottese alla spiegata opposizione fossero state già sottoposte all’attenzione del g.e. o dal professionista delegato, o dallo stesso esecutato, come correttamente evidenziato dal Tribunale. In assenza di simili sollecitazioni, dunque, non può che confermarsi la sostanziale
r.g. n. 11499/2023 Cons. est. NOME COGNOME
superfluità dell’autorizzazione in discorso, con ogni conseguenza sulla sua inopponibilità, posto che il tenore del provvedimento, per come riportato in ricorso, non lascia spazio per alcuna valutazione – neanche implicitacirca le suddette questioni, poi introdotte dall’esecutato con l’opposizione stessa.
Per quanto poi concerne, specificamente, il secondo motivo, esso appare in parte inammissibile ed in parte infondato.
Anzitutto, la decisione di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è incensurabile in questa sede di legittimità, ove debitamente motivata, solo rilevando che ‘non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa’ (v. Cass. n. 24502/2017). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto di dover compensare per metà, stante il rilievo officioso della inammissibilità dell’opposizione spiegata dall’odierno ricorrente, il che preclude ogni ulteriore valutazione, al riguardo, neanche occorrendo approfondire la questione circa la sopravvenuta causa di cessazione della materia del contendere, con la connessa valutazione circa la soccombenza virtuale, trattandosi di un posterius .
Il rilievo officioso dell’inammissibilità nel giudizio di merito, poi, giustifica ampiamente la diversità di trattamento circa la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. tra la fase sommaria e quella di merito.
Quanto, infine, alla pretesa mancanza di reiterazione di domande infondate, il mezzo non rispetta i dettami di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., facendosi riferimento al contenuto di atti processuali e provvedimenti di cui non viene adeguatamente esposto il contenuto, né la loro collocazione ».
7. A seguito di tempestiva istanza di decisione di parte ricorrente è stata fissata l ‘ adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale la stessa ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
r.g. n. 11499/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 591ter e 617 cod. proc. civ., denuncia come « erronea ed ingiusta » la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.
Sostiene parte ricorrente che il provvedimento opposto (con cui è stato autorizzato il secondo esperimento di vendita) non è « sussumibile nell ‘ alveo dei decreti reclamabili ex art. 591-ter cod. proc. civ. (in quanto non finalizzato a dare soluzione a problematiche di ordine pratico e/o giuridico peraltro, come detto, neppure allegate dal delegato) » , non integra « un atto eminentemente interlocutorio (come lo definisce del tutto arbitrariamente il Giudice di prime cure), una mera ricognizione di quanto già previsto nella ordinanza ex art. 591-bis cod. proc. civ. » ma concreta « un atto di impulso alla prosecuzione della procedura esecutiva fondato sul l’ implicito, ma erroneo, presupposto che le operazioni di vendita relative alla prima asta andata deserta, con specifico riferimento al puntuale e corretto adempimento degli obblighi pubblicitari, fossero state correttamente poste in essere ».
1.1. Il motivo è inammissibile.
In ordine alla censura in esame, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità (unica sede deputata e possibile allo scopo, irrilevanti le ulteriori allegazioni operate con l’istanza di decisione successiva alla proposta di definizione e con la memoria illustrativa, avente funzione di mera esplicazione di censure già sollevate) risulta articolato nella inosservanza del requisito dell ‘ esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. .
Segnatamente, l’atto di adizione di questa Corte non reca – tanto nella parte narrativa dello svolgimento del processo quanto nella parte dedicata ai motivi – la riproduzione, nemmeno per stralci essenziali, del
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contenuto degli atti richiamati – ovvero la istanza (o relazione) del professionista delegato e la istanza ex art. 486 cod. proc. civ. del debitore esecutato – a seguito dei quali si assume essere stato adottato il decreto oggetto dell’opposizione.
La descritta deficienza illustrativa (non surrogabile dalla mera relatio agli atti processuali, né tampoco dall’allegazione degli stessi al fascicolo di parte, avvenuta peraltro – e limitatamente alla istanza dell’esecutato – soltanto dopo la comunicazione della proposta di definizione) non consente a questa Corte un’adeguata (o quantomeno sufficiente) cognizione della vicenda processuale, con particolare riferimento alla natura del provvedimento opposto, ragione – nella gravata sentenza – della dichiarazione di inammissibilità.
Più specificamente, non è dato comprendere se la circostanza della incompleta o inesatta effettuazione degli adempimenti pubblicitari:
(i) non sia stata rappresentata al giudice dell’esecuzione prima della emissione del decreto poi opposto, sicché quest’ultimo integrava provvedimento confermativo della precedente ordinanza di vendita, ossia meramente interlocutorio, dunque non impugnabile;
(ii) oppure sia stata esposta dal professionista delegato in guisa di difficoltà insorta nel corso delle operazioni di vendita, di modo che il decreto, recante risoluzione del problema, era stato reso ai sensi dell’art. 591 -ter cod. proc. civ., in quanto tale reclamabile;
(iii) oppure sia stata configurata dal debitore esecutato al g.e. quale circostanza ostativa all’ulteriore prosecuzione delle vendite, in tal caso rivestendo il decreto de quo carattere decisorio, quindi suscettibile di opposizione con il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ..
Resta, in definitiva, precluso il vaglio sul merito del motivo in discorso, incentrato sull’asserita (ma non verificabile) valenza decisoria (ed altresì lesiva degli interessi dell’odierno ricorrente) del
decreto poi impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi , la cui inammissibilità diviene, per l’effetto, definitiva.
Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ., impugna il capo della sentenza afferente la regolamentazione delle spese processuali.
Parte ricorrente sostiene che « con decisione evidentemente viziata per carenza di valida e logica motivazione, mentre per la fase merito (in cui sono state sostanzialmente riproposte le medesime doglianze eccepite nella fase cautelare) il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto di dovere compensare, almeno per la metà, le spese di lite (rigettando anche la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata nel giudizio di merito dalle parti costituite) lo stesso Magistrato ha ritenuto, invece, di confermare le abnormi ed ingiuste statuizioni sulle spese operate nella fase cautelare in cui, invece, da parte del giudice dell’esecuzione vi è stata anche pronuncia di condanna ex art. 96 ».
Tanto in spregio al nesso di strumentalità che lega la fase cautelare a quella di merito del giudizio di opposizione, in forza del quale il giudice, all’esito del processo a cognizione piena, rivaluta anche le statuizioni in punto di spese adottate nell’in cidente cautelare.
2.1. Il motivo è fondato, nei sensi in appresso precisati.
Per fermo convincimento di nomofilachia, assurto oramai a diritto vivente, le opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva) hanno struttura di giudizi unitari a bifasicità eventuale (per la compiuta ricostruzione dell’istituto nei predetti termini, cfr. Cass. 11/10/2018, n. 25170, ribadita, ex aliis, da Cass. 12/11/2018, n. 28848; Cass. 31/10/2019, n. 28034; Cass. 15/09/2020, n. 19107; Cass. 12/07/2023, n. 19978; Cass. 29/12/2023, n. 36516).
Siffatta connotazione importa che, qualora il giudizio si svolga in ambedue le fasi, la disciplina delle spese id est : l’applicazione del
principio di soccombenza o delle possibili deroghe ad esso – debba assumere come riferimento l’esito, complessivo e finale, della lite, ripartire cioè il carico delle spese dell’intera controversia, in tutte le sue scansioni, in base al risultato del merito dell’opposizione.
Da ciò discende che non è conforme a diritto una regolamentazione dell’onere delle spese distinta e disomogenea (cioè a dire informata ad una diversa applicazione della regola della soccombenza) in relazione alle due fasi in cui si articola il giudizio di opposizione esecutiva.
Ha dunque errato il Tribunale nel disporre la compensazione (in misura parziale) delle spese del giudizio di merito e, al contempo, applicare nella sua pienezza il principio della soccombenza in ordine alla fase sommaria, confermando altresì la condanna per responsabilità processuale aggravata inferta dal giudice di detta fase.
2.2. In accoglimento del motivo di ricorso, la gravata sentenza va cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, sul punto la causa può essere decisa nel merito.
Al riguardo, la circostanza che il decreto opposto, in pendenza del giudizio di merito sull’opposizione, sia stato revocato dal giudice emittente (con provvedimento del 4/10 ottobre 2019, integralmente trascritto nel ricorso di adizione di questa Corte) proprio in ragione del mancato espletamento della pubblicità, giustifica, a parere della Corte, l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio di opposizione (ossia fase sommaria e fase di merito), con elisione, per difetto del presupposto dell’integrale soccombenza, della condanna ai sensi dell’art. 96 del codice di rito.
Il soltanto parziale accoglimento della presente impugnazione di legittimità giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio di opposizione.
Dichiara compensate, per intero, le spese del presente giudizio per cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione